Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione sfratto per morosità nei confronti di un Fallimento per mancato pagamento canoni successivi ala sentenza dichiara...

  • Gabriella Angela Massa

    Alessandria
    14/11/2013 16:55

    Azione sfratto per morosità nei confronti di un Fallimento per mancato pagamento canoni successivi ala sentenza dichiarativa

    Una società, conduttrice di un immobile commerciale, viene dichiarata fallita.
    Al momento della sentenza dichiarativa, i canoni di locazione pregressi erano integralmente pagati.
    Il Curatore non provvede al pagamento dei canoni successivi alla sentenza di fallimento.
    Il proprietario dell'immobile non propone domanda di ammissione al passivo in ordine a tali canoni e, decorsi tre mesi, promuove azione di sfratto per morosità nei confronti del fallimento.
    E' corretto? Il Curatore doveva pagare i canoni (credito prededucibile) indipendentemente dalla domanda di ammissione al passivo del locatore?
    Grazie.
    Angela Massa
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2013 20:21

      RE: Azione sfratto per morosità nei confronti di un Fallimento per mancato pagamento canoni successivi ala sentenza dichiarativa

      Il terzo comma dell'art. 80 dispone che "In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". Da questa disposizione si deduce agevolmente che il contratto di locazione, a seguito del fallimento del conduttore, non va in fase di sospensione né si scioglie automaticamente, ma continua, fino al recesso, di diritto in capo al curatore, il quale subentrando nel contratto assume tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti che gravavano sul conduttore. Tra tali obblighi assume anche quello di pagare il canone alle scadenze previste contrattualmente e con le modalità nel contratto fissate.
      Ciò significa che i canoni successivi alla dichiarazione di fallimento sono in prededuzione e per il pagamento delle stesse non è necessaria l'insinuazione, a meno che non sorga contestazione sul credito o sulla collocazione, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111bis. Nel caso da lei rappresentato la curatela si è resa inadempiente e il locatore ne ha tratto le conseguenze chiedendo lo sfratto per morosità (sul punto cfr. Cass. 27/11/1990, n. 11397).
      Zucchetti Sg Srl