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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Nomina di due curatori
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)04/06/2016 01:02Nomina di due curatori
Nelle procedure particolarmente complesse oramai molti tribunali nominano direttamente due curatori. Il mio quesito è di natura pratica visto che la legge fallimentare pare individuare la figura del curatore sempre al singolare. Mi chiedevo se tale doppia nomina è in qualche modo regolamentata e come ed in che modo i due curatori possono adempiere alle loro attività. Ad esempio l'apertura della posizione su fallco è possibile per due persone differenti e le operazioni dell'uno sono visibili e valutabili dall'altro o occorre aprire una sola posizione ? La divisione dei compiti deve essere resa pubblica o i due devono autoregolamentarsi senza dare conto al tribunale o al comitato dei creditori? In caso di apposizione di firme le stesse vanno fatte congiunte o disgiunte? Dalla redazione dell'inventario alle comunicazioni ex Art. 92 LF, dalla relazione ex Art.33 all'interrogatorio del fallito, dalla redazione del resoconto in caso di esercizio provvisorio alle udienze di verifica crediti, esistono obblighi che impongano la presenza o la firma sugli atti di entrambi o la presenza dell'uno o dell'altro così come la firma di uno dei due è sufficiente a rendere l'atto o a certificare la presenza del curatore (ad esempio in udienza) valida a tutti gli effetti? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/06/2016 19:55RE: Nomina di due curatori
Anche noi condividiamo l'idea che la nomina di una pluralità di curatori non dovrebbe essere consentita, in primo luogo perché non espressamente prevista dall'art. 28, a differenza di quanto stabilito dall'art. 198 l.f. in materia di liquidazione coatta amministrativa e dall'art. 15 del d.lgs n. 270 del 1999 sull'amministrazione straordinaria, nell'ambito di uno scenario normativo che, come lei giustamente rileva, individua il curatore sempre come organo monocratico ed è improntato alla personalità dell'attività di tale organo, giusto l'incipit dell'art. 32; inoltre perché per le procedure più complesse l'art. 28, co. 1 lett. b) già prevede che possano essere nominati quali curatori "studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a)", preoccupandosi anche di stabilire che, "in tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura"; infine perché, qualora non si voglia ricorrere alla nomina di uno studio associato, la legge fallimentare prevede la possibilità di integrare i poteri del curatore, ove necessario, con la nomina di un coadiutore.
Ciò nonostante si sta sempre più diffondendo la tendenza a nominare più curatori nelle procedure ritenute più complesse, senza neanche preoccuparsi di nominarli in numero dispari di tre, come saggiamente dispongono sia l'art. 198 l.f. sia l'art. 15 d.lgs. n. 270 del 1999, proprio per consentire la formazione di una maggioranza all'interno, in modo che, come è ovvio, si possa formare una volontà collegiale non essendo logicamente immaginabile che ciascun curatore possa agire per conto suo, ed infatti nelle citate norme è detto che in caso di nomina di tre commissari "essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi".
In mancanza di norme riferite al fallimento, deve ritenersi che questo principio debba essere egualmente applicato, con il ricorso al giudice delegato nel caso in cui i due curatori si trovino in posizioni divergenti e non riescano a trovare una posizione comune.
Al di là della rappresentanza della procedura esterna e dove si chieda un atto volitivo dei curatori (subentrare o non nei contratti, formazione progetto stato passivo, stipula accordi, apertura conto corrente, ecc.), che richiede pur sempre, a nostro avviso, la formazione di una volontà comune, le attività di gestione possono anche essere suddivise, rendendone edotti gli altri organi, per cui l'inventario può essere redato da uno dei due e la liquidazione effettuata da un altro, purchè il tutto sia riconducibile ad una comune impostazione, ad esempio nella redazione del programma di liquidazione, e così via; così si può pensare che all'interrogatorio del fallito possa procedere uno solo e uno possa essere preposto alla gestione dell'impresa in esercizio provvisorio, che sia stato concordemente richiesto.
In genere la nomina plurima si fa per utilizzare le sinergie di diverse professionalità, per cui una divisione di compiti avviene quasi automatica a seconda delle rispettive esperienze, ma è chiaro che tendenzialmente ci deve essere un'opera di cooperazione e coordinamento tra i curatori, salvo poi ricostruire caso per caso una prassi che al momento ancora manca.
Zucchetti SG srl
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)22/05/2019 17:42RE: RE: Nomina di due curatori
continuando su questo argomento, i due curatori di procedure evidentemente complesse hanno diritto ognuno al proprio compenso oppure è unico compenso da calcolare come se ci fosse un unico curatore da dividersi poi equamente? e se per un motivo particolare la curatela originariamente composta da due curatori, finisce per perderne uno e a completare l'iter sia un solo curatore? La mia idea che, così come indicato da voi, nessuna norma prevede il doppio curatore, ove ciò accadesse sarebbe precisa volontà del tribunale che dichiara il fallimento. Pertanto ognuno dei curatori dovrebbe presentare propria istanza di liquidazione ex lege cosicché sia sempre l'organo giudicante (o meglio il G.D.) a dover individuare gli onorari anche eventualmente diversi rispetto alle attività svolte (o anche come nell'esempio per diversa "durata" dell'incarico).
Cosa ne pensate? Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/05/2019 18:59RE: RE: RE: Nomina di due curatori
Nel confermare quanto detto nella risposta che precede, riteniamo che ove il tribunale nomini due curatori, il compenso debba essere sempre unico e unitario, da dividersi tra i due in proporzione dell'attività svolta. E' vero che, come lei dice, la nomina plurima è rapportabile al tribunale, ma non può il tribunale, nel seguire una prassi paeter legem gravare di spese il fallimento, anche perché, può raggiungere lo stesso risultato nominando uno studio associato, con unico compenso.
Zucchetti SG srl-
Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)22/05/2019 20:12RE: RE: RE: RE: Nomina di due curatori
Ritengo di condividere il concetto del compenso non "unico" ma unitario con le dovute eccezioni. Le istanze di liquidazione a mio modesto parere devono essere due distinte e separate. Questo per vari motivi tra i quali il potere di essere rigettate, opposte ed i provvedimenti che ne conseguono devono anch'essi essere separati sempre per ovvi motivi di diritto. Infatti i curatori, non essendo un unico soggetto giuridico e fiscale e godendo sempre di autonomia non potrebbero ricevere un unico atto per una divisione equa. Questo viene suffragato anche dalla giurisprudenza di merito nel caso della pluralità di curatori, anche non contemporanei, che si sono succeduti durante il corso del fallimento (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 aprile 2016 n. 8404) . Rientra nella piena discrezionalità del tribunale, ritengo non censurabile in sede di legittimità, indicare anche percentuali diverse, sul compenso complessivo, spettanti ai curatori che hanno ricoperto il medesimo incarico, essendo comunque il giudice tenuto soltanto a rispettare, ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 30 del 2012, art. 2, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, L.F., il principio di "proporzionalità" nella ripartizione del detto compenso tra più professionisti. Il decreto di liquidazione del compenso al curatore, ai sensi del disposto dell'art. 111, sesto comma, Cost., deve necessariamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali che sono riservate al giudice dal citato art. 39 L. F. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (attualmente quelle contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30). Appare pertanto, quantomeno, non certamente limpida l'idea dell'unicità del compenso. Certamente non è condivisibile il concetto molto poco ortodosso che "il tribunale può ottenere lo stesso risultato con uno studio associato". Questo non solo perché lo studio associato non offre alcuna opportunità aggiuntiva di merito al tribunale ma semmai una agevolazione di compiti ed evitare eventuali contrapposizioni decisionali nel caso di due curatori non perfettamente allineati sul modus operandi. Il Tribunale che opta per due o più curatori è palese che opta per avere due soggetti di fiducia entrambi responsabili per il buon andamento di una procedura evidentemente complessa, il che può avvenire anche con la nomina di due professionisti dello stesso studio associato o meno. Ritengo anche non consono il concetto del gravare su una procedura per una prassi paeter legem poiché, sempre nella discrezionalità del Tribunale e del suo organo decisionale, esistono dei dettami normativi ben precisi attraverso i quali poter stabilire dei compensi autonomi in considerazione della presenza di una divisione di ruoli che, anche di molto, potrebbero essere complessivamente inferiori ad un compenso unitario, per la stessa procedura complessa, ottenendo il medesimo risultato senza la presenza di due professionisti corresponsabili. infine, il compenso del curatore non può mai essere tecnicamente un "gravame", primo perché è un organo della stessa procedura, secondo perché il suo compenso non solo è strettamente commisurato alla qualità del suo operato ma anche agli oggettivi risultati ottenuti ed alla oggettiva dimensione della procedura concorsuale. grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/05/2019 20:58RE: RE: RE: RE: RE: Nomina di due curatori
Prendiamo atto della sua posizione. Precisiamo, rispetto a quanto detto nella precedente risposta, che:
a-il riferimento alla possibilità di nominare uno studio associato è stato fatto per evidenziare che la legge ha contemplato l'ipotesi che una procedura possa avere bisogno di esperienze diverse, per cui, pur essendo evidente che la nomina di due curatori è diversa da quella della nomina di uno studio associato, le diverse e sinergiche professionalità possono essere utilizzate attraverso la nomina di uno studio associato, che la legge prevede, invece che con la nomina di due curatori, che la legge non prevede.
b-La nomina di due curatori è una prassi praeter legem proprio perché, pur non essendo vietata- altrimenti sarebbe contra legem- non è prevista dalla legge ed è giustificata dalla complessità della procedura; situazione che il legislatore ha ben presente tanto da prevedere la nomina di più curatori per la liquidazione coatta o per l'amministrazione straordinaria. Anche nell'ambito del fallimento la complessità della procedura viene presa in esame, ad esempio per l'allungamento del termine di cui al primo comma dell'art. 101 per la presentazione delle tardive, ma non per la nomina di una pluralità di curatori. Ed è significativa la dizione del primo comma dell'art. 101 laddove precisa che "in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi", da cui vien spontaneo chiedersi come mai non abbia previsto anche nell'art. 28 che in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' nominare più curatori.
c-Ci sembra una forzatura attribuirci l'idea di considerare il compenso del curatore come un gravame, giacchè abbiamo testualmente detto che "non può il tribunale, nel seguire una prassi paeter legem, gravare di spese il fallimento", trattando chiaramente di un doppio compenso; ossia il tribunale se dovesse pagare un compenso per ciascun curatore nominato farebbe lievitare i costi che graverebbero sulle casse del fallimento sottraendo liquidità per gli altri creditori.
Tanto chiarito, è vero che i più curatori non sono un unico soggetto giuridico e fiscale, ma costituiscono un organo collegiale che svolge le funzioni di curatore, per cui la situazione non può essere sovrapposta a quella in cui più curatori si succedono nel corso della procedura in tempi diversi, ove la collegialità non può esistere. Il fatto che l'organo collegiale svolga le funzioni del curatore toglie importanza, ai fini del compenso, al fatto che tale organo sia monistico o plurale perché le funzioni sono sempre le stesse; il fatto che siano nominati più soggetti perché la procedura è complessa può giocare ai fini della determinazione del compenso verso i massimi, ma non per la pluralità di compensi. L'unico compenso va poi diviso tra i vari componenti che hanno fatto parte del collegio, e se non vi è accordo, sarà lo stesso tribunale ad individuare la frazione spettante a ciascuno.
Questa , ovviamente, è la nostra opinione, legittima come quella contraria; purtroppo non sappiamo come si comportino, ai fini del compenso, i tribunali che hanno fatto ricorso alla nomina di più curatori perché non ci risultano editi provvedimenti che affrontino questo tema.
Zucchetti Sg srl
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