Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Amministrazione straordinaria (legge Marzano) - nomina Curatore Speciale ex art. 79 cpc

  • Enrico Pecchia

    Piombino (LI)
    03/12/2013 17:20

    Amministrazione straordinaria (legge Marzano) - nomina Curatore Speciale ex art. 79 cpc

    Il Commissario straordinario richiede al Tribunale la nomina di un curatore speciale ex art. 79 cpc per la verifica della richiesta di ammissione al passivo di una controllata della società in amministrazione straordinaria (anche in questo caso stesso Commissario straordinario) al fine di evitare il conflitto di interessi.
    Il Tribunale, tramite il G.D. nomina il curatore speciale ex art. 79 cpc per la verifica dell'insinuazione della controllata, il quale svolge la propria prestazione.
    La domanda è come calcolare il compenso per la prestazione del curatore speciale? sono da applicare le norme che regolano i compensi dei curatori fallimentari riferendosi solo al passivo verificato?
    grazie per la cortese collaborazione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2013 11:30

      RE: Amministrazione straordinaria (legge Marzano) - nomina Curatore Speciale ex art. 79 cpc

      Nonostante la frequenza del ricorso ad un curatore speciale, non ci risultano precedenti giurisprudenziali specifici sulla determinazione del compenso, per cui bisogna cercare di ricostruire la fattispecie secondo i principi generali.
      A nostro avviso bisogna partire dal concetto che il curatore speciale assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice (cfr. Cass. 22/06/2006, n. 14447). Da qui discende, sotto il profilo processuale, che il predetto curatore deve rivolgersi per il pagamento al mandante che ne ha chiesto la nomina e, in caso di controversia, adire il giudice competente per materia e non quello che lo ha nominato (App. Bologna 8/05/2009); quanto al profilo sostanziale, che opera la presunzione di onerosità del mandato di cui all'art. 1709 c.c. e che il mandatario ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso per l'attività svolta. Quanto ai criteri di determina zione del compenso, ci sentiamo di escludere che possano trovare applicazione le tariffe previste per i curatori, trattandosi di attività completamente diversa; seguendo l'impostazione data, dovrebbe applicarsi l'art. 1709 c.c., per il quale la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza, è determinata dal giudice.
      Zucchetti Sg Srl