Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

INDENNITA' ex art. 1751 AGENTI

  • Gabriele Assanta

    LIDO DI CAMAIORE (LU)
    16/12/2016 16:46

    INDENNITA' ex art. 1751 AGENTI

    La società X stipula con la Y srl nel 2001 un contratto di agenzia. La società Ysrl diviene dapprima Y spa e poi Z srl che fallisce nel 2016. Nel 2013 la Z srl cede un ramo d'azienda alla W srl. La società X nel gennaio 2015 stipula con la W srl un nuovo mandato di agenzia e nell'ottobre 2015 risolve per giusta causa il contratto con la Z srl. In virtù del fallimento della Z srl del 2016 la X chiede di essere ammessa al passivo per indennità supplettiva di clientela ex art 1751 c.c. in privilegio ex art. 2751 bis n. 3. Il Curatore non l'ammette perchè ritiene che il rapporto sia continuato con la W srl e quindi ancora in essere stante il contratto del 2015. Secondo voi è corretta l'esclusione ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2016 10:38

      RE: INDENNITA' ex art. 1751 AGENTI

      A nostro avviso la motivazione dell'esclusione del credito non è corretta in quanto la continuazione del rapporto con altra società mandante (W) non impedisce la liquidazione dell'indennità di clientela conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia con altro mandante (Z) non avendo tale indennità nulla a che fare con il TFR dei lavoratpri dipendenti per i quali potrebbe valere il discorso della continuazione del rapporto di lavoro.
      bisogna quindi guardare nel merito se detta indennità è dovuta alla luce dell e attuali disposizioni dell'art. 1751 c.c.. Si può dare per pacifico che, tale norma parli di una indennità di fine rapporto, questa si compone di tre elementi:
      a)-indennità di risoluzione del rapporto, a carico del preponente, derivante dallo scioglimento del contratto (da accantonare annualmente presso l'ENASARCO in apposito Fondo F.I.R.R.);
      b)-indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta dal preponente se la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (e tale si considera anche il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o prorogato), avviene ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente (l'indennità spetta altresì in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Ensarco, nonché in caso di decesso);
      c)-indennità meritocratica, aggiuntiva all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, spetta all'agente nel solo caso in cui l'importo complessivo delle indennità sub a) e b) sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751, comma 3 c.c. (equivalente di un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente) e ricorrano le condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purchè il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (inoltre essa è dovuta in caso di decesso dell'agente, nel qual caso è devoluta agli eredi, ovvero di invalidità permanente e totale dell'agente dovuta a infortunio o malattia).
      nella specie la cessazione del rapporto di agenzia con Z è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento della mandante per cui non ricorrono i tanti dubbi che riguardano l'indennità suppletiva di clientela quando il rapporto viene a cessare a seguito o in concomitanza della dichiarazione di fallimento a causa della funzione risarcitoria di tale indennità e della considerazione che lo scioglimento dei contratti in corso all'epoca della dichiarazione di fallimento non può dar luogo ad un credito risarcitorio.
      Infine, qualora si riconosca il credito, la sua collocazione privilegiata va incontro ad alcuni limiti. Dal punto di vista oggettivo è discusso se tale indennità, proprio per la caratteristica appena accennata, possa rientrare nella previsione dell'art. 2751bis n. 3 c.c., nel mentre sotto il profilo soggettivo è da vedere X che tipo di società sia (lei non lo dice) perché è pacifico che "L'art. 2751-bis, numero 3), c.c. deve essere interpretato, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la "ratio" della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente" (Cass. sez. un 16/12/2013, n. 27986 intervenuta su un contrasto creatosi dopo una sentenza interpretativa di rigetto della Corte Cost.) e che il privilegio in questione è applicabile ai crediti delle società personali solo qualora esercitino l'attività propria dell'agente e sia accertato, in concreto, che quest'ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (cfr. da ult. Cass. 10/05/2016, n. 9462; Cass. 30/09/2015, n. 19550).
      Zucchetti SG srl
      • Gabriele Assanta

        LIDO DI CAMAIORE (LU)
        19/12/2016 11:39

        RE: RE: INDENNITA' ex art. 1751 AGENTI

        Ringrazio per la risposta specificando che la X è una s.n.c.