Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pegno titoli

  • Antonio Novati

    Melegnano (MI)
    21/10/2011 18:23

    pegno titoli

    a garanzia di un finanziamento sono stati dati in pegno dei titoli rappresentati da certificati di fondi investimento. L' istituto di credito si è insinuato al passivo del fallimento per l' intero credito con priivilegio ipotecario garantito da ipoteca volontaria.
    Il curatore intende realizzare tali titoli, ma trova resistenza in quanto l' istituto di credito con riferimento all' art. 53 L.F. ha chiesto di portare in detrazione del credito il realizzo degli stessi. Il curatore intenderebbe acquisire all' attivo della procedura il realizzo e succesivamente, al riparto, soddisfare il creditore.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2011 20:56

      RE: pegno titoli

      Nella fattispecie è applicabile l'art. 53 che attribuisce una particolare tutela ai creditori pignoratizi e a quelli assistiti da diritto di ritenzione privilegiata.
      Il terzo comma di tale norma consente al curatore di riprendere i beni sottoposti a pegno (c.d. riscatto), previa autorizzazione del g.d. e sentito il comitato dei creditori, ma pagando il credito del creditore pignoratizio al di fuori del riparto; del resto lo stesso creditore,a norma del secondo comma, può chiedere di essere autorizzato a realizzare il credito mediante la vendita diretta secondo le modalità stabilite dal g.d.
      Evidentemente, nel caso da lei esposto, la Banca applica il terzo comma della norma, ove il pagamento diretto del credito corirsponte ad una decurtazione di quello insinuato.
      In ogni caso, qualunque natura si attribuisca a questa forma di autotutela concessa dall'art. 53 l.f., i creditori interessati non sfuggono alla graduazione, posto che essi, per procedere alla esecuzione sui beni gravati, devono comunque insinuarsi al passivo e debbono essere autorizzati alla vendita dal giudice delegato, che può vagliarne la convenienza in alternativa alla vendita diretta da parte del curatore o al riscatto dei beni; sicchè il favor loro elargito all'iniziativa liquidatoria si riduce ad un potere di impulso processuale.
      In sostanza, l'art. 53 contiene una norma procedurale che non altera l'ordine delle prelazioni posto dalle norme sostanziali (la questione è di grande rilievo per i crediti con diritto di ritenzione, che non hanno la stessa posizione elevata del pegno nella scala delle graduazioni) e la sua funzione è quella di prevedere la possibilità, per i creditori ivi considerati, di procedere alla realizzazione del loro credito anche nel corso del fallimento e di stabilire le modalità di tale realizzazione, senza incidere sulla fase della distribuzione del ricavato (dopo alcune risalti oscillazioni, la Cass. è orientata in tal senso, cfr. Cass. 18 dicembre 2006, n. 27044)
      Zucchetti Sg Srl