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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
derelizione/amministrazione giudiziaria di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare
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Dario Laucci
Livorno08/09/2014 16:18derelizione/amministrazione giudiziaria di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare
Buonasera,
per una procedura fallimentare vecchio rito esistono beni immobili per i quali sono stati esperiti molteplici tentativi di vendita all'asta che sono stati tutti infruttuosi e hanno comportato notevoli spese; alla luce di ciò il GD non ha indetto altre vendite in attesa di decidere cosa fare.
Quesito 1: nel caso in cui, applicando la nuova disciplina, si optasse la derelizione dei beni in esame, le spese che sono intercorse nel frattempo facenti specifico riferimento ad essi (ogni anno vengono addebitati gli oneri condominiali) restano a carico della procedura (e quindi di fatto vengono caricati sul ricavo derivante dalla vendita di altri beni)?
Questito 2: è possibile applicare agli immobili del fallimento l'amministrazione giudiziaria come è prevista nel codice di procedura civile per gli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare? in caso affermativo, come si attua? quali autorizzazioni sono necessarie? è prevista la figura di un custode giudiziario? esistono limiti di tempo? a quali costi si andrebbe incontro?
Ringrazio anticipatamente per il Vostro supporto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2014 19:00RE: derelizione/amministrazione giudiziaria di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare
Classificazione: ATTIVO / BENI NON CONVENIENTI (104 TER co 7)La derelictio di cui al settimo comma dell'art. 104ter è applicabile soltanto ai fallimento nuovo rito in quanto la norma è stata introdotta con la riforma del 2006 e non si applica pertanto alle procedure già in corso a quella data. Né è possibile pervenire all'applicazione della norma per analogia, proprio perchè si tratta di una norma nuova espressamente limitata alle procedure nuove. In ogni caso, qualora si volesse egualmente applicare tale istituto anche al caso in esame, le spese fatte fino al momento in cui il bene viene rimesso nella disponibilità del fallito non possono che essere a carico della procedura fallimentare come tutte le spese da soddisfare in prededuzione in funzionali alla procedura fallimentare. Del resto se così non fosse, non si saprebbe chi dovrebbe pagare, o meglio restituire, le spese anticipate.
L'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è compatibile con il fallimento. Invero, l'amministrazione giudiziaria dell'immobile prevista dall'art. 591 c.p.c. come alternativa rispetto ad un incanto successivo al ribasso è rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, e costituisce una fase incidentale del procedimento di espropriazione, come tale meramente eventuale e sussidiaria, che ha la funzione di sospenderlo in presenza di una contingenza negativa in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole (cfr. Cass. 19/12/2006, n. 27148). In questa attesa, l'amministrazione del bene viene affidata, per un tempo non superiore a tre anni, ad uno o più creditori i quali, appunto, amministrano il bene e rendono il conto alla scadenza (artt. 592 e 593 cpc); questi compiti nel fallimento sono esercitati dal curatore, per cui è superfluo un intervento sotitutivo dei creditori.
Zucchetti SG Srl
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Dario Laucci
Livorno23/09/2014 09:52RE: RE: derelizione/amministrazione giudiziaria di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare
buonasera,
approfitto della Vs disponibilità per porvi due ulteriori quesiti.
1) nel caso di derelizione di un bene immobile da parte della procedura fallimentare, dopo che il curatore è stato autorizzato dal Giudice Delegato o dal comitato dei creditori a non bandire ulteriori esperimenti di vendita (andati negli anni tutti deserti, con spendita di denaro e notevole abbassamento del prezzo base, senza possibilità di applicare al fallimento la amministtrazione giudiziaria prevista per le procedure esecutive individuali), attraverso quali formalità detto bene torna nella disponibilità del fallito? il GD, nel provvedimento che autorizza all'abbandono, deve disporre la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, oppure deve essere trascritto qualche altro atto? ed in tal caso, le spese di cancellazione/trascrizione sono a carico della procedura?
2) in un intervento del curatore fallimentare in una procedura esecutiva pendente presso il tribunale di un'altra città, con sostituzione al creditore procedente, si è reso necessario per la curatela avvalersi delle prestazioni di un legale che su piazza svolgesse gli adempimenti di legge (predisposizione avvisi di vendita, pubblicità, partecipazione alle udienze, etc). Dopo una lunga serie di esperimenti di vendita andati deserti, il curatore vorrebbe, dapprima proporre una amministrazione giudiziaria e poi, nel caso in cui dovesse perdurare mancanza di interesse verso il bene, abbandonare l'iniziativa nell'esecuzione: in tal caso, le spese vive sostenute dal legale su piazza, unitamente al suo compenso, possono essere liquidate a carico dell'erario (visto che non potranno più essere corrisposte grazie ai proventi risultanti dalla vendita dell'immobile)?
Ringrazio anticipatamente
cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2014 18:51RE: RE: RE: derelizione/amministrazione giudiziaria di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare
Classificazione: ATTIVO / BENI NON CONVENIENTI (104 TER co 7)L'atto che determina il riacquisto della disponibilità da parte del fallito del bene derelitto è la comunicazione ai creditori, di cui parla l'art. 104ter co.7; ed infatti questi, da quel momento, come precisa la stessa norma, "in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore". Trattandosi di beni immobili o mobili registrati, come per la materiale acquisizione è necessaria la trascrizione della sentenza di fallimento, così, a contrario, per gli stessi beni è necessario, in caso di derelizione, un provvedimento di cancellazione della trascrizione effettuata, che non può che emettere il giudice delegato, in applicazione estensiva dell'art. 108, co. 2. Le spese relative non possono che gravare su chi ha effettuato la trascrizione da cancellare, ossia sulla curatela.
Per quanto riguarda il procedimento esecutivo in cui il curatore è subentrato, le spese dello stesso vanno anticipate dal creditore che agisce, nel caso il curatore dal suo intervento sostitutivo, e poi poste a carico del debitore se si arriva alla vendita; nel caso non si pervenga alla vendita o comunque non si abbia un ricavo, e, a maggior ragione qualora il creditore rinunci, le spese rimangono a carico del creditore (art. 632 cpc)
Zucchetti Sg Srl
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