Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Crediti Previndai, Fasi e Fondo Cometa

  • Maurizio Ascione Ciccarelli

    Verona
    13/03/2015 15:58

    Crediti Previndai, Fasi e Fondo Cometa

    Spettabile Zucchetti,

    sto esaminando alcune insinuazioni al passivo proposte da Previndai (Fondo pensione integrativa per dirigenti), FASI (Fondo assistenza sanitaria integrativa) e di alcuni lavoratori per omesso versamento delle voci retributive destinate al Fondo Cometa (Fondo pensione complementare per i lavoratori del comparto metalmeccanico).
    Previndai e FASI insinuano i relativi crediti con richiesta di attribuzione del privilegio ex art. 2754 c.c..
    I lavoratori, invece, vantano in proprio le somme evidenziate in busta paga che la fallita ha omesso di corrispondere al Fondo Cometa e, pertanto, chiedono il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c..

    Per Previndai e FASI mi chiedo se sia dovuto il privilegio ex art. 2754 c.c. in quanto si tratta di fondi aventi natura privata il cui obbligo di versamento dei relativi contributi discende dalla contrattazione collettiva e non ha origine legislativa.
    Sul punto ho rinvenuto un decreto della Sezione Fallimentare del Tribunale di Venezia (04.11.2010, Il Fallimento 2/2011) che ha disatteso la natura di credito assistito da privilegio ex art. 2754 c.c. alle somme vantate dalla Cassa Edile per contributi non versati dal datore di lavoro. La Cassa Edile, al pari di Previndai e Fasi, ha natura privata.
    Il Tribunale di Venezia ha statuito che l'art. 2754 c.c. conferisce natura privilegiata ai crediti che derivano dal mancato versamento di contributi ad enti assistenziali obbligatori e cioè previsti per legge, con esclusione dei crediti per contributi derivanti dalla sola contrattazione collettiva e che solo nella stessa trovano la fonte. Diversamente argomentando si finirebbe per attribuire alla libertà negoziale (nella fattispecie la contrattazione collettiva) il potere di creare privilegi.
    Per tali motivi sarei portato ad ammettere in via chirografaria i crediti insinuati al passivo da Previndai e FASI, disattendendo il richiesto riconoscimento del privilegio ex art. 2754 c.c..
    Vorrei conoscere la Vostra opinione in proposito, come anche il parere di Colleghi curatori.

    Diverse argomentazioni, a mio modo di vedere, vanno svolte per l'omesso versamento delle voci retributive destinate al Fondo Cometa, ovvero del fondo pensione complementare a cui aderiscono i lavoratori del settore metalmeccanico.
    In tal caso sarei portato a riconoscere il privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c. in quanto si tratta di quota parte della retribuzione non corrisposta al lavoratore e, inoltre, tali voci non corrispondono propriamente a contributi, come nel caso di cui sopra, ma costituiscono "accontonamenti" che conservano natura retributiva e, come tali, hanno natura privilegiata.
    Anche in tal caso attendo di leggere le opinioni di tutti gli interessati.
    Buon proseguimento di giornata.

    Maurizio Ascione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2015 20:47

      RE: Crediti Previndai, Fasi e Fondo Cometa

      Classificazione: PRIVILEGI / PREVIDENZA
      Per quanto riguarda la quota dei dipendenti condividiamo pienamente la sua posizione; proprio qualche giorno addietro rispondendo ad altra domanda dicevamo che "per la voce sub b), che attiene al contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato, non vi sono dubbi che si tratta di una quota di retribuzione che doveva essere corrisposta al dipendente ma, in base alla opzione previdenziale, il datore di lavoro era stato delegato a versarla al fondo".
      Per quanto riguarda la quota degli enti, non è contestabile che l'art. 2754 c.c. si riferisca ai contributi assistenziali obbligatori e cioè previsti per legge, ma , a nostro avviso, le norme vanno anche interpetate alla luce dell'evoluzione che interviene, per cui ora che è prevista la previdenza complementare, inesistente all'epoca della scrittura dell'art. 2754 c.c., pensiamo che attraverso una interpretazione estensiva (non analogica) di tale norma (possibile anche per le norme di carattere eccezionale, come sono quelle che concedono privilegi), si possa ritenere la stessa applicabile anche a questo nuovo tipo di previdenza, che altrimenti rimarrebbe discriminata. peraltro in tal caso il versamento dei contributi non deriva dalla sola contrattazione collettiva, ma trova fonte nella legge, in cui si inserisce la volontà del dipendente che opta per tale forma di soluzione.
      Zucchetti SG srl
      • Miriam Giaquinto

        CASERTA
        05/06/2016 18:03

        RE: RE: Crediti Previndai, Fasi e Fondo Cometa

        Mi riallaccio alla posizione dei crediti Previndai.
        Nel mio caso, il dirigente si insinua chiedendo ammettere gli importi dovuti dall'azienda al Previndai, trattenuti in busta paga ma non versati al Fondo.
        Devo ammettere gli importi insinuati dal dirigente? è Legittimato alla domanda il dirigente o l'istituto?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/06/2016 19:57

          RE: RE: RE: Crediti Previndai, Fasi e Fondo Cometa

          Dopo la risposta che precede risalente al 13.3.2015 abbiamo continuato ad affinare la tematica della legittimazione a richiedere il versamento delle quote assegnate dal lavoratore ai Fondi previdenziali complementari, dato che nulla è disposto in proposito dalla legge. Abbiamo riassunto le nostre conclusioni in una recente risposta del 22.5.2016, che qui riproduciamo, in quanto riteniamo possa valere anche per il suo caso.
          Ossia, al fine di individuare il soggetto legittimato a presentare domanda di ammissione allo stato passivo delle somme dirette al fondo di previdenza complementare si deve verificare il tipo di contratto di finanziamento con il quale il lavoratore ha inteso conferire le quote di TFR al fondo stesso, che può essere realizzato con lo strumento tecnico-giuridico della delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al fondo ovvero mediante la cessione del credito futuro alle quote di TFR direttamente al Fondo.
          Se il contratto di finanziamento utilizzato dal lavoratore è una delegazione di pagamento, questo rapporto si scioglie, a norma dell'art. 78 l.f. a seguito della dichiarazione di fallimento del delegato, con la conseguenza che il lavoratore ha il diritto alla restituzione delle quote di TFR trattenute dal delegato e non versate al fondo di previdenza complementare. Se, invece tra le parti è intercorsa una cessione di crediti, anche se futuri, ove questa sia stata comunicata al datore di lavoro quando era in bonis, la cessione è opponibile al fallimento per i ratei anteriori alla dichiarazione di fallimento, per cui è il cessionario Fondo legittimato a richiedere il pagamento al datore di lavoro; la cessione di credito si perfeziona, infatti, per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, a meno che non si tratti di cessione di crediti futuri, il cui trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria, ma nel caso il debito, futuro al momento del conferimento, è maturato nel corso del rapporto in quanto periodicamente il datore doveva effettuare i versamenti al Fondo (In tal senso, Trib. Napoli Nord, 15 luglio 2015 in www.ilcaso.it , che si consiglia di leggere).
          Si tratta, allora, di capire quale nella specie al suo esame è stato lo strumento utilizzato per ilo conferimento.
          Zucchetti SG srl