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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ERRORE ESECUZIONE RIPARTO PARZIALE CONCORDATO PREVENTIVO
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Marco Scattolini
Macerata01/12/2020 09:46ERRORE ESECUZIONE RIPARTO PARZIALE CONCORDATO PREVENTIVO
Salve,
quale liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, in esecuzione dello stesso, ho predisposto un riparto parziale in favore rappresentati (lordo cap ed IVA) e di altri creditori.
Purtroppo, in sede di pagamento dei rappresentanti non è stata per errore operata la ritenuta di acconto. Gli stessi, con diverse PEC, sono stati prima invitati e poi intimati a restituire la somma distribuita in eccesso.
Alcuni di essi, però, nonostante l'intimazione a restituire la somma percepita indebitamente, non hanno ottemperato all'invito del sottoscritto.
Per richiedere la ripetizione dei pagamenti non dovuti, ritengo produrre istanza al Giudice Delegato in applicazione dell'art. 114, comma 2, al fine di munirmi di un titolo necessario per il recupero forzoso della somma.
Questa impostazione è da ritenersi corretta?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/12/2020 19:17RE: ERRORE ESECUZIONE RIPARTO PARZIALE CONCORDATO PREVENTIVO
Il primo punto da risolvere è se l'art. 114 l.fall., dettato per i riparti fallimentari, sia applicabile anche a queli concordatari in mancanza di un esplicito richiamo e la risposta può essere affermativa sia perché sembra naturale far ricorso alla disciplina fallimentare del riparto ove il tribunale nulla abbia disposto in ordine ai riparti essendo questa disciplina l'unica disponibile pe runa procedura concorsuale, sia perché, con specifico riferimento alla norma citata, questa esprime un principio connaturato al sistema concorsuale che lì dove è finalizzato alla ripartizione dell'attivo tra i creditori non può consentire che l'intera attività svolta di liquidazione e distribuzione venga rimessa in discussione.
L'affermata la stabilità dei riparti comporta che questi, una volta portati ad esecuzione con il pagamento, non possano essere rimessi in discussione, anche se il curatore o il liquidatore abbia commesso un errore, per cui se è stato attribuito a qualche creditore più di quanto gli competeva, per errore di diritto o di fatto, non se ne può pretendere la restituzione.
Lei richiama il secondo comma dell'art. 114 l.fall., per il quale "i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore", il che potrebbe far pensare che alla restituzione siano tenuti tutti i creditori che abbiano percepito pagamenti non dovuti; ma così non è perché la disposizione del secondo comma dell'art. 114 va letta in correlazione con quella del primo comma. Questo, infatti, nel dettare il principio della irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei riparti, fa salvo "il caso dell'accoglimento di domande di revocazione", ossia della revocazione dei crediti di cui all'art. 98, co 4 l.fall.; il che si spiega agevolmente col fatto che l'accoglimento della domanda di revocazione di un credito ammesso elimina con effetto retroattivo il titolo giustificativo della partecipazione alla ripartizione in forza della collocazione nello stato passivo, per cui il creditore percipiente è tenuto a restituire le somme riscosse con gli interessi legali. Di conseguenza, se il legislatore pone quale eccezione alla stabilità dei riparti l'accoglimento di domanda di revocazione, è chiaro che alla stessa fattispecie deve riferirsi il secondo comma, nel senso che i creditori che devono restituire le somme riscosse (più interessi) sono coloro che sono stati oggetto della vittoriosa azione di revocazione. Diversamente bisognerebbe pensare ad una schizofrenia legislativa in quanto nel primo comma si afferma il principio della stabilità dei riparti, con una unica eccezione, e nel secondo quello della generale ripetibilità dei pagamenti effettuati a chi non ne aveva diritto.
Ne consegue che, proprio applicando l'art. 114 al concordato, non può chiedere al giudice l'autorizzazione ad agire in restituzione di quanto pagato, se non vi è stata la revoca del credito ammesso. Probabilmente i destinatari delle sue richieste si fanno forti di simili considerazioni.
Zucchetti SG srl
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