Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

concordato fallimentare

  • Stefania Sangiorgi

    FORLI' (FC)
    02/07/2015 11:55

    concordato fallimentare

    Avrei bisogno di un chiarimento su questa situazione:
    - viene presentata proposta di concordato fallimentare con riguardo al fallimento di una sas e del suo socio accomandatario, ma non relativamente al correlato fallimento in estensione dichiarato medio tempore nei confronti di persona fisica ritenuta socio ed amministratore di fatto della sas;
    - in ipotesi il concordato venga omologato, ad avvenuta esecuzione dello stesso il fallimento della sas e dell'accomandatario si estingueranno e sopravviverà il solo fallimento del socio occulto che presenta un attivo superiore al passivo suo specifico: cosa accade a questo attivo che sopravanza, deve essere restituito al fallito o deve essere comunque ripartito fra i creditori dell'originaria procedura della sas, anche se nel frattempo la stessa fosse stata chiusa per intervenuta esecuzione del concordato?
    Ringrazio per la consueta disponibilità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2015 20:39

      RE: concordato fallimentare

      La situazione è regolamentata dal primo comma dell'art. 153 l.f., per il quale "Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento". Norma apparentemente chiara ma che pine una serie di problemi interpretativi.
      In primo luogo, nel suo caso, sorge quello di stabilire se la norma citata, essendo la proposta di concordato presentata per la società e un socio, trovi applicazione per gli altri soci non menzionati nella proposta o questi ne restino fuori, per cui i loro fallimenti permarrebbero. Noi pensiamo che poiché la norma esclude gli effetti esdebitatori nei confronti dei soci "salvo patto contrario", sia necessario, per la realizzazione di tale effetto, una clausola espressa e non la semplice non comprensione nella proposta di alcuni dei soci falliti. In mancanza, quindi, di una clausola del genere, riteniamo che, nel suo caso, il concordato fatto dalla Sas (e dal socio fallito A) abbia efficacia anche di fronte ai soci B e C e faccia cessare il loro fallimento.
      Questo non significa che B e C siano automaticamente esentati, ma che sono tenuti alla soddisfazione dei creditori, sociali solo nella misura concordataria, per cui essi risentono dell'effetto esdebitativo e, anche dopo la chiusura del fallimento, non possono essere perseguiti dai creditori che abbiano ricevuto quanto promesso con la proposta concordataria. tale effetto, secondo la dottrina più accreditata, non si estende ai creditori particolari..
      E' chiaro pertanto che il curatore nel suo parere ex art. 125 deve specificare questa situazione e far presente che il patrimonio dei soci B e C permetterebbe il pagamento di una percentuale superiore; se poi i creditori, ciò nonostante, approvano il concordato, peggio per loro. L'importante che abbiano tutte le informazioni necessarie per esprimere il voto.
      L'unica arma di difesa per chi non è d'accordo è il reclamo ex art. 26 avverso il decreto di chiusura del fallimento, come dispone il secondo comma dell'art. 153. Ovviamente chiusi i fallimenti, l'eventuale attivo residuato va rimesso nella disponibilità dei rispettivi falliti.
      Zucchetti SG srl