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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Diritto di ritenzione - leasing e art. 1526
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Gino Mario Socci
Vigevano (PV)29/09/2011 07:55Diritto di ritenzione - leasing e art. 1526
Buongiorno,
propongo il seguente quesito inerente un contratto di leasing immobiliare risolto ante fallimento dal concedente per inadempimento del conduttore; in tale situazione riterrei di applicare la disciplina dell'art. 1526 c.c: premesso che la società di leasing ha presentato domanda di rivendica, chiedo se è possibile condizionare la riconsegna del bene immobile all'effettiva restituzione dei canoni riscossi [al netto dell'equo compenso e del risarcimento del danno], prevedendo espressamente nel provvedimento di ammissione della domanda il fatto che la medesima viene accolta condizionatamente alla restituzione delle somme indicate, esercitando in tal modo un diritto di ritenzione sull'immobile ovvero se tale comportamento non sia corretto e il curatore debba comunque restituire il bene e citare poi in giudizio la concedente per la restituzione delle somme dovute.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/09/2011 19:37RE: Diritto di ritenzione - leasing e art. 1526
Condividiamo l'applicazione dell'art. 1526 c.c. alla fattispecie sul presupposto che si tratti di un leasing traslativo. La norma citata effettivamente prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, utilizzatore),il venditore (nel leasing, concedente) è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. E' anche vero, però, che in quasi tutti i contratti di leasing è convenuto con una clausola apposita, espressamente sottoscritta, che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo di indennità, con l'unica possibilità di chiedere al giudice la riduzione di detta indennità, sicchè la prima cosa da controllare è se è prevista una clausola del genere.
In ogni caso, qualora il concedente fosse tenuto a restituire le rate riscosse, la restituzione da parte del curatore del bene oggetto del contratto di leasing non va subordinata alla condizione del rimborso da parte del rivendicante delle rate riscosse, perché questo integrerebbe una arbitraria ritenzione; mentre resta salvo il potere del curatore medesimo di formulare eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., nel caso di rifiuto da parte del concedente di restituire le rate (in tal senso Trib. Vicenza, 23/01/1987). Inoltre, qualora la società di leasing insinui un suo credito per rate non pagate e altro, il curatore potrebbe portare in compensazione il proprio credito per le rate pagate da avere in restituzione.
Zucchetti SG Srl
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Carlo Tartarini
LA SPEZIA26/01/2012 11:12Diritto di ritenzione - leasing e art. 1526
Buongiorno,
quindi in caso di contratto pendente al momento della dichiarazione di fallimento è applicabile l'art 72/quater della L.F., invece in caso di contratto risolto ante fallimento torna applicabile, come in passato, l'art. 1526 del c.c.
Nel mio caso la curatela ha agito giudizialmente nei confronti della società di leasing contestando l'avvenuta risoluzione ante fallimento in quanto non trascritta e quindi non opponibile alla curatela (con tutte le riserve del caso) e in via subordinata la restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c, salvo il diritto all'equo compenso.
Ma come bisogna comportarsi in caso di mancata istanza di rivendica da parte della società di leasing, che malgrado le comunicazioni del curatore non ha mai presentato (e non puo' piu presentare perchè ultratardiva) istanza ex art. 93 e 101 L.F. ? - L'immobile era, ed è tutt'ora, nella disponibilità della società fallita ed è indicato nell'inventario fallimentare come bene in leasing. Tra l'altro non risulta nemmeno applicabile l'art. 87/bis L.F. in quanto applicabile ai beni mobili.
Grazie - Carlo Tartarini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/01/2012 13:37RE: Diritto di ritenzione - leasing e art. 1526
Confermiamo la sua prima indicazione circa la necessità della pendenza del contratto per l'applicazione dell'art. 72 quater, pur ribadendo quanto abbiamo detto in altre risposte e, cioè che si tratta di opinione non consolidata in decisioni giurisprudenziali.
Per quanto riguarda il credito, le conviene continuare la causa che ha già promosso. ma il vero problema è la sorte dell'immobile, che ora l'avente diritto può rivendicare, come lei giustamente sottolinea, ma non l'ha fatto.
Bisogna trovare una soluzione per liberarsi dell'immobile e non è facile.
Esclusa la vendita da parte della curatela, dal momento che il curatore può cedere i diritti che sul bene spettavano al fallito (i diritti dell'utilizzatore di leasing, ma non certo la proprietà), esponendo peraltro l'acquirente alle conseguenze di cui all'art. 2919 c.c., si potrebbe pensare alla messa in mora del proprietario ai sensi dell'art. 1216 c.c Per fare questo, però, o ritiene che la risoluzione intervenuta è efficace, per cui ad essa deve conseguire l'effetto della restituzione, eventualmente forzata; oppure, dato che la curatela ha contestato la risoluzione comunicata dalla società di leasing per cui questa non è ancora operativa, lei dovrebbe sciogliersi dal contratto e poi procedere alla messa in mora ex art. 1216 c.c.
E' una ipotesi, ma potrebbe risultare utile, se non altro a smuovere la società interessata.
Zucchetti Sg Srl
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