Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Conservazione sostitutiva PEC del fallimento

  • Matteo Rava

    Padova
    26/09/2014 14:31

    Conservazione sostitutiva PEC del fallimento

    Avrei bisogno di sapere se ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2013, anche le PEC inviate/ricevute dal fallimento sono soggette a conservazione digitale a norma.
    Infatti, la documentazione del fallimento deve essere conservata per dieci anni dalla chiusura della procedura.
    Se per i documenti analogici tale previsione viene assolta con la conservazione del cartaceo, per i documenti digitali nativi, è necessario procedere con le modalità previste dal suddetto DPCM?
    In questo ultimo caso, fallco prevede la funzionalità di conservazione sostitutiva delle PEC con le suddette modalità?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2014 11:30

      RE: Conservazione sostitutiva PEC del fallimento

      Classificazione: PEC
      L'ult. comma dell'art. 31 bis l.f., introdotto con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, stabilisce che "In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti".
      Per quanto riguarda la documentazione, né la legge fallimentare né la normativa sul PCT richiedono la conservazione sostituiva (nel senso tecnico della parola), che peraltro sarebbe impossibile attuare dal momento che essa presuppone documenti in formato PDF e, come è noto, tale uso non è vincolante per chi trasmette documenti al curatore (si pensi ai creditori che si insinuano).
      Zucchetti SG Srl
      • Matteo Rava

        Padova
        29/09/2014 10:15

        RE: RE: Conservazione sostitutiva PEC del fallimento

        Grazie per la risposta.
        Concordo con Voi sulla previsione dell'art. 31 bis della l.f., ma ciò che mi lascia perplesso è il termine "conservare" utilizzato.
        Nel caso di documenti analogici (cartacei) ho chiaro il concetto di conservazione, quello di cui dubito è il senso del termine per documenti digitali originali.
        Il termine "conservare" va forse inteso nel senso di "conservazione sostitutiva"?
        Anche perchè il gestore di posta elettronica non ha l'obbligo di conservare il messaggio, ma solo la traccia digitale dello stesso.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/09/2014 20:07

          RE: RE: RE: Conservazione sostitutiva PEC del fallimento

          Pensiamo di no per la semplice considerazione che il legislatore, se avesse voluto indicare l'obbligo della conservazione sostitutiva, lo avrebbe scritto nel momento in cui ha dettato una norma espressa sugli obblighi del curatore circa la "conservazione" delle e-mail. Riteniamo, cioè, nell'art. 31bis, il verbo conservare sia stato usato nel senso di custodire l'oggetto ben specificato rappresentato messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti; ossia il legislatore ha voluto, a nostro avviso, che il curatore fosse in grado, fino a due anni dopo la chiusura della procedura, di aprire, leggere, utilizzare le email ricevute e inviate tramite la pec della procedura.
          Zucchetti Sg Srl