Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

gratuito patrocinio

  • Maria Chiara Parola

    Milano
    11/06/2024 10:06

    gratuito patrocinio

    In assenza di alcun fondo, il fallimento era stato autorizzato a costituirsi in giudizio con gratuito patrocinio. Successivamente al deposito della sentenza che vede soccombente il fallimento sono stati recuperati dei fondi, si chiede conferma se le spese del giudizio ( CTU, legali ) rimangono a carico dell'erario per il gratuito patrocinio in quanto la sentenza è precedente al recupero di fondi, e se rimane a carico del fallimento solo l'imposta di registro della sentenza che sarà liquidata e dunque successiva al recupero dei fondi .
    Ringrazio ed invio cordiali saluti
    Maria Chiara Parola
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2024 12:42

      RE: gratuito patrocinio

      Il gratuito patrocinio in materia fallimentare funziona in modo diverso rispetto a quello ordinario giacchè, nel giudizio in cui è parte un fallimento, l'ammissione della procedura concorsuale al patrocinio a spese dello Stato avviene d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisori e, di conseguenza anche la revoca avviene non ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, da parte del giudice della causa, bensì ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 146 del medesimo d.P.R., da cui si deduce che non è necessario un provvedimento di revoca in quanto le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ed è compito del giudice delegato assicurarne il tempestivo recupero.
      Ne discende che se il pagamento da parte dell'Erario non è ancora avvenuto e le disponibilità sopravvenute assicurano il pagamento delle spese della procedura, il pagamento va eseguito con i fondi del fallimento; se invece il pagamento è stato già effettuato si pone un problema di retroattività della sopravvenuta disponibilità. Nei giudizi ordinari ove, come detto opera la revoca, si è creato un duplice orientamento, entrambi affermativi della retroattività della revoca, ma secondo un indirizzo la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione e secondo altro indirizzo la revoca travolge tutto. Il primo orientamento ribadito di recente da Cass. pen. 26 giugno 2023, n. 27600 sembra più convincente per le argomentazioni esposte in motivazione che, riteniamo, possano essere trasposte anche nel caso del fallimento e della sopravventa disponibilità. Se si segue questa tesi, il pagamento già effettuato non verrebbe toccato, sicchè le nuove disponibilità sarebbero a disposizione degli altri creditori per spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario.
      Zucchetti SG srl
      • Alfredo Tradati

        MILANO
        25/06/2024 11:07

        RE: RE: gratuito patrocinio

        Buongiorno, mi trovo in una situazione simile.
        La procedura di cui sono curatore è stata ammessa al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile in un procedimento penale per reati di banca rotta. Detto questo l'amministratore all'udienza preliminare ha presentato una offerta e pertanto la procedura incasserà fondi che permetteranno di pagare anche parzialmente alcuni creditori oltre alle spese di procedura. Pertanto l'avvocato nominato con gratuito patrocinio dovrà essere pagato dalla procedura essendoci ora i fondi? il compenso del legale se pagato dalla procedura sarà limitato alle tariffe del gratuito patrocinio? vi ringrazio per la collaborazione. Saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/06/2024 19:57

          RE: RE: RE: gratuito patrocinio

          Vale quanto detto nella precedente risposta, nel senso che mancando un provvedimento in quanto è intervenuta una transazione, sarà la curatela a dover pagare il proprio legale in solido con la controparte, salvo patto contrario che escluda la solidarietà o anche l'obbligo del pagamento del compenso, che si accolla la controparte. Non opera invece il comma 3 dell'art. 134 del DPR n. 115 del 2002 in quanto questo si riferisce alle sole spese prenotate a debito.
          Essendo il pagamento effettuato dalla parte, il compenso non va ridotto come previsto in caso di gratuito patrocinio.
          Zucchetti SG srl