Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

SOCIETA' AGRICOLA SRL

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    21/07/2023 16:39

    SOCIETA' AGRICOLA SRL

    Ad una società agricola costituita in SRL può essere attribuito il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4.
    Nella domanda l'impresa dichiara di svolgere in proprio l'attività di coltivazione del fondo ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. a cui provvedono direttamente e in maniera nettamente prevalente i soci della SRL entrambi imprenditori agricoli professionali, con l'aiuto di uno o due collaboratori dipendenti in parte dell'anno.
    L'esponente dichiara di essere piccolo imprenditore agricolo in forma societaria, nella cui organizzazione aziendale l'importanza del lavoro personale dei soci prevale rispetto a quella degli altri fattori della produzione quali il lavoro di terzi e il capitale investito (artt. 2083 e 1647 cod. civ.).
    Nel caso in esame è attribuibile il privilegio 2751 bis n. 4, oppure il n. 5 bis).
    Cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/07/2023 16:54

      RE: SOCIETA' AGRICOLA SRL

      Tradizionalmente, la società agricola ha quasi sempre assunto la forma della società semplice, ma nulla vieta che possa assumere la forma di una società in nome collettivo, od in accomandita semplice, od a responsabilità limitata, o per azioni, purchè nella ragione o nella denominazione sociale sia compresa la dicitura "società agricola", abbia per oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura o di un'attività agricola connessa, secondo l'elencazione di cui all'art. 2135 cod. civ. e, ove si tratti di società di capitali, almeno un amministratore, anche non socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (indipendentemente dal numero degli amministratori).
      Questa non basta tuttavia per godere del privilegio, che la S. Corte non riconosce neanche alle società agricole semplici; invero, Cass. 16/05/2018, n.11917 ha statuito che "L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia". Decisione a nostro avviso condivisibile in quanto la formulazione dell'art. 2751 bis n. 4 c.c. evidenzia chiaramente che nella categoria beneficiaria del privilegio generale sono ricompresi sia i soggetti che coltivano direttamente un fondo proprio, sia quelli che abitualmente operano la coltivazione di un fondo altrui, detenuto o in forza di un c.d. contratto agrario (affitto, mezzadria, colonia parziaria, soccida, compartecipazione) o in virtù di un rapporto negoziale di diversa natura (enfiteusi, usufrutto), purchè siano coltivatori diretti; di conseguenza crediamo che il privilegio richiesto dalla Srl agricola debba essere negato non potendosi attribuire alla stessa tale qualifica.
      Zucchetti SG srl