Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art. 118 legge fallimentare

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    20/10/2016 19:16

    art. 118 legge fallimentare

    Buonasera, in un fallimento, terminate le operazioni di vendita, approvato
    il rendiconto della gestione e pagati gli onorari del curatore, non rimangono
    fondi da distribuire.
    Gradirei conoscere la Vs opinione se la chiusura debba necessariamente passare
    attraverso un progetto di riparto a zero, ovvero è possibile chiedere direttamente
    la chiusura della procedura fallimentare a norma dell'art. 118 n. 3 l.f.. O ancora se
    se l'articolo da utilizzare per la chiusura sia il n. 4 del 118.
    Vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione.
    Cordiali saluti
    Massimo Cinesi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2016 18:36

      RE: art. 118 legge fallimentare

      Non vi è bisogno di effettuare un riparto che nulla ripartisce, anche perché la situazione dovrebbe già risultare dal conto gestione approvato. Se non sono stati mai fatti riparti né pagati creditori in prededuzione va applicato il numero 4 dell'art. 118 l.f., altrimenti il n. 3. In ogni caso, nella richiesta di chiusura è bene indicare che non si è procedutto a riparto finale per esaurimento dei fondi disponibili.
      Zucchetti SG srl