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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riassunzione - rito ordinario
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Anna Salvatore
Foggia04/10/2019 20:04Riassunzione - rito ordinario
La Curatela ha ricevuto, da controparte, la notifica dell'atto di riassunzione della causa interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento.
Controparte, ha optato per in rito ordinario, ma senza dichiarare nell'atto che "la condanna doveva intendersi esigibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società fallita.
Pertanto, il fallimento si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento.
Alla prima udienza parte attrice, ha corretto il tiro ed ha dichiarato che la domanda è stata formulata solo per utilizzare l'eventuale sentenza nei confronti della società ritornata in bonis e, pertanto, il giudice ha ritenuto dirimente tale dichiarazione per superare l'eccezione.
A questo punto, Vi chiedo se è da ritenere possibile che una precisazione successiva alla costituzione del fallimento in giudizio, possa far superare l'eccezione sollevata considerando che se fosse stata fatta ab origine la curatela non si sarebbe costituita.
E ancora, se l'eccezione è stata superata e la sentenza non potrà essere opposta alla massa dei creditori , che senso avrebbe la presenza in giudizio del fallimento?
Inoltre, le spese del giudizio a carico di chi restano dell'ipotesi di soccombenza del fallimento?
Confido in una Vostra risposta.
Distinti saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2019 20:44RE: Riassunzione - rito ordinario
Lei deve chiedere la estromissione dal giudizio e la rifusione delle spese di causa in quanto, a seguito della dichiarazione dell'attore, che ben poteva precisare la sua domanda, il convenuto deve essere il fallito e non il fallimento, nella veste del curatore, per cui lei non ha più legittimazione passiva. Poiché è stato l'attore a riassumere il processo nei confronti dedl curatore, nonostante il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, e poi ha corretto il tiro dichiarandoi volere una sentenza da far valere nei confronti del fallito quando tornerà in bonis, la sua chiamata in causa era del tutto ingiustificata per cui il giudice dovrebbe condannarlo al pagamento delle spese di causa da lei sostenute.
Per la verità, l'estromissione non ha portata generale, ma è prevista solo in casi specifici previsti dalla legge e cioè negli articoli 108, 109, e 111 c.p.c., tuttavia la giurisprudenza ne fa applicazione lata a tutte le ipotesi in cui una parte, originaria o chiamata in causa, in conseguenza della sua estraneità, originaria o sopravvenuta, rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non abbia più ragione di essere presente nel giudizio (Cass. 26/03/2013, n.7625).
Ad ogni modo, una diversa interpretazione sul punto porta soltanto alla conseguenza che il giudice, invece di disporre in corso di causa con ordinanza l'estromissione e la condanna al pagamento delle spese, decida alla fine con sentenza; il che non conviene neanche all'attore perché, essendo pacifica la sua condanna alle spese, vedrà solo incrementare le stesse.
Zucchetti Sg srl-
Anna Salvatore
Foggia04/10/2019 21:15RE: RE: Riassunzione - rito ordinario
Ringrazio per la celerità della risposta ed approfitto per approfondire altri aspetti del giudizio.
Ferma la circostanza che, preliminarmente, ho eccepito l'improcedibilità della domanda e richiesto l'immediata estromissione dal giudizio, con condanna alle spese, in subordine e senza rinuncia alla eccezione preliminare, per semplice completezza di difesa, mi sono riportata alle precedenti difese della società fallita.
Il magistrato, ritenedo dirimente la precisazione della controparte fatta a verbale, ha rinviato l'udienza con concessione dei termini ex art. 183 cpc.
Ora, è chiaro che con la prima memoria continuerò ad insistere sulla estromissione ma con la seconda memoria dovrei attivarmi nell'istruttoria o rimanere spettatrice, dal momento che la sentenza non sarà opponibile al fallimento?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2019 12:22RE: RE: RE: Riassunzione - rito ordinario
La questione è abbastanza semplice e il giudice deve solo rilevare che è intervenuto il fallimento del convenuto- peraltro già risultante dalla dichiarazione di interruzione- e che l'attore non svolge alcuna domanda nei confronti del fallimento, pur avendo riassunto la causa nei suoi confronti; tutte circostanza già emergenti dagli atti per cui non vediamo quale ulteriore attività probatoria possa richiedere.
Zucchetti SG srl
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