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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Insinuazione Ultratardiva
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Giorgio De Rosa
Pesaro (PU)14/11/2022 16:30Insinuazione Ultratardiva
Un creditore chiede di essere ammesso ultratardivamente adducendo di essere stato impossibilitato a presentare la domanda di insinuazione allo stato passivo anche entro il termine per la presentazione delle istanze tardive, in quanto l'avviso di cui all'art. 92 L.F. è stato inviato dal Curatore ad una pec generica e non a quella specifica del recupero crediti.
Poiché trattasi di un istituto bancario con una organizzazione complessa, esteso su tutto il territorio, tale istituto in qualità di creditore, ritiene che il curatore avrebbe dovuto essere più prudente e inviare l'informativa ad una pec più specifica o meglio all'indirizzo pec dell'ufficio Recupero Crediti della città in cui è stato dichiarato il fallimento.
Ritenete corretta la pretesa del creditore?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/11/2022 08:47RE: Insinuazione Ultratardiva
E' pacifico che l'avviso previsto dall'art. 92 l. fall. ha la funzione di informare i creditori del termine di presentazione delle domande indicato nella sentenza dichiarativa di fallimento e si pone, quindi, come un mezzo integrativo della pubblicità di cui all'art. 17, avente come effetto quello di sollecitare l'iniziativa degli interessati al concorso per un più rapido e collettivo svolgimento della procedura, di modo che la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non può ritenersi sufficiente per giustificare le sanzioni che derivano dalla tardività della domanda (Giur. pacifica, tra le più recenti, Cass. 8 luglio 2022, n. 21760; Cass. 29 settembre 2021, n. 26396; ecc.). Tuttavia, posto che l'art. 101 ha lo scopo di operare una giusta tutela soltanto per il creditore effettivamente incolpevole, (la stessa espressione usata dal legislatore di "causa a lui- o ad essi- non imputabile" coinvolge una valutazione negativa sull'atteggiamento soggettivo di colui sul quale incombe l'onere dell'insinuazione) è consentito al curatore di dimostrare che il creditore, avendo avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso in questione, avrebbe potuto procedere tempestivamente all'insinuazione del credito per il quale ha chiesto l'ammissione tardiva (concetto anche questo pacifico, cfr. Cas. 12 marzo 2020, n. 7109; Cass. 19 giugno 2018, n. 16103; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20120; ecc.).
Questi sono i criteri da applicare alla fattispecie e il risultato sarà, ovviamente, diverso a seconda del rigore con cui la vicenda viene valutata. A nostro avviso la pretesa del creditore è infondata in quanto il curatore non deve avere cura di individuare l'ufficio cui indirizzare la Pec, ma è sufficiente che la rivolga al creditore interessato, che, all'interno visto che ha creato una struttura complessa, dovrà avere una adeguata organizzazione per indirizzare le missive ricevute all'ufficio competente. Non va dimenticato che la prova del ritardo incolpevole è a carico del creditore, per cui una prova incompleta, insufficiente, non convincente ecc. opera in suo danno, nel senso che manca la prova della incolpevolezza del ritardo. Come dicevamo questa è la nostra opinione, ma non escludiamo che si possa capovolgere il discorso pretendendo dal curatore una diligenza che arrivi al punto di doversi accertare dell'ufficio, del settore o della sezione cui inviare la Pec.
Zucchetti SG srl
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