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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
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Gianmario Serri
Quartu Sant'Elena (CA)25/03/2015 01:13REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
Lo scrivente avrebbe piacere di conoscere il Vostro autorevole parere in tema di adempimenti fiscali in capo al Curatore fallimentare nell'ipotesi di revoca della procedura.
Il caso nel dettaglio è il seguente.
Un imprenditore individuale, dichiarato fallito il 24/11/2014, ha presentato reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
La Corte d'Appello accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza dichiarativa di fallimento (sentenza di revoca depositata in cancelleria il 9/02/2015, notificata al Curatore il 20/02/2015).
Il momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della Corte d'appello (30 giorni dalla notifica) segna quindi la decadenza di tutti gli organi della procedura.
Il sottoscritto nel caso di specie ritiene che in linea di principio nessun obbligo fiscale temporalmente successivo alla revoca possa sussistere e gravare sull'ex Curatore in quanto non "rappresenta" (nel particolare significato tributario del termine) più il fallito tornato in bonis.
Pertanto:
1. le comunicazioni ex art. 35 D.P.R. 633/72 (variazione dati iva) gravano esclusivamente sul fallito tornato in bonis – dotato ora di piena rappresentanza;
2. il fallito tornato in bonis deve presentare la comunicazione annuale dati Iva se la revoca interviene entro i termini di presentazione della stessa – non varrebbe infatti la causa di esclusione prevista in corso di procedura;
2. la dichiarazione IVA art. 74-bis perde di significato e non ha alcuna ragione la sua presentazione;
3. la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata nei termini ordinari dal soggetto tornato in bonis – dotato ora di piena rappresentanza (unico modello per tutto il periodo ordinario d'imposta 1/1-31/12);
4. né la dichiarazione dei redditi dall'inizio del periodo d'imposta al fallimento, né quella relativa al periodo fallimentare, devono più essere presentate, "non esistendo" più lo stato di fallimento.
A questo punto non si può però ignorare la circolare dell'AdE n.38/E del 23 giugno 2010 (paragrafo 5) che, nonostante si occupi delle validità delle dichiarazioni fiscali presentate dal Curatore durante una procedura in corso che viene poi revocata, tra le righe contiene degli incisi poco rassicuranti:
"Con riferimento al quesito in esame si è dell'avviso che la data di revoca della sentenza produce, ai soli fini fiscali, gli effetti della chiusura del fallimento."……….
…… "A tale fine, pertanto, la revoca del fallimento, seppure ai soli fini fiscali, può essere assimilata alla chiusura del fallimento."
Il parere dell'AdE in riferimento agli adempimenti dichiarativi posti in essere dal Curatore nel corso della procedura è sicuramente condivisibile, in quanto sono appunto "salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura", mentre non sarebbe corretto a parere del sottoscritto equiparare aprioristicamente la revoca del fallimento alla sua chiusura – poiché come noto trattasi di fattispecie totalmente differenti sotto il profilo formale e sostanziale.
L'interpretazione fiscale della fattispecie di revoca fornita dall'AdE sembrerebbe però ribaltare lo scenario, ponendo a carico dell'ex Curatore tutti gli adempimenti ordinariamente previsti in caso di chiusura della procedura anche in ipotesi di revoca.
Vorrei quindi sentire il Vostro autorevole parere che di sicuro potrà aiutare noi operatori a fare un po' chiarezza sul tema degli gli obblighi di natura fiscale che gravano sull'ex Curatore di un fallimento revocato.
Segnalo purtroppo che dai colloqui intercorsi con alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari l'orientamento non ufficiale sembrerebbe quello di ritenere la revoca del fallimento fiscalmente assimilata alla chiusura.
L'unica strada percorribile sembrerebbe proporre interpello alla DRE, con le sanzioni per omessa dichiarazione non si scherza.
Ringrazio in anticipo per Vostra attenzione e disponibilità.
Saluti
G.S.
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Gianmario Serri
Quartu Sant'Elena (CA)05/05/2015 09:40RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
Sul tema segnalo il seguente articolo del quotidiano eutekne.it
Dalla sentenza in commento potrebbe ricavarsi nella sostanza che il curatore non essendo più legale rappresentante non è legittimato e pertanto non è obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali in ipotesi di revoca della procedura.
CARI COLLEGHI E REDAZIONE RESTO IN ATTESA DI UN VOSTRO CONTRIBUTO.
Saluti
G.S.
Omessa la dichiarazione presentata dal liquidatore per il periodo ante fallimento
Si tratta però di una tesi che non ha un diretto riscontro normativo
Giovambattista PALUMBO
Martedì 05 maggio 2015
Con la sentenza n. 277/1/15, la C.T. Reg. Lazio ha evidenziato quando una dichiarazione si possa considerare omessa in caso di società nel frattempo fallita. L'omissione della dichiarazione, secondo l'Ufficio, nasceva infatti, nel caso di specie, dalla mancanza di valida sottoscrizione.
Il contribuente sosteneva a tal proposito che la sottoscrizione, effettuata dal liquidatore della società, era valida, mentre, secondo l'Agenzia la sottoscrizione era da considerasi invalida, in quanto effettuata da soggetto che non aveva più la legale rappresentanza, laddove, essendo la stessa società fallita in data antecedente alla presentazione della dichiarazione, quest'ultima avrebbe dovuto invece essere sottoscritta dal curatore.
La C.T. Reg. stabiliva dunque che, siccome che l'art. 4 del DPR 322/98 prevede che la sottoscrizione della dichiarazione venga apposta dal legale rappresentante a pena di nullità, la sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato equivaleva ad un'ipotesi di omessa dichiarazione, non potendo il liquidatore neppure presentarla per i periodi precedenti al fallimento. Come evidenziato dalla risoluzione n. 18/2007, dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito perde ogni potere di amministrazione del patrimonio.
Riguardo al periodo anteriore al fallimento, del resto, l'organo amministrativo dell'impresa fallita dovrebbe consegnare al curatore una situazione contabile, comprendente le operazioni che si sono verificate dall'inizio del periodo d'imposta alla data di dichiarazione del fallimento, il quale costituisce un autonomo periodo d'imposta.
E anche in mancanza di detta situazione contabile, il curatore è comunque tenuto a predisporla autonomamente sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.
Quanto poi alla presentazione della dichiarazione dell'anno precedente, nonostante la legge non ponga questo adempimento a carico del curatore, l'Amministrazione, nella risoluzione citata, ha affermato che, qualora i termini non siano scaduti, il curatore deve provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP.
Parte della dottrina si oppone a tale conclusione, poiché il fallito conserva la capacità e soggettività tributaria ed il curatore non ha attitudine a rappresentare ed a sostituire il fallito.
In effetti, per quanto riguarda l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno anteriore a quello della dichiarazione di fallimento, nonostante, come detto, l'Amministrazione finanziaria ponga a carico del curatore l'obbligo di presentarla, ciò non trova espresso fondamento nella normativa.
L'art. 1 del DPR 322/98, infatti, non menziona il curatore fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e, al comma 3, stabilisce che "la dichiarazione è sottoscritta ... dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale" ed il curatore non è né il contribuente, né il rappresentante dello stesso.
Ben chiare sono invece, a conferma che quando il legislatore si è voluto esprimere sull'argomento lo ha fatto, le disposizioni dell'art. 5 del DPR 322/98, che pone a carico del curatore l'obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo 1/1-data del fallimento, e per il "maxi-periodo" fallimentare.
Secondo però parte della giurisprudenza, come da ultimo la sentenza in commento, in caso di fallimento, responsabile della presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi precedenti è comunque il curatore, legando evidentemente tale obbligo alla sua responsabilità per "ogni altra operazione connessa alla procedura".
A ben vedere, secondo altra giurisprudenza, nel caso di periodo d'imposta precedente il fallimento, l'obbligo di presentare le denunce incombe sull'imprenditore, spettando invece al curatore presentare le dichiarazioni solo per il periodo successivo alla sentenza (Cassazione n. 299/1995).
Ancora la Suprema Corte, con ordinanza n. 25947/2010, ha del resto affermato che è legittimo e utilizzabile dal Fisco il PVC sottoscritto dal fallito (o dal suo rappresentante legale) e non dal curatore, confermando in tal modo l'assunto per cui il contribuente fallito resta comunque soggetto passivo del rapporto tributario. Perché dunque se può valere sul lato della sottoscrizione del PVC non può valere sul lato della sottoscrizione della dichiarazione?
Il fallito non smette dunque di essere il soggetto passivo del rapporto tributario, rapporto nel quale dovrebbe rientrare anche l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Pertanto, per gli atti relativi ad epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, in mancanza di previsione espressa, il titolare del potere-dovere di presentazione della dichiarazione, non dovrebbe essere il curatore, ma il rappresentante legale del contribuente, come appunto anche il liquidatore.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/05/2015 23:16RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
Condividiamo appieno la tesi esposta nell'articolo, che ci pare ben supportata anche sotto il profilo giurisprudenziale, relativamente ai due principi, evidentemente collegati fra loro, che espone:
- il Curatore non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio antecedente quello nel quale è avvenuto il fallimento
- tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante della società fallita, che mantiene senza dubbio tale sua carica anche in corso di fallimento.
E ci permettiamo di aggiungere una ulteriore, e riteniamo ancor più rilevante, critica alla sentenza della C.T.R. Lazio.
Per farlo, dobbiamo ricostruire la complessiva vicenda che si è (per ora) conclusa con essa:
a) la società è fallita nel 2003 e dopo il fallimento il legale rappresentante ha presentato la dichiarazione per l'esercizio 2002
b) l'Agenzia delle entrate, su verbale della Guardia di Finanza, ha emesso l'accertamento per due motivi:
- che la dichiarazione è firmata del liquidatore della società e non dal curatore e quindi si considera omessa per carenza di regolare sottoscrizione, da cui l'accertamento d'ufficio ex art. 41 del D.P.R. 600/72
- la contabilità era completamente inattendibile, da cui l'accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, lett. "d" del medesimo D.P.R. 600/72
c) la C.T.P. ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, così motivando:
- non sussisteva l'omessa dichiarazione, dato che la stessa era stata presentata sulla base del bilancio 2002, approvato prima del fallimento e quindi della nomina del Curatore, e comunque l'eventuale sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato era sanabile ex art. 1, comma 3, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322
- ciò premesso, l'inattendibilità delle scritture contabili era "ultronea e irrilevante" perchè l'accertamento era stato emesso a norma dell'art. 41 del D.R.P. 600/72
d) la Suprema Corte ha (a nostro avviso correttamente) cassato tale sentenza sostenendo che:
- "può anche convenirsi con l'affermazione previa della commissione regionale, che ha ritenuto nella specie non integrato il presupposto di cui al citato D.P.R. 600 del 1973, art. 41, ancorchè dovendosi al riguardo correggere la motivazione ... dal momento che la ragione della insussistenza della nullità della dichiarazione, presentata ... dal liquidatore della fallita, non è costituita dall'irrilevante profilo della consecuzione al bilancio approvato dagli organi sociali prima della dichiarazione di fallimento, ma dal fatto che trattavasi di dichiarazione relativa a periodo d'imposta (2002) anteriore a quello nel corso del quale la procedura era stata aperta"
- "Ma resta il fatto che una simile preliminare valutazione non risolveva la materia del contendere, residuando comunque il distinto profilo della metodologia induttiva correlata, nell'atto impositivo, al contestato riscontro di una contabilità nel complesso inattendibile".
La Cassazione ha quindi chiaramente affermato che la dichiarazione è stata correttamente presentata dal liquidatore, dato che si riferisce all'esercizio antecedente quello del fallimento, ma l'accertamento rimane comunque valido perchè poggia su un altro elemento, ovvero la contabilità inattendibile.
La Commissione Regionale in sede di rinvio ha invece completamente disatteso le indicazioni della Suprema Corte, affermando che:
- "poichè l'art. 4 del D.P.R. 322/1998 prescrive che la sottoscrizione della dichiarazione dev'essere apposta dal legale rappresentante della società, a pena di nullità, si deve ritenere che la sottoscrizione da parte d un soggetto non legittimato, equivalga ad un'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ...; sul punto non si condivide l'assunto dei primi giudici, secondo i quali il liquidatore della società, poi dichiarata fallita, può presentare la dichiarazione dei redditi relativi al periodo precedente al fallimento, poichè ciò si pone in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998"
- "Da questa premessa ... discende che il medesimo Ufficio ha proceduto legittimamente all'accertamento, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973".
Insomma, esattamente il contrario di quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio!
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/06/2015 20:18RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
Rispondendo al primo intervento in questa discussione (che non è superato da quelli successivi), siamo decisamente d'accordo con le considerazioni e le conclusioni esposte nella prima parte dello stesso, mentre ci preoccupa meno quanto esposto nella Circolare in esso citata.
Ciò sia perchè siamo convinti della costruzione interpretativa dettagliatamente esposta, che appare certamente più motivata della risposta dell'Agenzia, che non sostanzia le proprie affermazioni con fonti normative, sia perchè la fattispecie affrontata nella Circolare è leggermente diversa da quella di cui ci occupiamo qui ora, dato che in quella fra fallimento e revoca era decorso quasi un anno, ed erano quindi scaduti i termini sia per la presentazione del modello 74-bis, sia per la presentazione della dichiarazione dei redditi fra l' 1/1 e la data del fallimento; era quindi in qualche modo "ufficialmente iniziato" il c.d. maxi-periodo fallimentare, che effettivamente appariva opportuno in qualche modo chiudere.
Ciò non accade invece nel caso in esame qui.
Infine, anche la preoccupazione per le possibili sanzioni per omessa dichiarazione forse è inferiore a quanto appaia, atteso che non vi sarà alcun "periodo scoperto" da dichiarazioni, essendo il fallito / non più fallito ampiamente nei termini per presentare quelle ordinarie.
Ciò, sommato all'assenza di alcun danno per l'Erario, ci fa pensare che anche la "posizione non ufficiale" dei funzionari dell'Agenzia di Cagliari possa con loro essere discussa con, riteniamo, buone probabilità di convincerli della correttezza della nostra impostazione.
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Andrea Dalla Venezia
BELLUNO22/01/2021 09:26RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
Buongiorno.
Riprendendo quanto discusso in precedenza, alla luce di eventuali nuove interpretazioni o sentenze, si chiede se a Vostro parere, nel caso in cui la sentenza di revoca del fallimento sia passata in giudicato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo "01/01 - data di fallimento", sia corretto che il curatore NON presenti tale dichiarazione.
Ritenete, inoltre, corretto che NON venga presentata dal curatore neppure la dichiarazione del periodo "inizio fallimento-chiusura fallimento"? Nel caso invece in cui quest'ultima andasse presentata, il periodo da considerare è "data fallimento - data revoca" oppure "data fallimento-data chiusura della prOcedura da parte del Tribunale (quindi successiva alla sentenza di revoca)?
Mille grazie.
Andrea Dalla Venezia
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/01/2021 10:50RE: RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - PROFILI FISCALI - DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'
Rinviando agli interventi precedenti per una disamina più dettagliata, riteniamo corrette entrambe le ipotesi formulate nel quesito:
- il Curatore non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1/1 - data del fallimento, se la data di scadenza di essa è successiva alla revoca
- parimenti, a nostro parere, non è tenuto a presentare la dichiarazione relativa a un fallimento che giuridicamente non esiste più (come già scritto, la Circolare 38/2010 dà una risposta diversa, ma diverso era il caso sottoposto alla sua attenzione).
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