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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
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Maria Luisa Partenope
Foggia19/11/2019 18:24opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
A seguito di richiesta da parte del Commissario liquidatore di una coop edilizia che testualmente chiedeva " si invita il socio a presentare la domanda di ammissione allo S.P... dei versamenti effettuati in conto costruzione". Si predisponeva la domanda dettagliando nella narrativa oltre il capitale in conto costruzioni anche i versamenti a tutolo di interessi di preammortamento del mutuo fondiario concesso alla coop. Tuttavia, proprio, in virtù dell'esplicita richiesta del commissario si limitava la richiesta formale di ammissione della sola somma versata in conto costruzione. A seguito della notifica dello S.P. si
si apprendeva che per alcuni soci vi era stata la richiesta e l'ammissione anche degli interessi di preammortamento. E' opportuno proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 e segg. L.F. o è prevista una sorta di insinuazione tardiva?
A parere della scrivente la richiesta iniziale del liquidatore è stata fuorviante e, in ogni modo gli interessi inseriti in narrativa e documentati, benché non richiesti formalmente ma, risultanti agli atti della coop, andavano comunque riconosciuti ugualmente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2019 20:25RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
Ci permettiamo di dissentire in parte dalla sua opinione. Per la verità il commissario, più che invitare i creditori a presentare la domanda di insinuazione, dovrebbe comunicare a costoro, a norma dell'art. 207 l.fall., "le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa", ma questo nulla cambia sia perché comunque il commissario avrebbe comunicato il credito per capitale, rientrando nella facoltà del creditore chiedere o non anche gli interessi, sia perché lei ha presentato la domanda di "insinuazione", con la quale non ha chiesto gli interessi. Tanto esclude che lei possa proporre opposizione ex art. 98, richiamato dall'art. 209 l.fall., dal momento che la sua domanda non è stata disattesa in tutto o in parte, ma accolta come richiesto e non poteva il commissario riconoscere ciò che non era stato chiesto.
Resta la domanda tardiva limitatamente agli interessi, ma l'ammissibilità di tale domanda è controversa anche nel fallimento, con riferimento alla accessorietà o autonomia degli interessi e, a maggior ragione nella liquidazione coatta, ove si aggiunge il fatto che la decisione sul credito è presa dal commissario per cui non è ravvisabile un giudicato sul credito già ammesso che non potrebbe essere modificato.
Si legge infatti in alcune sentenze che " nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva ha per oggetto esclusivamente i crediti per i quali non sia stata richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, attraverso la quale, con l'eventuale fase della opposizione, si determina una preclusione alla riproponibilità della domanda; è pertanto necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda tardivamente proposta sia nuova, salvo che il petitum esigibile non sia stato richiesto per intero con l'insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto, nel qual caso non è configurabile la formazione di un giudicato interno impeditivo della insinuazione tardiva per la parte non richiesta originariamente (Cass. 29 settembre 1999 n. 10783, Cass. 14/10/2010, n.21241, quest'ultima proprio con riferimento agli interessi, negando l'ammissibilità della relativa domanda per mancanza di novità anche se la richiesta degli interessi in precedenza non richiesti veniva giustificata dall'intervento della Corte Cost. n. 162 del 2001 che aveva sostanzialmente incluso nell'art. 54 l'art. 2749 c.c.). Si trovano tuttavia anche altre decisioni (Cass., sez. un., 15 ottobre 2008 n. 25174; Cass. n. 17048 del 2007; Cass. n. 1817 del 2005, ecc.) per le quali lo scenario in cui si attua la formazione del passivo nel procedimento di liquidazione coatta è diverso da quello fallimentare per vari motivi che vengono spiegati, tra i quali viene evidenziato che nella l.c.a. "Il deposito dello stato passivo nella cancelleria del tribunale, con funzione di pubblicità, non può invece certamente avere la virtù di far acquistare intrinseca natura giurisdizionale all'atto conclusivo di un procedimento di carattere amministrativo - qual è quello di verificazione del passivo nella liquidazione coatta -, posto in essere dal soggetto al quale compete dar corso a quel procedimento e di portarlo in tal modo a conclusione" ».
A noi sembra condivisibile quest'ultima soluzione per cui, a nostro avviso è possibile la tardiva limitatamente agli interessi non richiesti (nel fallimento, cfr. Cass. n. 4554 del 2012) da un lato perché lo stato passivo redatto dal commissario non ha valore giurisdizionale preclusivo sia perché il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito distinto e autonomo, azionabile separatamente.
Deve augurarsi che il giudice la pensi in questo modo.
Zucchetti SG srl-
Maria Luisa Partenope
Foggia20/11/2019 21:33RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
Ringrazio per la risposta e, condivido la Vs posizione.
Probabilmente, però, sono stata poca chiara nella esposizione del quesito. Invero gli interessi di cui parlo non sono quelli maturati e maturandi sui versamenti effettuati in conto costruzione. Il socio della coop oltre a versare somme in conto costruzione ha versato somme a titolo di interesse sul mutuo fondiario concesso dall'Istituto di Credito alla coop edilizia. Questi ulteriori versamenti a titolo di interessi, ancorché dettagliati e documentati nella domanda di ammissione non vengono specificatamente richiesti, perché il liquidatore invitava a precisare solo le somme versate in conto costruzione, salvo poi predisporre un stato passivo con gli interessi di preammortamento per i soci che né avevano fatto espressa richiesta. Il liquidatore non ha inviato una comunicazione ai sensi dell'art 207 L.F., ma solo una richiesta di precisazione delle somme versate in conto costruzione, pertanto, chi si è attenuta al chiesto oggi risulta penalizzato. Come risolvere il problema?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2019 18:46RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
Si, noi avevamo inteso si riferisse agli interessi sui versamenti. Tuttavia, anche la questione riguarda gli interessi sul mutuo, il problema processuale non cambia, nel senso che trattandosi di credito non azionato in precedenza e su cui il commissario non ha preso posizione- non per omissione ma per mancanza di richiesta- l'unica via che le rimane è l'insinuazione tardiva. Questa, rispetto alla fattispecie presa in esame nella precedente risposta dovrebbe essere più agevole data la sicura autonomia del credito da far valere rispetto a quello già esaminato. E' vero- elo abbiamo sottolineato nella precedente risposta- che la comunicazione del commissario non è stata precisa, ma a queste imprecisioni si può sopperire processualmente proprio con l'insinuazione tradiva, che, altrimenti, nella liquidazione coatta non avrebbe ragione di esistere se si attribuisce al commissario il compito di esclusivo di formazione dello stato passivo senza la collaborazione del creditore.
Zucchetti SG srl-
Maria Luisa Partenope
Foggia21/11/2019 20:30RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
approfitto della Vs disponibilità al fine di richiedervi se nel caso sopra descritto le somme versate a titolo di interesse di preammortamento sul mutuo fondiario, godono o meno di privilegio. A parere della scrivente gli interessi seguono il grado di privilegio del credito principale ovvero quello del mutuo fondiario. E' senz'altro vero che il privilegio sul mutuo è della banca ma, gli interessi già versati dal socio sono legati a quel mutuo e, pertanto, a quel privilegio...è una forzatura?
Non trovo giurisprudenza sul punto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2019 19:51RE: RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
A quanto capiamo, nella specie vi è stato quello che si chiama un mutuo ponte in quanto serve per il periodo necessario a portare a termine le opere edilizie, per poi essere frazionato e accollato agli acquirenti degli immobili. Pertanto questi mutui prevedono in genere una prima fase nella quale vengono rimborsati dalla cooperativa o direttamente dai soci della stessa i soli interessi passivi, salvo poi a definire, al momento del frazionamento del mutuo e accollo agli acquirenti finali, la durata, il tipo di tasso, la rateizzazione e il relativo piano di ammortamento; in quel momento si procede anche al frazionamento dell'ipoteca per la quota di competenza di ogni unità immobiliare e all'accollo ad ogni acquirente della sua parte di mutuo.
I singoli soci, quindi, anticipando il pagamento degli interesi del mutuo edilizio fondiario, hanno soddisfatto un credito ipotecario della banca mutuante, che ora il socio vorrebbe far valere nei confronti della cooperativa, non essendo stata portata evidentemente a termine la costruzione o per altro motivo. Di conseguenza, la fattispecie va rapportata all'art. 2843 c.c. ipotizzando una surrogazione del socio nella posizione della banca; ma, come dispone il secondo comma di detta norma, "la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finchè l'annotazione non sia stata eseguita".
Sicuramente nel caso non è stata effettuata l'annotazione, per cui il socio non può far valere la natura ipotecaria del credito.
Zucchetti Sg srl
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Anna Salvatore
Foggia21/11/2019 21:24RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
Approfitto della discussione per evidenziare che nel caso oggetto della presente discussione mi pare di aver capito che lo Stato Passivo sia stato già depositato e, pertanto, divenuto esecutivo.
Ai sensi dell'art 209 L.F. le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. Pertanto, l'insinuazione tardiva andrebbe rivolta al Commissario liquidatore oppure sarebbe più opportuno proporre una opposizione ex art 98 L.F ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2019 19:52RE: RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
Lei propone un tema ancora controverso.
La possibilità di presentare domande tardive di credito e di rivendicazione prevenute (che sono quelle pervenute dopo il deposito dell'elenco dei creditori formato dal commissario liquidatore) è espressamente ammessa dall'art. 209 e, poiché le domande tardive sono equiparate dalla legge a quelle tempestive, anche le prime debbano essere preventivamente valutate dal commissario liquidatore e che solo ove la relativa determinazione del commissario liquidatore venga impugnata si vada avanti al giudice; tuttavia, il richiamo delle norme fallimentari e, principalmente, la precisazione nella parte finale del secondo comma dell'art. 209, lì dove si dice "sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore", spinge a ritenere che le domande tardive debbano essere esaminate dal giudice, che non è il giudice delegato, altrimenti questa precisazione non si spiegherebbe non potendosi riferire alle opposizione che sono di competenza del tribunale.
Noi, nell'assenza di precedenti specifici sul punto (almeno a quanto ci consta), propendiamo per la prima soluzione in quanto, diversamente, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le domande tempestive, esaminate dal commissario con l'intervento eventuale del giudice, e quelle tardive, che entrerebbero immediatamente nell'orbita giudiziaria, spiegando il riferimento al giudice istruttore come un errore di coordinamento.
Zucchetti SG srl-
Maria Luisa Partenope
Foggia22/11/2019 20:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
concordo sulla insinuazione tardiva al commissario liquidatore ma, in questo caso vi sarà il deposito di un ulteriore Stato Passivo riguardante le domande tardive?
Ringrazio per questa discussione particolarmente interessante.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/11/2019 18:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
Si certo, come in tutti i casi di esame delle tardive, sia nel fallimento che nella liquidazione coatta. Si può discutere se si tratti di un nuovo stato passivo o di una integrazione del precedente, ma sotto il profilo sostanziale non cambia molto perché, qualunque tesi si segua, il creditore eventualmente insoddisfatto avrà termine dalla comunicazione della decisione.
Zucchetti Sg srl -
Maria Luisa Partenope
Foggia25/11/2019 19:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: opposizione stato passivo - liquidazione coatta amministrativa
grazie per i chiarimenti forniti, davvero utili al fine di inquadrare la questione che mi occupa.
Buon lavoro
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