Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pignoramento presso terzi Equitalia ante fallimento

  • Alessandro Civati

    Milano
    11/12/2013 16:05

    pignoramento presso terzi Equitalia ante fallimento

    Avendo probabilmente postato nella sezione sbagliata, ripropongo il quesito.
    La fattispecie è la seguente.
    Equitalia, prima delle dichiarazione di fallimento di X,ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, pignora presso terzi somme dovute alla stessa X da un suo debitore (a titolo di canoni di affitto d'azienda).
    Il terzo pignorato riceve la notifica dell'atto di pignoramento e sospende il pagamento dei canoni, "mettendo da parte" le somme che avrebbe dovuto pagare ad X (somme che, quindi, non sono ancora state versate al Concessionario pignorante).
    Viene successivamente dichiarato il fallimento di X.
    Mi domando: come Curatore, richiamando l'art. 51 LF, posso chiedere al terzo pignorato di versarmi le somme messe da parte e che lo stesso terzo pignorato avrebbe dovuto pagare ad Equitalia (posto che l'esecuzione, anche esattoriale, se non erro, diviene improcedibile)? oppure trattasi di esecuzione già completata, in considerazione del fatto che non è prevista la formale assegnazione della somma e l'intervento del Giudice dell'Esecuzione?
    E, in questa seconda ipotesi, il pignoramento si estende anche ai canoni che matureranno nel corso della procedura o riguarda solo i canoni maturati prima del fallimento (in considerazione del fatto che nell'atto di pignoramento si ordine al terzo di versare anche le restanti somme alle rispettive scadenze, con evidente riferimento ai canoni maturandi)?
    In definitiva: la Curatela può vantare qualche diritto in relazione alle somme dovute a titolo di affitto d'azienda dal terzo pignorato o si tratta di denaro che deve essere versato al Concessionario pignorante?
    ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Matteo Eccher

      Mori (TN)
      12/12/2013 08:39

      RE: pignoramento presso terzi Equitalia ante fallimento

      Mi permetto di dare un contributo poiché sto facendo recupero crediti con fattispecie analoghe.

      A mio giudizio il fallimento rende inefficaci eventuali precedenti assegnazioni: in tal senso Cassazione 18714/07, 1544/06 e da ultimo 5994/11 "se sopraggiunge la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato il terzo deve pagare quando dovuto al Curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'articolo 44 della Legge Fallimentare, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato".

      Recentemente anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 marzo 2013 ha chiaramente stabilito che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44 della Legge Fallimentare anche "il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito".

      Purtroppo sto trovando forti resistenze da parte del terzo pignorato ed anche da parte di Equitalia che ritiene di non aver perso l'assegnazione del GE a causa del successivo fallimento, in contrasto con la Cassazione trovata. Mi chiedo quindi se vi siano effettivamente orientamenti diversi e seguirò la discussione con interesse.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        12/12/2013 13:35

        RE: RE: pignoramento presso terzi Equitalia ante fallimento

        Veda la risposta alla domanda che precede.
        Zucchetti Sg Srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/12/2013 13:35

      RE: pignoramento presso terzi Equitalia ante fallimento

      Nelle ordinarie espropriazioni presso terzi non vi è alcun dubbio che il pagamento fatto dal terzo dopo la dichiarazione di fallimento del debitore sia inefficace. Poiché, infatti, in tali procedimenti l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una "datio in solutum", condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento di assegnazione, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Ne consegue che, intervenuto il fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione prima del pagamento, quest'ultimo non può più essere adempiuto se non nell'ambito della procedura fallimentare.
      Principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza già richiamata dal dott. Eccher nel suo intervento, e continuata anche successivamente.
      La domanda che lei si fa è se gli stessi principi sono applicabili anche in caso di esecuzione esattoriale e la risposta è, a nostro avviso, affermativa. In proposito rinviamo alla argomentata esposizione contenuta in Cass. 04/10/2011, n. 20294. Questa, in primo luogo ricorda che l'art. 72bis del dpr n. 602 del 1973 e succ. modifiche, dispone che "... l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede", prevedendo che, in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate (quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, "previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile". Poi chiarisce che "il modello procedimentale in esame può ricostruirsi soprattutto per l'univoca definizione di "pignoramento" impressa al suo atto iniziale dal dato normativo testuale - come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso; e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perchè quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo (e quindi con la citazione a comparire o, ricorrendone i presupposti, con l'invito a rendere la dichiarazione nei casi di cui all'ultima parte del n. 4, del comma 2, della richiamata disposizione dell'art. 543 c.p.c., introdotta con la riforma del 2006) : a tanto dovendo riferirsi il richiamo (contenuto nel capoverso del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, richiamato dal capoverso dell'art. 12 bis) alla previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile".
      Ne consegue, conclude la Corte (saltiamo altri passaggi) che la "pignorabilità è tassativamente esclusa dalla L. Fall., artt. 201 e 51, per il divieto di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale: comportando tali azioni la sottrazione del creditore alle rigorose discipline del concorso con gli altri, non consentita al di fuori di specifiche disposizioni di legge; e non essendo più prevista, come correttamente sottolinea la ricorrente, per l'esattore la facoltà di promuovere azione individuale in pendenza di fallimento".
      Si consiglia comunque di leggere per intero la sentenza.
      Zucchetti Sg Srl