Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pignoramento immobile da parte del creditore fondiario

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    18/05/2021 12:38

    Pignoramento immobile da parte del creditore fondiario

    Gentili Signori,
    è possibile che a seguito del fallimento il creditore fondiario proceda al pignoramento e all'atto di precetto al curatore fallimentare che ha già, oltretutto, esaminato la domanda di ammissione al passivo?
    Su tale immobile era già trascritta la sentenza di fallimento e si stava procedendo con la nomina del perito.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/05/2021 19:50

      RE: Pignoramento immobile da parte del creditore fondiario

      Si è possibile perché l'art. 41 dlgs n. 385 del 1993 (TUB) concede la possibilità al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore (il secondo comma dell'art. citato recita: "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore). Ovviamente la possibilità dell'esecuzione del creditore fondiario non impedisce quella fallimentare, o meglio la liquidazione nel fallimento dello stesso bene oggetto di garanzia, per cui si tratta di stabilire il criterio di regolamentazione tra le due. Si ritiene che il criterio sia quello della priorità rapportata non alla dichiarazione di fallimento (perché come detto in pendenza di fallimento il creditore fondiario può anche iniziare l'esecuzione) ma alla liquidazione ed in questa corsa è favorito chi prima arriva alla ordinanza di vendita o comunque ad indire la gara, perché due esecuzioni sullo stesso bene sono concepibili, ma due vendite no.
      Al momento, quindi, il creditore fondiario può procedere, ma se il fallimento perviene per primo alla vendita, il fondiario deve fermarsi, e la vendita avviene nel concorso fallimentare.
      Zucchetti SG srl