Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

termine osservazioni rendiconto finale ex Articolo 116 L.F.

  • Giancarlo Corsi

    Ancona
    04/11/2019 19:06

    termine osservazioni rendiconto finale ex Articolo 116 L.F.


    Si chiede se il termine di 5 giorni prima dell'udienza per l'esame del rendiconto finale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012, debba intendersi perentorio o meramente ordinario; in sostanza quale effetto si determini per le osservazioni trasmesse via Pec al Curatore il giorno precedente la data fissata per l'udienza di esame che si terrà di fronte al Giudice Delegato e fissata dallo stesso in sede di ordine di deposito.

    distinti saluti

    Giancarlo Corsi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/11/2019 18:06

      RE: termine osservazioni rendiconto finale ex Articolo 116 L.F.

      La natura, perentoria o ordinatoria, del termine dei cinque giorni previsto dal terzo comma dell'art. 116 l. fall. è tuttora discussa. la tendenza prevalente in dottrina sembra essere quella per la perentorietà in considerazione del fatto che lo scopo della anticipazione a cinque giorni prima dell'udienza per presentare osservazioni e contestazioni è quello di consentire al giudice delegato ed al curatore di giungere all'udienza consci delle ragioni di doglianza formulate dai legittimati e, pertanto, preparati ad farvi fronte; tuttavia, è anche vero che il termine in questione non è qualificato come perentorio, né la perentorietà deriva dal sistema, nel quale l'eguale termine fissato per le osservazioni al progetto di stato passivo non preclude, secondo la prevalente interpretazione, la possibilità di far valere le osservazione e di presentare documenti fino all'udienza di verifica, pur sussistendo la stessa esigenza di una preventiva preparazione degli organi giudiziari.
      Peraltro, nella versione ultima dell'art. 116 l.fall. si prevede, nel quarto comma, l'ipotesi che all'udienza stabilita sorgano contestazioni, il che significa che queste possono essere proposte anche direttamente all'udienza. Significativo è anche che nel vigore delle precedente formulazione della norma, ove questo problema non si poneva essendo il termine ultimo fissato per l'udienza di discussione del conto, la giurisprudenza comunque ammetteva, in caso di più udienze, la possibilità di presentare osservazioni e contestazioni anche dopo la celebrazione della prima e fino all'approvazione del conto (Trib. Milano14.12.2005 in Fallimento 2006,1321).
      In questa situazione di dubbio, noi non possiamo che accennare, come abbiamo fatto, le ragioni a favore di ciascun indirizzo, poi molto dipenderà dall'orientamento seguito dal giudice del caso specifico.
      Zucchetti SG srl