Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

curatore dimissionario - rendiconto -comunicazione del rendiconto

  • Tania Cavalieri

    SIRACUSA
    13/11/2017 19:43

    curatore dimissionario - rendiconto -comunicazione del rendiconto

    Il Curatore dimissionario deposita il rendiconto finale ex art. 116 L.F.
    Il GD ordina il deposito del rendiconto e fissa l'udienza per la discussione;
    dispone che, a cura del curatore, 15 gg prima della predetta udienza, se ne dia comunicazione tramite pec ai creditori ammessi al passivo, a quelli che hanno formulato opposizioni, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, al fallito, avvisandoli che possono presentare osservazioni fino a 5 gg prima della predetta udienza con le modalità di cui all'art. 93 co II L.F.

    Premesso che successivamente al deposito delle dimissioni del curatore, il GD ha nominato un nuovo curatore in sostituzione del cessato, il quesito è il seguente:

    CHI DEVE COMUNICARE LA DATA DI UDIENZA PER LA DISCUSSIONE, IL RENDICONTO FINALE TRAMITE PEC?
    IL CURATORE CESSATO O IL NUOVO CURATORE?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2017 19:05

      RE: curatore dimissionario - rendiconto -comunicazione del rendiconto

      Il curatore dimissionario aveva l'obbligo di presentare il conto gestione, ma lo svolgimento delle attività inerenti l'iter per l'approvazione non può ricadere su di lui, non essendo egli più un organo della procedura né disponendo della documentazione, eventualmente già consegnata al nuovo curatore. E' quest'ultimo, pertanto, che, a nostro avviso, è tenuto a fare le comunicazioni di cui alla domanda.
      Zucchetti Sg srl