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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Liquidazione Coatta Amministrativa - Accertamento Stato d'Insolvenza
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Maurizio Rubini
VITERBO25/03/2022 17:40Liquidazione Coatta Amministrativa - Accertamento Stato d'Insolvenza
Per una LCA deve essere richiesto l'accertamento dello stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 202 L.F.
La richiesta verrà depositata dal Commissario.
Si richiede se per tale procedura sia necessario l'intervento di un legale ritualmente delegato e nel caso se sia possibile accedere al gratuito patrocinio.
Mi risulta che vengano seguite diverse prassi dai vari Tribunali, anche tenendo conto della necessità di formalizzare il tutto attraverso i canali telematici.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/03/2022 18:58RE: Liquidazione Coatta Amministrativa - Accertamento Stato d'Insolvenza
Cass. 10/10/1992, n. 11085 ha statuito che "Il commissario liquidatore di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che chieda la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa (art. 195, 202 l. fall.), non ha bisogno del ministero di un difensore, potendo le istanze di fallimento essere proposte anche personalmente, nè deve essere autorizzato dall'autorità governativa, atteso che, in mancanza di una contraria previsione normativa, vale la regola della libertà dell'organo di autodeterminarsi nell'ambito della propria competenza".
Questa sentenza viene richiamati in tutti i commenti all'art. 202 l.f. a sostegno della tesi della non necessaria assistenza di un legale per il commissario, senza altro commento, dando per scontato l'applicazione del medesimo principio anche ai tempi attuali. Invece questa certezza, a nostro avviso, non può più sussistere perché le argomentazioni della Corte si rifanno al sistema antecedente alla riforma fallimentare del 2006, che non richiedeva l'assistenza tecnica del legale per la presentazione della domanda di fallimento data la funzione di denuncia segnalazione che aveva allora la "richiesta" del debitore.
Oggi, eliminato il fallimento d'ufficio, i dubbi in proposito non sono pochi e questo spiega la diversità delle linee seguite dai vari uffici anche per la dichiarazione di insolvenza, posto che per una serie di motivi, ben esposti proprio nella citata sentenza, risulta pacifico che "il procedimento di messa in liquidazione coatta (con relative impugnazioni in sede di giustizia amministrativa) e la procedura giurisdizionale di dichiarazione dello stato di insolvenza costituiscono momenti indipendenti" e che all'interno della fattispecie complessa, vi è la prevalenza del momento devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, che ha la cognizione esclusiva dell'insolvenza come status dell'impresa, "escludendo che l'affermazione o la negazione di essa possa esser fatta "dipendere" da accertamenti compiuti in sede amministrativa (o di giustizia amministrativa)".
Non le resta che informarsi preventivamente quale tesi segue l'ufficio al quale deve rivolgersi e, in caso positivo, visto che al momento la procedura non dispone di liquidità, farsi autorizzare al gratuito patrocinio in applicazione analogica dell'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 perché, posto che comunque anche alle liquidazioni coatte va garantito il beneficio del gratuito patrocinio, non vediamo come possa essere applicato il meccanismo ordinario basato sul reddito del richiedente; a differenza del fallimento, ove la dichiarazione di mancanza di liquidità è resa dal giudice delegato, nel caso provvede l'organo che esercita la vigilanza.
Zucchetti Sg srl
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