Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

azione revocatoria fallimentare e mediazione obbligatoria

  • Daniela Aschi

    Roma
    12/04/2015 11:21

    azione revocatoria fallimentare e mediazione obbligatoria

    Devo avviare giudizio ex art. 64 e 67 L.F. Devo passare per la mediazione obbligatoria? Ho trovato opinioni contrastanti, Gradirei il vostro parere
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/04/2015 20:02

      RE: azione revocatoria fallimentare e mediazione obbligatoria

      Il lgs 4.3.2010, n. 28 che regola la mediazione obbligatoria, non detta esenzioni per il caso che una delle parti del giudizio sia una curatela fallimentare, ma individua, per materie, le cause che vi sono sottoposte. Ed infatti l'art. 5, comma primo, di detto d.lgs, stabilisce che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del ….". Il comma quarto individua, a sua volta, i procedimenti, che per le loro caratteristiche processuali, sono sottratti alla regola generale, sebbene abbiano ad oggetti una delle materie indicate.
      Di conseguenza la mediazione obbligatoria può riguardare anche una azione revocatoria, se segue le regole dell'ordinario processo civile, ove abbia ad oggetto una delle materie in precedenza indicate, anche se la soluzione, come lei anticipa non è così semplice. Ad esempio, poiché la obbligatorietà della mediazione per i "contratti bancari", è sorto il problema se la disposizione è applicabile anche alle revocatorie di rimesse bancarie, e si trova Trib. Mondovì, 11/10/2011 in senso affermativo, nel mentre per il Trib. Varese 10.6.2011, l'azione revocatoria (nella specie trattavasi di revocatoria ordinaria) non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, "essendo in quest'ambito inscrivibili le sole cause in sui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l'azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l'azione è relativa ad una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale".
      Zucchetti Sg srl