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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL SALDO PREZZO
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Gianluca Saeli
Palermo10/11/2017 19:21PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL SALDO PREZZO
Salve,
come da titolo chiedo se siete a conoscenza di orientamenti giurisprudenziali che consentono all'aggiudicatario, in sede fallimentare, di chiedere la proroga del termina di 120 gg ai fini del deposito del saldo prezzo.
Laddove non ci fossero precedenti in merito vi chiedo se a Vs avviso è possibile chiedere dopo l'aggiudicazione (ma sempre prima della scadenza fissata in seno all'ordinanza di vendita), in presenza di giustificati motivi, il pagamento rateale entro un termine non superiore a dodici mesi di cui all'art. 569 cpc.
In tal caso vi chiedo se tale eventualità avrebbe dovuto essere indicata anche all'interno dell'offerta di acquisto.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2017 11:47RE: PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL SALDO PREZZO
L'insieme delle disposizioni dettate sul pagamento del prezzo di aggiudicazione lascia intendere che il termine fissato per il versamento del saldo abbia natura perentoria e non sia, pertanto prorogabile. In tal senso si è pronunciata anche la S. Corte, per la quale "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Cass. 29/05/2015, n. 11171; principi posti a fondamento anche del rispetto delle condizioni fissate dal giudice dell'esecuzione in relazione ad eventuali particolari modalità di pubblicità, Cass. 07/05/2015, n. 9255; sulla perentorietà del termine per il deposito della cauzione si sono pronunciate le sezioni unite, Cass. sez. un. 12/01/2010, n. 262).
Quale "valvola di sfogo" alla perentorietà il secondo comma dell'art. 153 cpc, introdotto nel 2009, prevede la possibilità della rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenza conseguente al mancato rispetto di un termine perentorio qualora la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile e tale norma, ancorché collocata sotto la rubrica della «trattazione della causa» e riferita al «giudice istruttore», è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio di cognizione, quale, appunto, la rimessione in termini per il versamento del prezzo di aggiudicazione, che rintegra l'aggiudicatario nel potere di compiere l'atto dal quale era decaduto.
Non ci risultano precedenti specifici sull'applicazione della rimessione in termini ai sensi del secondo comma dell'art. 153 cpc alla decadenza dal termine per il pagamento del prezzo di aggiudicazione. Noi, seppur con qualche dubbio, saremmo favorevoli alla estensione a questa fattispecie del principio generale perché l'applicazione prescinde dall'interessato in quanto la remissione presuppone che il ritardo non sia imputabile all'aggiudicatario; rimane il fatto che sarà il giudice a valutare, caso per caso, se l'interessato è incorso nella decadenze per causa a lui non imputabile.
In ordine alla seconda questione, a seguito delle innovazioni del 2015, il primo comma dell'art. 107 l.f prevede che "Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo…", e quest'ultima disposizione nel consentire la possibilità che il prezzo venga versato ratealmente dall'aggiudicatario entro il termine massimo di dodici mesi, ancora questa eventualità ad una valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione fondata su giusti motivi sebbene contenuta come astratta previsione già nell'ordinanza di vendita. E', infatti prevalente e pienamente condivisibile l'opinione che i giustificati motivi attengono non alla persona dell'offerente (nel qual caso la ricorrenza dei giustificati motivi dell'offerente che intenda versare il saldo prezzo a rate sarebbero valutati dal giudice all'esito dell'aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo), ma alla realtà oggettiva che può discendere dalla situazione socioeconomica (il pagamento rateale è sorto proprio per far fronte alla crisi economica degli ultimi anni) o all'ingente valore dell'immobile o da altro, sicchè, gli stessi devono essere valutati a monte in sede di adozione del provvedimento di vendita per decidere in quel momento se riconoscere o meno il beneficio. Ossia, a nostro avviso, la previsione del pagamento rateale deve essere prevista fin dall'inizio delle operazioni di vendita, in modo che tutti gli interessati ne possano approfittare.
Zucchetti SG srl
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