Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

spese legali per il ricorso di fallimento richieste in prededuzione

  • Elena Pompeo

    Salerno
    10/02/2016 17:27

    spese legali per il ricorso di fallimento richieste in prededuzione

    salve. un creditore mi chiede le spese legali per aver depositato il ricorso di fallimento in prededuzione richiamando orientamenti di Milano, Roma e Firenze.
    Devono essere date in prededuzione?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2016 20:41

      RE: spese legali per il ricorso di fallimento richieste in prededuzione

      Sulla questione da lei proposta la giurisprudenza ha dato soluzioni varie nel tempo passando da una posizione ostativa alla stessa opponibilità delle spese alla massa dei creditori, a una posizione favorevole all'ammissibilità al passivo fallimentare tanto in via chirografaria che in via privilegiata o anche in prededuzione.
      Una svolta è stata data da Cass. 24/05/2000, n. 6787, che ha stabilito che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute. Noi abbiamo più volte sottolineato come questa tesi presti il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare a fattispecie del genere gli artt. 2755 e 2770 c.c. Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.
      In sostanza si assimilerebbe tale credito alla prededuzione e proprio verso questa collocazione si sta orientando la giurisprudenza di merito alla luce anche del testo novellato dell'art. 111 che attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura fallimentare, ritenendo, appunto che la domanda di fallimento, sebbene l'apertura del fallimento discenda non dalla presentazione del ricorso ma dal successivo accertamento da parte del tribunale, abbia la valenza di un necessario atto di impulso rispetto alla procedura, caratteristica resa ora evidente dalla abolizione del fallimento d'ufficio. Sulla scorta di tali considerazioni appare quindi fondata la pretesa di riconoscere la prededuzione ai crediti funzionali all'apertura della procedura fallimentare.
      Quanto alla non obbligatorietà del legale ci sembrano fondate le considerazioni svolte da Trib. Terni, 22 marzo 2012, per il quale, a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma della legge fallimentare (la quale, oltre ad abrogare l'iniziativa d'ufficio, ha dettagliatamente procedimentalizzato la fase prefallimentare ex articolo 15, l.f., iscrivendola tra i procedimenti in camera di consiglio ed istituzionalizzando, con l'articolo 22, la pronuncia sulle spese e sulla responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c.) è preferibile l'orientamento giurisprudenziale che esige la difesa tecnica ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Deve pertanto essere superato l'orientamento che negava l'ammissione al passivo delle spese processuali sostenute dal creditore nel corso dell'istruttoria fallimentare in ragione della facoltatività della nomina del difensore di fiducia, spese che, detto tribunale ritiene sono da mettersi in prededuzione.
      Zucchetti SG srl
      • Margherita Facino

        Crotone
        14/10/2016 10:04

        RE: RE: spese legali per il ricorso di fallimento richieste in prededuzione

        Buongiorno,
        nel fallimento di cui sono curatore sono state presentate due istanze di dichiarazioni di fallimento.
        A seguito della prima istanza è stato dichiarato il fallimento - (Creditore 1).
        La seconda istanza è stata presentata qualche giorno prima che fosse dichiarato il fallimento, con udienza fissata per una data successiva alla dichiarazione di fallimento e, a seguito di tale udienza, è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda- (Creditore 2).
        Ora, il Creditore 1 mi ha chiesto l'ammissione in via chirografaria delle competenze relative alla procedura per dichiarazione di fallimento; mentre il Creditore 2 mi ha chiesto l'ammissione in prededuzione o in via privilegiata delle spese sostenute per la dichiarazione di fallimento.
        Cortesemente, mi potreste dare una dritta su come debba procedere?
        Ah, le spese/competenze devono essere documentate o, comunque, indicate dettagliatamente?
        Grazie
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/10/2016 16:59

          RE: RE: RE: spese legali per il ricorso di fallimento richieste in prededuzione

          La S. Corte (Cass. 24/05/2000, n. 6787) ha stabilito che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute. Noi abbiamo più volte sottolineato come questa tesi presti il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare a fattispecie del genere gli artt. 2755 e 2770 c.c., tuttavia non è rilevante entrare nel merito di queste perché:
          -quanto al creditore 1. Questi avrebbe diritto all'eventuale privilegio riconosciuto dalla Cassazione ma, avendo chiesto il suo credito in chirografo, non gli può essere data una collocazione più favorevole di quella richiesta.
          -quanto al creditore 2. Questi non avrebbe comunque diritto al privilegio perché i privilegi di cui alle norme citate assistono i crediti per gli atti esecutivi e conservativi risultati nell'interesse di tutti i creditori e, nel caso, l'istanza del creditore 2 non è stata di alcun interesse per la massa tanto che è stata dichiarata improcedibile perché il fallimento era già stato dichiarato su richiesta del creditore 1.
          Ossia, anche a voler seguire la Corte e parlare in termini di privilegi ex artt. 2755 e 2770 c.c., è stata la domanda del creditore 1 a determinare, a seguito della dichiarazione di fallimento, quel pignoramento generale sul patrimonio del debitore da ritenere nell'interesse di tutti i creditori in quanto ha impedito eventuali atti depauperatori, nel mentre la domanda del creditore 2 non ha avuto questo effetto, come nel caso in cui in una procedura esecutiva l'esecutante pignori un bene già pignorato o esegua un pignoramento negativo.
          Zucchetti SG Srl
          • Margherita Facino

            Crotone
            17/10/2016 17:31

            RE: RE: RE: RE: spese legali per il ricorso di fallimento richieste in prededuzione

            Grazie mille.
            Cordiali saluti.