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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Imposta di Registro relativa la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
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Marco Paolo Mazzotta
Lecce09/07/2014 15:31Imposta di Registro relativa la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
Nella qualità di curatore mi è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa la sentenza della Corte d'Appello che ha rigettato la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposta dall'amministratore della società; parte del giudizio sono stati altresì i creditori che hanno proposto l'istanza di dichiarazione di fallimento e che sono altresì destinatari dell'avviso di liquidazione.
La domanda consiste nel sapere:
1) se l'imposta di registro debba considerasi un debito in prededuzione che deve essere pagato dall'amministrazione del fallimento;
2) se invece l'Agenzia delle Entrate deve procedere ad insinuarsi nello stato passivo per la relativa imposta di regsitro;
3) ovvero se l'imposta di regitro debba essere posta esclusivamente a carico dei creditori istanti.
Grazie
avv. Marco P. Mazzotta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2014 20:01RE: Imposta di Registro relativa la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
Classificazione: DICHIARAZIONE FALLIMENTO / IMPUGNAZIONEDel pagamento dell'imposta rispondono in solido i singoli creditori istanti del fallimento e la massa, quale debitore principale in quanto conseguente ad un atto del fallito (reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) che la legge consente. E' difficile dire che collocazione debba avere tale credito, ma pensiamo che essendo collegabile ad un atto che il fallito poteva svolgere ed ha svolto dopo la dichiarazione di fallimento, ne risponda la massa in prededuzione, anche perché il rigetto è funzionale alla stessa procedura, che, diversamente in caso di accoglimento, sarebbe stata revocata.
La contestazione del credito tributario, che non tocca l'an o il quantum, ma riguarda la sola collocazione, rientra nella competenza del giudice ordinario o di quello speciale tributario, per cui sul punto l'Agenzia deve comportarsi come gli altri creditori prededucibili, che possono ottenere il pagamento diretto senza passare per il passivo in mancanza di contestazioni; se invece lei intende contestare la prededuzione, il creditore deve formulare istanza di insinuazione giusto il disposto del terzo dell'art. 111 bis l.f.
Zucchetti SG Srl
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Vanessa Fedeli
FERMO20/09/2021 15:36RE: RE: Imposta di Registro relativa la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
Buonasera, due gg. fa è arrivata notifica dell'avviso di pagamento della tassa di registro della sentenza di rigetto del reclamo. Oggi è stato approvato il rendiconto finale.
L'attivo è appena sufficiente per il pagamento del mio compenso e delle spese per la chiusura.
Come devo trattare la spesa per la tassa di registro?
Devo chiedere al gd l'emissione del mandato per pagarla prima della liquidazione del mio compenso?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2021 17:19RE: RE: RE: Imposta di Registro relativa la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
La spesa per la registrazione del provvedimento di rigetto del reclamo è prededucibile, ma, se, come dice, l'attivo non è sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, bisogna fare all'interno delle stesse una graduazione. in questa scala il compenso del curatore, in quanto spesa di giustizia, occupa il primo posto e quella per il registro è assistita dal privilegio speciale di settimo grado.
Pertanto, non vi è nel caso neanche bisogno di seguire la via indicata nella risposta che precede (contestare la natura prededucibile del credito in modo da costringere l'AER ad insinuarsi) in quanto può giustificare il mancato pagamento del credito tributario con l'insufficienza dei fondi a soddisfare il grado che compete a detto credito nell'ambito delle prededuzioni.
Zucchetti SG srl
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