Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Risoluzione di un concordato ed incombenze immediatamente successive

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    06/10/2016 09:56

    Risoluzione di un concordato ed incombenze immediatamente successive

    A seguito dell'accoglimento del ricorso presentato da alcuni creditori ex art. 186 lf, nel luglio di quest'anno il "tribunale n. 1" ha disposto la risoluzione di un concordato preventivo (liquidatorio) dove il sottoscritto rivestiva la carica di liquidatore giudiziale.
    Nel ricorso i creditori chiedevano anche la dichiarazione di fallimento della società in concordato ma - dato il cambiamento nella giurisdizione territoriale intervenuto dopo l'omologa a seguito della soppressione di alcune sezioni staccate dei tribunali - il tribunale n. 1 ha dichiarato la propria incompetenza disponendo l'invio del fascicolo al tribunale n. 2 che ha disposto la prima udienza della fase pre fallimentare a gennaio del prossimo anno.
    I liquidatori sociali sanno che dovranno continuare a provvedere ai vari adempimenti della società come - giusto per fare un esempio - il pagamento dell'IMU di prossima scadenza.
    Ciò detto il problema è il seguente: il denaro ricavato dalla liquidazione del patrimonio durante il concordato è tutt'ora versato in un c/c bancario intestato alla procedura concordataria e qualsiasi prelevamento è, come noto, condizionato alla concessione del mandato da parte del GD.
    Considerata la risoluzione del CP ed in attesa della (certa) dichiarazione di fallimento devo / posso permettere ai liquidatori sociali di operare sul conto ovvero addirittura estinguere il conto corrente e trasferire il denaro (si tratta tra l'altro di una somma non piccola!) su un c/c intestato alla società a libera disposizione dei liquidatori così che possano provvedere ai necessari pagamenti in scadenza ed evitare sanzioni/interessi ecc.?
    Vi ringrazio sin da subito della risposta. Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2016 20:02

      RE: Risoluzione di un concordato ed incombenze immediatamente successive

      La risoluzione del concordato determina la cessazione di tutti gli effetti collegati alla omologa del concordato, da quello principale dell'eliminazione degli effetti di cui all'art. 184, e in specie di quello esdebitatorio, conservando tuttavia i risultati nel frattempo prodotti a beneficio dei creditori concorsuali, a quelli conseguenti all'applicazione delle restrizioni conseguenti alla procedura che si protraggono nella fase post omologa, quale la sorveglianza del commissario sull'esecuzione e la stessa nomina del commissario e del liquidatore. Venuta meno la destinazione del patrimonio concordatario alla soddisfazione dei creditori, i beni ceduti rientrano nella disponibilità della società concordataria, così come le liquidità nel frattempo realizzate. Tutto ciò è abbastanza assurdo e pericoloso, specie quando è probabile una imminente dichiarazione di fallimento, ma questo dipende dal divieto della dichiarazione del fallimento d'ufficio, per cui alla risoluzione del concordato potrebbe teoricamente anche mai seguire la dichiarazione di fallimento o seguire dopo un certo lasso di tempo; proprio per questo la parte dell'art. 137, richiamato dall'art. 186, che prevede che la risoluzione determina la riapertura del fallimento è compatibile con il concordato fallimentare, cui l'art. 237 si riferisce, ma non con il concordato preventivo.
      Ne discende a nostro avviso che alla società- al momento in bonis- dovrebbe essere restituito l'intero importo depositato sul libretto per l'esecuzione di un concordato ormai risolto, per cui lei dovrebbe chiedere l'autorizzazione alla estinzione del libretto e consegna del danaro incassato alla società già in concordato; fermo restando che, nel futuro fallimento, gli amministratori della società dovranno rendere conto dell'utilizzo di tale somma, con forte rischio di imputazione penale qualora, in una situazione chiaramente di insolvenza, abbiano operato senza la dovuta diligenza, il che fa ritenere che questi saranno molto prudenti, anche nell'eventuale pagamento di crediti. Ovviamente fino alla dichiarazione di fallimento i creditori potranno aggredire il patrimonio del debitore, ma questa volta le lungaggini della giustizia potrebbero essere di aiuto.
      Zucchetti Sg srl