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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Revocatorie e concordato in bianco senza presentazione concordato vero e proprio
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)16/01/2017 22:40Revocatorie e concordato in bianco senza presentazione concordato vero e proprio
Forse il caso è stato già presentato, ma ancora non mi è chiaro da quando decorrono i termini per le revocatorie: dalla data del fallimento o dalla data di presentazione del concordato in bianco sfociato direttamente nella dichiarazione di fallimento in quanto non è stato presentato il piano nei termini previsti e già da un anno erano state presentate diverse istanze di fallimento?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/01/2017 12:48RE: Revocatorie e concordato in bianco senza presentazione concordato vero e proprio
Si la questione è stata già trattata e le riportiamo la ultima risposta da noi data nel novembre scorso.
"In passato, nel 2013, abbiamo escluso un rapporto di continuità tra il concordato con riserva e il fallimento dichiarato a seguito della mancata presentazione della proposta e del piano alla scadenza del termine concesso. Dicevamo nell'occasione (e lo riportiamo per comodità dei lettori) che gli effetti prodotti nel pre concordato "si conservano nel successivo concordato, che dovrebbe essere lo sbocco naturale, o, come la legge espressamente prevede, nell'accordo di ristrutturazione omologato, nel mentre, il mancato deposito alla scadenza del termine concesso (o prorogato) della proposta e del piano di concordato, con la relativa documentazione, o di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo, per cui la domanda di preconcordato, previa convocazione dell'interessato, va dichiarata inammissibile e, su istanza dei creditori o del P.M., può essere dichiarare il fallimento, se ne ricorrono i presupposti. La dichiarazione di inammissibilità chiude l'iter processuale iniziato con la domanda di preconcordato, sicchè gli effetti inerenti al procedimento che con questa domanda giudiziale la parte aveva promosso non possono più realizzarsi perchè non potrà più essere aperta la procedura concordataria vera e propria che si sarebbe saldata con la iniziale domanda facendo retroagire gli effetti fin da quella data; la dichiarazione di fallimento è un fatto ulteriore, che si ricollega a diversi presupposti, per cui non può essere considerato una consecuzione della originaria domanda, la declaratoria di inammissibilità della quale ha determinato un effetto ex tunc- con cessazione degli effetti protettivi a far data dal deposito del ricorso - in considerazione del fatto che gli effetti in questione derivano dalla pubblicazione della domanda di preconcordato in attesa del completamento promesso, per cui, mancando il completamento e un provvedimento del giudice che stabilizzi la provvisorietà di quegli effetti, questi perdono efficacia ex tunc".
Questa tesi, non da tutti condivisa, aveva trovato un avallo legislativo nell'art. 11, comma 3quater del d.l. 23.12.2013, n. 145, convertito dalla legge 21.2. 2014, n. 9, che così recitava: "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma". Questa norma è stata poi abrogata dal d.l. 24.6.2014, n. 91, convertito dalla Legge 11.8.2014, n. 116 (per questo ne abbiamo parlato al passato). Da questa abrogazione vi è chi ha dedotto che il legislatore volesse nei casi previsti dalla norma abrogata disporre in senso contrario a quanto previsto inel 2013, nel mentre l'abrogazione lascia soltanto le cose come stavano prima della legge interpretativa del secondo comma dell'art. 111.
Ulteriore conforto alla nostra opinione ci viene dalla Cassazione (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25589) emessa in tema di prededuzione del credito del professionista che aveva collaborato alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile. La Cassazione, dopo aver discusso sul concetto di utililità della prestazione per la massa, afferma testualmente: "Anche a voler ritenere, conformemente al precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486), che il nesso teleologico richiesto dall'art. 111, secondo comma, della legge fall, ai fini della prededucibilità del credito debba essere inteso in senso meno restrittivo, con la conseguente esclusione di qualsiasi apprezzamento in ordine al risultato della prestazione del professionista ed alla sua concreta utilità per la massa, deve escludersi la possibilità di estendere l'ambito applicativo di tale disposizione fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti, come nella specie, da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, e risultando pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gl'interessi del ceto creditorio".
Il principio che si trae da tale decisione della mancanza di consecuzione tra una precedente procedura dichiarata inammissibile e il seguente fallimento, ci sembra di carattere generale, applicabile anche all'ipotesi del concordato con riserva che non sia sfociato in un concordato pieno.
Le obiezioni a questo indirizzo non sono di poco conto perché, la legge attribuisce la prededuzione a determinati atti compiuti in pendenza del termine concesso ex art. 161 co.6, che il debitore, con un suo atto di volontà (mancata presentazione della proposta e del piano, potrebbe eliminare e non a caso si discute ancora di queste questioni, su cui ognuno poi ha la sua opinione.
Ovviamente se si segue la tesi da noi indicata, la stessa è pari pari applicabile ai fini della revocatoria, sicchè i termini del periodo sospetto iniziano a decorre dalla dichiarazione di fallimento. E ciò benchè il secondo comma dell'art. 69bis preveda che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese", la cui dizione, non facendo alcuna distinzione, indurrebbe a ritenere che sarebbe irrilevante che la procedura di concordato si sia effettivamente aperta; la norma, cioè, secondo questa visione sarebbe applicabile a tutte le ipotesi in cui alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata e dal momento in cui questa si verifica (in tal senso Maffei Alberti in Commentario breve alla Legge fallimentare, sesta ediz. pag. 450).
Come vede anche su questo punto le soluzioni sono varie. Noi possiamo solo dire che per le ragioni esposte optiamo per la tesi che avevamo esposto nel 2013 e riproponiamo in questa sede".
Zucchetti SG Srl
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