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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Esercizio provvisorio farmacia dichiarata fallita
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Marco Scattolini
Macerata11/07/2017 14:28Esercizio provvisorio farmacia dichiarata fallita
Buongiorno,
in data 28/6/2017 sono stato nominato curatore del fallimento di una farmacia con l'esercizio provvisorio.
L'azienda ha operato con la forma giuridica di una SNC, e quindi sono falliti personalmente anche i due farmacisti soci della stessa.
Vorrei sapere la vostra opinione sulle seguenti questioni:
a) può uno dei due farmacisti, fallito personalmente, continuare ad essere il DIRETTORE TECNICO, con apposita nomina a delegato ex art. 32 L.F. del Giudice Delegato?
b) l'Asur a seguito della comunicazione da parte del sottoscritto della sentenza di fallimento, dovrebbe, credo, disporre con propria determina l'esercizio provvisorio tale da permettere al curatore di vendere entro 15 mesi la farmacia?
c) nel caso di opposizione alla sentenza di fallimento con richiesta di sospensione della liquidazione del patrimonio della fallita, il termine di 15 mesi verrebbe sospeso?
d) come mi devo comportare con la liquidazione IVA del mese di giugno, essendo il fallimento intervenuto il 28/6 ed avendo corrispettivi con Iva da versare successivi al 28/6?
In attesa di un vostro riscontro, saluto cordialmente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2017 18:58RE: Esercizio provvisorio farmacia dichiarata fallita
Vi sono numerosi casi di esercizio provvisorio di una farmacia sia in tempi recenti con riferimento all'attuale legge fallimentare (Trib. Trieste 14.4.2014; Trib. Napoli 23.12.2014; Trib. Palmi sent. n. 14/2015; Trib. Ancona aprile 2015) che in tempi antecedenti la riforma (Trib. Messina 11.09.96; Trib. Roma 10.08.95), per i quali, in caso di fallimento del farmacista, il curatore può provvedere all'esercizio provvisorio dell'azienda farmaceutica affidandone la conduzione al farmacista fallito per un periodo non superiore a 15 mesi, entro i quali cedere l'autorizzazione.
Il curatore, data la complessità della sua attività di gestione e di direzione dell'impresa, può avvalersi di collaboratori nei limiti di cui all'art. 32, che prevede, tra l'altro, che tra i coadiutori possa esservi anche il fallito, ma questi soggetti agiscono comunque sotto la responsabilità del curatore stesso. Ovviamente il curatore non deve essere presente nella farmacia ma, come ogni imprenditore, può organizzare la gestione con una adeguata struttura e, preporvi un coadiutore, sempre sotto la sua responsabilità, che abbia le caratteristiche richieste dalla legge per tale tipo di attività.
L'Asur non autorizza l'esercizio provvisorio, che è compito del tribunale o del giudice delegato, a norma dell'art. 104 l.fall., ma deve rilasciare l'autorizzazione ex art. 129 TULS.
Sul quesito sub c), non ci risultano precedenti ed è arduo dare una risposta. Possiamo azzardare che, a seguito della sospensione della liquidazione, anche il termine di 15 mesi dovrebbe essere prorogato, altrimenti una misura in favore del debitore si si risolverebbe in un danno enorme per lui e per i creditori tutti.
Il quesito sub d) lo trasmettiamo alla nostra sezione fiscale.
Zucchetti SG srl
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/07/2017 21:37RE: RE: Esercizio provvisorio farmacia dichiarata fallita
Per quanto riguarda la liquidazione IVA di giugno, dovranno essere tenuti distinti i corrispettivi ante e post fallimento.
Effettuato lo scorporo, l'IVA a debito derivante da vendite ante fallimento, e quindi l'IVA sui corrispettivi riscossi fino a tale data, sarà debito concorsuale, da indicare fra l'altro nel Mor. 74.bis.
L'IVA a debito derivante da vendite successive al fallimento, e quindi l'IVA sui corrispettivi riscossi dopo tale data, sarà invece debito della procedura, da versare in prededuzione.-
Marco Scattolini
Macerata19/07/2017 16:30RE: RE: RE: Esercizio provvisorio farmacia dichiarata fallita
Nel ringraziarvi per le risposte sin qui date, avrei un ulteriore quesito da sottoporre alla vostra attenzione: dato che con il reclamo contro la sentenza di fallimento di una farmacia è stata richiesta la sospensione della attività di liquidazione, nel bando di vendita della stessa sarebbe opportuno indicare una clausola della aggiudicazione condizionata all'accoglimento dello stesso, tale per cui comporterebbe anche la rimozione o revoca del provvedimento che nel frattempo possa aver riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a favore dell'aggiudicatario? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/07/2017 19:48RE: RE: RE: RE: Esercizio provvisorio farmacia dichiarata fallita
Se la Corte d'appello dispone, a norma dell'art. 19 l.f., la sospensione della liquidazione, lei quale curatore non può procedere alla vendita, anche se pone le clausole che indica (che peraltro non favorirebbero certo la realizzazione del miglior prezzo).
Per questo avevamo detto che se non si accoglie la tesi dello spostamento anche dei 15 mesi in caso di sospensione della liquidazione, si produce un danno enorme al fallito e ai creditori per il caso che venga respinta la domanda di revoca del fallimento; in tal caso, infatti, il termine di legge non potrebbe essere rispettato dal curatore perché non può procedere alla liquidazione e , successivamente, scaduto il termine, non potrebbe cedere l'autorizzazione, e dovrebbe liquidare soltanto i medicinali ancora esistenti e validi.
Zucchetti SG srl
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