Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Licenziamento

  • Federica Micheli

    Perugia
    09/07/2012 18:32

    Licenziamento

    Per licenziare un dipendente di una società fallita è necessaria la preventiva autorizzazione del Comitato dei creditori e del Giudice Delegato?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/07/2012 09:37

      RE: Licenziamento

      Il licenziamento è una forma di scioglimento unilaterale dal contratto di lavoro, e il principio generale posto dall'art. 72 è che le decisioni sui contratti pendenti siano prese con l'autorizzazione del comitato dei creditori.
      Zucchetti SG Srl
      • Federica Micheli

        Perugia
        11/07/2012 12:24

        RE: RE: Licenziamento

        In considerazione del principio posto dall'art. 72 L.f. che prevede la sospensione del contratto, la data del licenziamento può coincidere con quella di dichiarazione di fallimento sebbene comunicata successivamente al dipendente?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/07/2012 09:38

          RE: RE: RE: Licenziamento

          Esatto. La mancanza di una disciplina specifica in ordine agli effetti del fallimento sui rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento della pronuncia della sentenza rende necessario il ricorso alla regola generale dettata dall'art. 72 l.fall., con il riconoscimento della facoltà di sciogliersi dal contratto al curatore che non ritenga di utilizzare le prestazioni del dipendente a causa della cessazione dell'attività aziendale e delle esigenze della procedura. Dall'applicazione dell'art. 72 discende anche la configurazione di una fase di sospensione del rapporto sino alla determinazione, da parte degli organi della procedura, di subentrare o meno nel contratto, alla quale va, nel concreto, equiparata l'intimazione del licenziamento irrogata dal curatore con efficacia retroattiva alla data della dichiarazione di fallimento quale manifestazione della volontà di non subentrare nel rapporto.
          Ovviamente ciò presuppone che nel frattempo il curatore non utilizzi le forze lavorative del dipendente e che non ricorra l'ipotesi di licenziamenti collettivi, per i quali opera la disciplina prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della l. n. 223/91, che ha un carattere assolutamente generale ed è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale.
          Zucchetti Sg Srl