Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

privilegio imposte ipotecarie e catastali

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    01/10/2014 18:38

    privilegio imposte ipotecarie e catastali

    L'Agente della Riscossione presenta domanda di insinuazione in privilegio per imposte ipotecarie e catastali e relative sanzioni ed interessi indicando:
    per le ipotecarie e catastali- L. 25/06/43 n. 540/D.lgs 31/10/90 n. 347-art. 2777 e 2781;
    per sanzioni ed interessi - ex artt. 2772 e 2780 n. 4 C.C.
    Che codice di privilegio devo assegnare utilizzando la Tabella di Fallco?
    Le suddette imposte fanno riferimento ad un accertamento di valore a seguito della vendita di un immobile, assoggettata ad iva, il cui prezzo non è stato ritenuto congruo dall'Agenzia delle Entrate, per cui la società fallita, cedente, è coobbligata con il cessionario al pagamento delle suddette imposte.
    Il cessionario mi ha documentato di aver impugnato il suddetto avviso, anzi ha già avuto l'accoglimento del proprio ricorso dalla C.T.P., ma l'agenzia delle entrate ha fatto appello alla C.T.R riducendo però la sua pretesa.
    Secondo me la sentenza definitiva emessa a fronte del ricorso del cessionario ha validità anche nei confronti del soggetto coobbligato quindi anche della società fallita.
    Devo ammettere il suddetto credito con riserva dell'esito definitivo della controversia?
    In attesa di un celere riscontro porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/10/2014 19:55

      RE: privilegio imposte ipotecarie e catastali

      Classificazione: STATO PASSIVO / RISERVE
      Il codice della tabella Fallco da utilizzare è:
      Prg. 6 Prefer. Gi4.1 Spe
      CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 -crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilita' solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente ex art. 2772 c.c.
      Considerato che, in tema di solidarietà tributaria, il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto (Cfr. Cass. 26/06/2013, n. 16117; Cass. 20/11/2013, n. 26008), riteniamo che nel caso prospettato il credito vada ammesso con riserva dell'esito del giudizio promosso dal coobbligato.
      Zucchetti SG Srl
      • Nicola Fossati

        Genova
        24/05/2015 19:46

        RE: RE: privilegio imposte ipotecarie e catastali

        Scusi ma non capisco che codice devo utilizzare in FALLCO, quello da lei indicato non lo trovo.
        • Nicola Fossati

          Genova
          24/05/2015 19:48

          RE: RE: RE: privilegio imposte ipotecarie e catastali

          Rettifico, scusi l'ho trovato