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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
FALLIMENTO E PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
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Luca Del Moro
BELLUNO14/12/2022 16:20FALLIMENTO E PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
Buongiorno, sottopongo il seguente quesito. Alla data di dichiarazione del fallimento di una SRL è pendente una procedura esecutiva immobiliare contro la società (e garanti) avente ad oggetto immobili della società (e dei garanti), promossa dalla banca. La banca va creditrice sulla base di decreto ingiuntivo, mediante il quale ha iscritto ipoteca sui beni (anche) della società. Il decreto ingiuntivo era stato chiesto in relazione a credito da apertura di credito (garantito da ipoteca) e a credito da mutuo fondiario (anch'esso ovviamente garantito da ipoteca). L'ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo viene iscritta su tutti gli immobili della società. Nel corso dell'esecuzione, dunque, vengono aggiudicati alcuni beni della società, con emissione del relativo decreto di trasferimento, prima della dichiarazione di fallimento. Altri beni sono invece trasferiti dopo la dichiarazione di fallimento. Il curatore rileva che, tuttavia, non è stato posto in vendita il bene originariamente gravato da ipoteca fondiaria, in quanto ceduto dalla SRL con il consenso della banca al fine di abbattere (senza estinguere) il debito da mutuo fondiario. Peraltro, la banca insinua al passivo del fallimento anche il credito da mutuo fondiario residuo in via ipotecaria e ne ottiene l'ammissione al chirografo in quanto il bene ipotecato non è più parte del patrimonio della fallita. L'ammissione al passivo al chirografo non è opposta dalla banca. Il curatore, quindi, interviene nell'esecuzione e chiede l'assegnazione dell'intero ricavato dalla vendita dei beni societari, in quanto, non essendo stato espropriato il bene gravato da ipoteca fondiaria, non ritiene applicabile il privilegio ex art. 41 TUB. I quesiti che si pongono sono: 1) il creditore fondiario è tutelato ex art. 41 TUB anche se l'esecuzione riguarda beni ipotecati sulla base di titolo giudiziale (d.i.) e non del titolo stragiudiziale (mutuo)? 2) posto che il ricavato dalla vendita non è stato ancora distribuito, il curatore ha diritto alla assegnazione delle somme derivanti dalle vendite il cui decreto di trasferimento sia posteriore alla dichiarazione di fallimento o anche a quelle derivante dalle vendite anteriori? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2022 19:48RE: FALLIMENTO E PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
Il secondo comma dell'art. 41 TUB stabilisce che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore", da cui si può pacificamente dedurre che questo privilegio processuale, che costituisce eccezione alla regola di cui all'art. 51 l. fall,, può essere esercitato dalla banca soltanto se fa valere l'ipoteca fondiaria, ossia quella presa a norma dell'art. 38 TUB all'atto della concessione di finanziamenti a medio e lungo termine nei limiti del valore previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia. La banca che ha un tale tipo di ipoteca- che a norma del comma quarto dell'art. 39 TUB, si consolida in dieci giorni- non ha bisogno per effettuare l'esecuzione di fornirsi di un decreto ingiuntivo, per cui è da ritenere che se la banca è ricorsa a questo strumento monitorio per iscrivere ipoteca su altri beni, diversi da quelli originariamente assoggettati al gravame fondiario, si è voluta ulteriormente tutelare, per lo stesso originario finanziamento o per altri successivi, comunque privi della natura fondiaria.
Ne consegue che l'esecuzione in corso su questi beni- diversi da quello originariamente sottoposto ad ipoteca fondiaria e già venduto- è una esecuzione ordinaria che ricade nel divieto delle azioni esecutive posto dall'art. 51, per cui il ricavato della vendita effettuata deve necessariamente essere attribuito al fallimento, sia nel caso il decreto di trasferimento sia stato emesso prima della dichiarazione di fallimento sia che sia stato emesso dopo violando il divieto di cui all'art. 51 l. fall., sempre che, ovviamente, dette somme non siano state già distribuite ai creditori, nel qual caso sorge un problema di eventuale revocatoria (se il pagamento è precedente al fallimento) o di inefficacia ex art. 44 l. fall. (se successivo).
Zucchetti SG srl
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