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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
subentro leasing-fideiussione leasing
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Dott.ssa Giovanna Verdi
Genova28/10/2011 11:15subentro leasing-fideiussione leasing
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla Vs attenzione alcuni domande:
1) In caso di subentro contratto leasing , i canoni scaduti e non pagati , vanno pagati? da quale data?
2) in caso di leasing per cui il fallito non e' l'utilizzatore ma solo il fideiussore in virtu' di fideiussione a semplice richiesta scritta, la domanda di ammissione al passivo della societa' di leasing per rate insolute prima del fallimento, capitale residuo attualizzato e interessi mora va accolta totalmente? nel caso affermativo , come curatore dovro' rivalermi subito sull'utilizzatore per importo totale insinuazione societa' leasing o solo successivamente nel momento in cui il leasing sara' pagato?in questo caso, la rivalsa sara' solo sulla somma pagata?
3)Il leasing non e' obbligato a fare un'azione sull'utilizzatore prima di insinuarsi nel passivo del fideiussore? o forse no visto che e' una fideiussione a semplice richiesta scritta?il contratto di leasing che fine fa? cessa?no
4) essendo solo fideiussore, non posso ne' recedere, ne' subentrare al contratto di leasing dell'utilizzatore, per cui se come rivalsa non riuscissi a recuperare alcuna somma dall'utilizzatore,dovro' monitorare il recupero eventuale del leasing sull'utilizzatore? ed eventualmente richiedere al leasing un rimborso?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/11/2011 11:02RE: subentro leasing-fideiussione leasing
Ci pare di capire che lei è curatore del fallimento di un imprenditore che ha concesso fideiussione a favore di una società di leasing a garanzia del pagamento delle rate di un contratto di leasing, il cui utilizzatore è un terzo soggetto in bonis.
Se è così, la domanda sub 1 non ha alcuna rilevanza in quanto non si pone il problema del subentro o meno nel contratto di leasing, posto che il rapporto intercorre tra la società concedente e il terzo utilizzatore. Ad ogni modo, ipotizzando che fosse fallito l'utilizzatore, il subentro del curatore nel contratto avrebbe comportato, a norma dl primo comma dell'art. 72quater, l'obbligo del pagamento per intero e in prededuzione dei canoni con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento e, a norma dell'art. 74 il pagamento dei canoni già scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Ritornando al caso in esame del fallimento del fideiussore, certamente la società concedente può rivolgersi direttamente al fideiussore ma soltanto per il pagamento delle rate non corrisposte dall'utilizzatore, con il quale il contratto continua, più interessi. Riteniamo che il curatore del fideiussore, avendo questo garantito anche il pagamento di debiti futuri, possa sciogliersi dal contratto di fideiussione, in forza della generale disciplina fallimentare, in modo da cristallizzare il debito alla data del proprio fallimento.
Il fideiussore fallito potrà rivalersi nei confronti dell'obbligato principale solo dopo il pagamento del creditore per l'importo effettivamente sborsato.
La società di leasing non è obbligata a ivolgersi preventivamente all'utilizzatore perhcè nel contratto non è previ9sta la previa escussione dell'obbligato principale, anzi, come lei dice si tratta di fideiussione a prima richiesta. Come già detto e come anche lei afferma nella domanda successiva, la sorte del contratto di leasing non è interessa dal fallimento del fideiussore; questo continua tra l'utilizzatore e il concedente, con le ordinarie conseguenze in caso di inadempimento.
Se lei, come curatore del fallimento del fideiussore, non riesce a ricuperare alcunchè dall'utilizzatore, neanche dopo azioni giudiziarie, non può fare nulla e deve tenersi la perdita; il rischio che corre il fideiussore è proprio questo di essere chiamato a pagare un debitio altrui e non riuscire a ricuperare quanto sborsato.
Zucchetti SG Srl
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