Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento in estensione ex art 147 c. 5 lf

  • Francesco Milanese

    Veglie (LE)
    30/09/2021 09:07

    fallimento in estensione ex art 147 c. 5 lf

    Il caso che vi sottopongo, per quello che ho avuto modo di leggere anche sul vostro forum assai frequente, è quello del fallimento di una S.r.l. A che, due anni e 5 mesi prima di essere dichiarata fallita, ha ceduto il ramo commerciale della propria azienda ad altra società B (SRLS), costituita ad hoc, in cui l'amministratore e unico socio è il coniuge dell'amministratore e socio maggioritario della fallita. Di fatto la nuova società ha rilevato il ramo commerciale e la relativa clientela, continuando l'esercizio negli stessi locali prima condotti dalla fallita; alla società A sono rimasti i debiti, che poi hanno portato al fallimento. Altra operazione sospetta è la vendita di beni strumentali del ramo di azienda rimasto alla società A, in favore della B, che a sua volta ha rivenduto il complesso a terzi, pagati in parte con compensazioni di crediti reciproci fondati su fatture, anch'esse di dubbia legittimità Orbene a prescindere dalle responsabilità penali, di una condotta evidentemente distrattiva, nel caso di specie è palese che l'attività della società B, in bonis, altro non è che la prosecuzione di quella della società A, e lo stesso amministratore della B, appare una semplice testa di legno, perché l'amministratore di fatto pare essere sempre l'amministratore di A. Orbene, l'obiettivo che la curatela intende perseguire è quello di attrarre al fallimento di A il patrimonio della società B, o almeno parte di esso. In tal caso si potrebbe esperire il tentativo di chiedere l'estensione del fallimento alla società B, ma la fattispecie prevista dall'art. 147 l.f, appare di difficile utilizzo perché non contempla l'estensione del fallimento da una ad altra società di capitali, limitandosi a prevedere il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società di cui ai capi III, IV e VI del tit. V lib. V c.c. La fictio individuata dalla giurisprudenza per raggiungere lo scopo è quella di ipotizzare l'esistenza di una società di fatto, di cui la società di capitali a cui si vuole estendere è socio occulto insieme alla fallita, ma l'ipotesi (che comunque pare stia facendo breccia nella giurisprudenza di merito) mi pare difficilmente percorribile, non tanto per i limiti formali posti dall'art 2361 c. 2 c.c., superati dalle più recente interpretazioni giurisprudenziali (cfr Cass. Civ. 1095/2016 e altre), quanto per ragioni che attengono alla difficoltà di raggiungere la prova "rigorosa" dei presupposti dell'esistenza della superiore società di fatto. Occorrerebbe dimostrare l'esistenza di una società di fatto di tipo personale tra gli amministratori delle due società A e B e le stesse società (o solo tra le due società), l'esistenza di patrimonio e attività comune (l'azienda e i beni strumentali ceduti), l'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, il vincolo di collaborazione tra soci. Vi pare percorribile tale strada o sarebbe più facile agire in revocatoria ordinaria chiedendo che non sia opponibile al fallimento il contratto di cessione dell'azienda e gli altri atti di disposizione del patrimonio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2021 18:36

      RE: fallimento in estensione ex art 147 c. 5 lf

      Quanto all'azione revocatoria ordinaria deve in primo luogo controllare se sono decorsi cinque a anni dalla data dell'atto, che è il termine prescrizionale indicato dall'art. 2903 c.c.. Lei ci dice che l'atto di cessione è stato stipulato due anni e cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento del cedente, ma non sappiamo quale sia la data del fallimento, per poter calcolare se sono decorsi cinque anni dall'atto. Se non prescritta, l'azione può essere esercitata a norma dell'art. 66 l. fall., con buone possibilità di successo, specie se la srl A non ha incassato nulla dalla vendita (anche questo dato, che molto rilevante, manca); ad ogni modo le modalità con cui si è svolta l'operazione sono tali che l'esito dovrebbe essere scontato, anzi si potrebbe addirittura pensare ad una azione di nullità per simulazione, eventualmente da proporre in via prioritaria. Il problema è in primo luogo il tempo per arrivare ad una sentenza definitiva e, principalmente, le conseguenze; nel senso che in caso di vittoria la cessione del ramo di azienda è inefficace, ma rimane da vedere cosa troverà dei beni ceduti e le loro condizioni.
      Potrebbe essere allora più conveniente la strada della super società di fatto tra le due srl, che porterebbe al fallimento anche della srl B. Il percorso processuale dovrebbe essere più breve e le modalità da lei descritte lasciano presumere che la domanda possa essere accolta.
      Zucchetti SG srl