Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Programma di liquidazione – autorizzazione del GD

  • Raffaella Santinelli

    San Severino Marche (MC)
    11/09/2012 09:16

    Programma di liquidazione – autorizzazione del GD

    Nel programma di liquidazione, il Curatore chiede specificatamente autorizzazione a non acquisire alcuni beni all'attivo fallimentare ex art. 104 ter 7° comma e ad una transazione ex art. 35 L.F.. Il Comitato dei Creditori approva il programma, autorizzando sia la non acquisizione dei beni sia la transazione.
    Per l'abbandono dei beni, l'art. 104 ter 7° comma L.F. non prevede alcuna autorizzazione del GD, ma solo quella del Comitato dei creditori.
    Per la transazione, l'art. 35 3°comma L.F., a parte l'autorizzazione del Comitato dei creditori, chiede che il Curatore informi preventivamente il GD: il Curatore deposita presso la Cancelleria fallimentare l'atto di transazione con corrispondente autorizzazione del Comitato e al Curatore potrebbe bastare il "visto agli atti" del GD o, anche solo, il timbro di deposito della Cancelleria.
    Il DUBBIO: mi chiedo se, invece, in virtù del fatto che l'autorizzazione ai predetti atti (abbandono dei beni e transazione) sia stata richiesta nel programma di liquidazione, comporti un cambiamento ossia se, per entrambi tali atti, occorra che il GD ne autorizzi l'esecuzione, come prevede l'art. 104 ter u.c. L.F..
    Sperando di essere stata sufficientemente chiara, ringraziandoVi anticipatamente, saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2012 18:47

      RE: Programma di liquidazione – autorizzazione del GD

      La sua domanda è chiarissima e pone un problema di non poco rilievo che è costituito dal rapporto tra le incombenze attribuite al giudice dalle singole norme e la norma di cui all'ult. comma dell'art. 104ter, questione che poi si riflette sul contenuto dell'autorizzazione di esecutività contenuta in quest'ultima norma.
      Il caso tipico è dato proprio dall'art. 35. Questa norma ha sottratto a qualsiasi previa autorizzazione del giudice gli atti indicati nel primo comma della stessa, tra cui le transazioni, richiedendo soltanto che se tali atti "sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 104 ter, comma ottavo".
      Non interessa in questo momento approfondire la ragione della preventiva comunicazione di tali atti al giudice delegato; di sicuro essa non è finalizzata ad ottenere una autorizzazione al compimento degli stessi dal momento che la stessa norma chiarisce che dette operazioni sono effettuate dal curatore "previa autorizzazione del comitato dei creditori". E' altrettanto sicuro che gli atti di cui al primo comma dell'art. 35, benché attinenti alla gestione del patrimonio fallimentare, quando eccedono il valore di euro cinquantamila o si tratti di transazione, vanno inclusi (o, comunque, possono essere alcuni di essi inclusi) nel programma e sono soggetti all'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 104 ter, tanto che il rilascio di tale autorizzazione rende superflua la comunicazione richiesta dall'art. 35.
      Come si conciliano allora le due norme? A nostra parere l'art. 104 ter va inteso non nel senso che esso consenta al giudice delegato un controllo di legalità sulla transazione (in tal modo, infatti, si attribuirebbe al giudice un potere autorizzativo, sebbene tale tipo di atto non sia soggetto all'autorizzazione del giudice delegato a norma dell'art. 35), bensì nel senso che l'autorizzazione introdotta dal comma ottavo dell'art. 104 ter presuppone soltanto un controllo di conformità dell'atto al programma; si spiega, in tal modo, anche l'ultimo inciso dell'art. 35 sopra riportato, essendo evidente che non è necessaria la comunicazione dell'atto quando il giudice delegato abbia già avuto conoscenza dello stesso per aver controllato che esso è compreso nel programma.
      Ne consegue, se si condividono queste considerazioni, che il curatore deve chiedere comunque al giudice delegato l'autorizzazione di conformità di cui all'ult. comma dell'art. 104ter sia per non procedere all'acquisizione dei beni che per stipulare la transazione e che, ovviamente, il controllo del giudice si limiti all'accertamento della conformità dell'atto al programma..
      Zucchetti SG Srl