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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Piano di caratterizzazione e spese di bonifica (obbligo di provvedere e prededucibilità)
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Giorgio Aschieri
Verona22/02/2024 18:31Piano di caratterizzazione e spese di bonifica (obbligo di provvedere e prededucibilità)
La società in bonis è stata raggiunta da un'ordinanza comunale con la quale, sulla base di un provvedimento provinciale che aveva individuato la società quale responsabile di una contaminazione del suolo da idrocarburi, si ordinava di presentare il piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, adempimento prodromico alla successiva bonifica dei terreni contaminati.
La società era mera detentrice qualificata del terreno, in forza di un contratto di locazione concluso con il proprietario, ritenuto "incolpevole" dal predetto provvedimento provinciale.
La contaminazione da idrocarburi dell'area è derivata dall'attività di autotrasporti svolta dalla società, ma la sua origine esatta non è stata accertata, potendosi individuare sia nel deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, che la società a suo tempo aveva provveduto a smaltire, oppure da uno scarico sul suolo non autorizzato dell'autolavaggio per i mezzi pesanti, oppure da qualche altra attività svolta connessa all'utilizzo o al deposito nell'area dei mezzi pesanti.
Quanto premesso serve a puntualizzare che il procedimento in esame è quello disciplinato dagli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 relativo alla bonifica di suoli contaminati e non, invece, il procedimento disciplinato dagli artt. 192 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 relativo al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, si sottolinea che la contaminazione è avvenuta precedentemente alla dichiarazione di fallimento.
La dichiarazione di fallimento è intervenuta nelle more per impugnare l'ordinanza comunale, cosicché la curatela ha ritenuto opportuno procedere all'impugnazione innanzi il TAR competente per l'annullamento del provvedimento comunale.
Nel frattempo, il contratto di locazione dell'area era stato ceduto ad un soggetto terzo, cosicché il Fallimento non è più attualmente detentore qualificato dell'area ma semplicemente terzo rispetto a tale vicenda.
Il TAR ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza comunale. Il Comune, sulla base della sentenza favorevole, ha intimato al Fallimento di ottemperare alla sentenza comunale emessa nei confronti della società in bonis con la presentazione del piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 nel termine di 30 giorni.
Primo quesito: il Fallimento, nella persona del Curatore, può essere legittimato passivo dell'obbligo di presentazione del piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 imposto da un provvedimento amministrativo emesso nei confronti della società in bonis in seno alla procedura di cui agli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 152/2006?
Secondo quesito: il Fallimento, nella persona del Curatore, può essere legittimato passivo dell'obbligo di presentazione del piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 imposto da un provvedimento amministrativo emesso nei confronti della società in bonis in seno alla procedura di cui agli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, anche se successivamente alla dichiarazione di fallimento si trova a non essere più detentore qualificato dell'area contaminata?
Terzo quesito: il Curatore può essere chiamato penalmente a rispondere per la mancata presentazione del piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 a titolo di omessa bonifica, fattispecie prevista come delitto dall'art. 452-terdecies c.p. e come contravvenzione dall'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006?
Quarto quesito: anche sulla base delle risposte ai quesiti sopra elencati, il Curatore deve provvedere alla caratterizzazione ed alla successiva bonifica a spese della procedura (anche se, a mio avviso, in contrasto con l'interesse della massa dei creditori)? Nel caso in cui provveda l'amministrazione pubblica, il credito può essere considerato chirografo (essendo il fatto genetico antecedente al fallimento) oppure prededucibile?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2024 19:34RE: Piano di caratterizzazione e spese di bonifica (obbligo di provvedere e prededucibilità)
Ci permettiamo innanzitutto di collegarci alla precedente discussione del Forum cui si fa rinvio https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=8JwMmRKm6D&discussione_id=d19RQNGKmR&filter=testi|AMBIENTALE^
e che già affrontava diverse problematiche rilevanti per cercare di dare una risposta ai dubbi emersi in questa materia, che si presenta particolarmente insidiosa in quanto non sussiste una disciplina specifica per la gestione degli obblighi ambientali per i soggetti nei confronti dei quali si è aperta una procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) né una disciplina specifica relativa agli obblighi del curatore.
Trattasi dunque di argomenti oggetto di continuo interesse da parte della giurisprudenza, la quale nel decidere i singoli casi che le vengono sottoposti, applica al particolare caso della "curatela fallimentare" regole pensate per gli imprenditori in bonis, rendendo difficile in ogni caso tracciare una linea definita delle responsabilità del curatore. Ciò per dare una risposta, a monte, ai quesiti posti: quello che si può affermare è che non appare possibile escludere con assoluta certezza che possa venir ravvisata una responsabilità del curatore nei casi prospettati, ragione per cui bene farà il curatore a rivolgersi ad un legale che analizzi la singola fattispecie nel confronto con i precedenti giurisprudenziali e si valutino anche con gli organi della Procedura gli esiti, tenuto conto che trattasi di aspetti che possono notevolmente influenzare lo svolgimento della procedura e, conseguentemente, il grado di soddisfazione dei creditori, oltreché naturalmente la posizione del curatore stesso.
Sul tema, in linea generale deve dirsi che la giurisprudenza nelle ultime pronunce, a seguito in particolare della decisione del Consiglio di Stato in Ad. Plen. del 26 gennaio 2021 n. 3, sembra essersi indirizzata nel senso di una più estesa responsabilità del curatore per i danni ambientali. Da ultimo la pronuncia delle Sezioni Unite civili del 5 dicembre 2023, n. 33944 si è occupata precipuamente del caso di una curatela condannata all'esecuzione di opere di bonifica (e al successivo trasferimento delle aree al Comune) in forza dell'obbligazione assunta dalla società ancora in bonis con una convenzione urbanistica, confermando la decisione del Consiglio di Stato sfavorevole alla Curatela (seppur nei più ristretti limiti di non considerare la problematica come questione di giurisdizione e quindi ritenendola estranea al possibile ricorso al giudice di legittimità ai sensi dell'art. 111, co. 8 Cost.). Se in quel caso la giurisprudenza amministrativa aveva fondato la condanna ad un facere (eseguire opere di bonifica e cedere la proprietà all'ente) in ragione dell'obbligazione convenzionale assunta ante fallimento, non pare tuttavia potersi escludere a priori che tale responsabilità possa essere ritenuta sussistente anche in assenza di tale convenzione per effetto legale della detenzione del bene o della produzione dell'inquinamento. La vertenza appare rilevante al riguardo anche perché è stata considerata ammissibile la condanna ad un facere della Curatela.
Al di là dei singoli casi, la soluzione delle problematiche ruota in particolar modo intorno al principio europeo "chi inquina paga", che vuole che le conseguenze negative dell'inquinamento prodotto ricadano sul soggetto rectius sul patrimonio del soggetto che quel danno ha causato. In quest'ottica, dunque, è stato ritenuto corretto addossare la responsabilità alla curatela della società fallita (ora in liquidazione giudiziale) in quanto gestore del patrimonio di colui che ha prodotto il rifiuto. Al contrario si può osservare che, addossando la responsabilità alla Curatela, di fatto si esonerano dalle conseguenze negative dell'inquinamento prodotto proprio quei soggetti che ne sono stati i fautori (v. impresa in bonis e suoi amministratori).
Venendo dunque ai quesiti si può rilevare che:
Primo quesito: il curatore potrebbe essere legittimato passivo dell'obbligo di presentazione del piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 già emesso nei confronti della società in bonis ove si ritenga preponderante l'applicazione del principio europeo "chi inquina paga" nel senso di addossare le conseguenze negative dell'inquinamento al "patrimonio" del produttore dell'inquinamento. A condizione che si ritenga ammissibile la condanna della Curatela ad un facere.
Secondo quesito: soluzione ammissibile ove il Fallimento sia chiamato a rispondere non in quanto detentore dell'area, ma in quanto gestore del patrimonio di colui che ha prodotto il danno.
Terzo quesito: il profilo della responsabilità penale comporta valutazioni in particolare sull'elemento soggettivo che non possono prescindere dall'analisi del singolo caso concreto. In linea generale deve dirsi che l'ammissione di una responsabilità civile-amministrativa del curatore impone una valutazione anche delle possibili conseguenze sul piano penale.
Quarto quesito: se si ritiene che incomba sulla Procedura l'esecuzione delle opere di bonifica allora consequenzialmente esse dovrebbero essere sopportate in prededuzione. Se è l'ente pubblico ad eseguirle in sostituzione rispetto agli obbligati, l'art. 253 Testo Unico Ambiente, nell'eventualità che le operazioni siano svolte dall'autorità pubblica prevede che "Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile". Dispone altresì che gli interventi eseguiti dall'Autorità costituiscono altresì onere reale sui beni immobili, onere reale che dev'essere iscritto nei pubblici registri. Vi sarebbe pertanto un'antinomia a seconda che l'opera fosse svolta dalla Curatela o dall'ente pubblico quanto alla qualità del credito, in quanto non essendo l'impresa proprietaria dell'immobile da bonificare il privilegio speciale – pur sussistente – non sarebbe però spendibile nel concorso non essendo appreso all'attivo il bene su cui grava.
Quanto al valore della cessazione della detenzione, esso sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità potrebbe non apparire significativo, ove la responsabilità stessa venga fondata non sul rapporto di fatto col bene inquinato (v. Cons. St. 3/2021) quanto sulla circostanza che l'impresa (ora in procedura) fosse il produttore dell'inquinamento. In senso contrario però Tar Lombardia 24/3/2023 secondo cui (seppur in tema di smaltimento di rifiuti) se l'impresa fallita/liquidata aveva prodotto rifiuti che sono collocati in luoghi che non sono né di proprietà né nella disponibilità della fallita il curatore non può essere destinatario delle ordinanze ex art 192 TUA, in quanto benché la fallita fosse "Produttrice" la curatela non è un successore.
Al contrario, traslare sulla procedura di fallimento/liquidazione giudiziale responsabilità sorte prima dell'apertura significa di fatto impostare il rapporto tra curatela e impresa in senso successorio, conclusione purtuttavia in diverse occasioni negata dalla giurisprudenza affermando che il curatore non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge.
Zucchetti SG srl
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