Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fitto di azienda

  • Guendalina ROMITO

    San Severo (FG)
    11/09/2014 14:40

    Fitto di azienda

    Buongiorno,
    la fallita società della quale sono curatrice (dal 03.06.2014) in data di luglio 2013, quindi prima della dichiarazione di fallimento, ebbe a stipulare un contratto di fitto di azienda, scadenza annuale al 31.08.2014, con altra società; quest'ultima si è insediata nei locali storici della prima, dalla stessa condotti in locazione e dai quali è stata sfrattata anche se ad oggi il relativo sfratto ancora non è stato eseguito, ed ivi vi ha esercitato e vi esercita la propria attività.
    La fallita esercitava attività di scuola di infanzia; con il fitto di azienda concedeva in locazione l'intero patrimonio aziendale ed autorizzava la conduttrice a volturare le autorizzazioni in suo possesso, per l'esercizio dell'attività scolastica.
    Il prefato contratto è giunto a scadenza; la fallita ha in suo danno procedimento esecutivo di sfratto; i beni sono stati tutti inventariati e presenti nei prefati locali.
    In data 01.08.2014 vi apposi i sigilli
    Dapprima informalmente poi a mezzo pec e questo in data 02.09.2014 domandavo all'altra società la consegna delle chiavi dell'immobile, in vista dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario in data 10.09 u.s.; quest'ultima si è rifiutata, i sigilli sono stati manomessi (Ho presentato denuncia alla procura) ed ora sono all'interno a continuare l'attività, sebbene avessi diffidato la società dal farlo.
    In data 10.09 la proprietaria dei locali ha chiesto il rinvio dell'esecuzione di sfratto di 1 settimana in quanto pendono trattative con l'altra società per eventualmente sanare la morosità dei canoni locativi ed oneri condominiali che ha lasciato la fallita che rappresento e continuare a restare nell'immobile in questione; premetto che la proprietaria dei locali ha presentato istanza di insinuazione al passivo per euro 205.000,00; dal canto mio, stante la situazione non ho provveduto ad apporre nuovamente i sigilli temendo l'esperimento di un azione risarcitoria in danno della curatela riservandomi di conferire col G.D
    Ad oggi mi domando se ho agito correttamente o se comunque dovevo procedere nuovamente all'apposizione dei sigilli impedendo all'altra società di lavorare
    Ancora le autorizzazioni all'esercizio dell'attività scolastica, volturate dall'altra società a proprio nome hanno cessato di far parte del patrimonio aziendale della fallita? Personalmente ritengo di no e credo che essendo cessato il fitto di azienda oltre che non avendo alcun contratto locativo in essere in verità l'altra società non possa operare.
    Interpellato l'ufficio legale del Comune mi è stato riferito che oramai le autorizzazioni sono dell'altra società e che cmq la situazione è sanabile e nelle more non è o cmq non possono far chiudere la scuola se non dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero G.D. del fallimento
    Ancora l'altra società mi ha proposto di comprare l'intero compendio aziendale ad euro 10.000,00 sebbene i beni siano stati stimati euro 20.000,00
    Gradirei cortesemente un Vs. parere, ai fini di un proficuo confronto
    Grazie
    • Luigi Ugo Maida

      Foggia
      13/09/2014 10:55

      RE: Fitto di azienda

      Se il contratto di fitto di azienda e' scaduto i beni devono essere sottoposti ai sigilli, tranne che nel caso in cui non siano palesemente di terzi.
      Se il contratto invece è' ancora in essere, ad esempio per clausole che prevedono il rinnovo tacito, trova comunque applicazione articolo 79 e quindi non puoi apporre i sigilli.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/09/2014 09:32

      RE: Fitto di azienda

      La situazione è abbastanza complessa in quanto si intersecano interessi di più soggetti con risvolti anche amministrativi.
      Andiamo per ordine e vediamo la situazione nei diversi rapporti. Il primo rapporto è quello tra il debitore fallito A e la società B, affittuaria dell'azienda, comprendente beni mobili, autorizzazioni e l'immobile, peraltro di proprietà di terzo C. Il contratto di affitto, ancora in corso alla data del fallimento non si è sciolto a causa dello stesso giusto il disposto dell'art. 79 l.f., ma è comunque venuto a scadenza in data 31.8.2014, per cui da questa data il rapporto tra A e B è cessato contrattualmente. All'1.8.2014, quindi, lei non poteva apporre i sigilli all'immobile, perché questo e gli altri beni in esso contenuti erano legittimamente detenuti dall'affittuario in forza del contratto da cui lei non aveva dichiarato di voler recedere. Questo comportamento è stato comunque superato in fatto dal momento che l'affittuario, invece che fare ricorso al giudice, si è fatto giustizia da sé rompendo i sigilli e continuando l'attività.
      Alla data del 31.8.2014 però il contratto e venuto comunque a scadenza e l'affittuario è tenuto a restituire i beni ricevuti in affitto, compreso l'immobile, anche se di proprietà di C, che, come si dirà, dovrà rivolgersi alla curatela. Poiché B ha ancora la detenzione o il possesso dei beni costituenti l'azienda lei non può apporre sugli stessi i sigilli né inventariarli, né può il giudice delegato emettere un decreto di acquisizione (cfr. art. 25, co. 1 n. 2 l.f.), di modo che, permanendo una situazione di conflitto quanto meno sul possesso dell'azienda, lei può chiedere- previa autorizzazione del giudice- un sequestro giudiziario dell'azienda, per poi reclamare, nel merito, la restituzione della stessa per mancanza di titolo da parte di B a continuare il godimento essendo scaduto il contratto che tale godimento le attribuiva.
      Il proprietario dell'immobile C, a sua volta, non può proseguire più l'azione di sfratto per il divieto posto dall'art. 51 l.f. e deve insinuarsi al fallimento per rivendicare la proprietà dell'immobile e chiedere la restituzione dello stesso, visto che tale azione è ora estesa anche ai diritti immobiliari.
      Questo in diritto; se poi B e C si mettono d'accordo perché il primo rimanga nell'immobile, questa soluzione può anche essere accettata dal curatore del fallimento di A, che, a quel punto, ha una maggior forza per ottenere che si accolli, senza rivalsa, una parte dei canoni scaduti e non pagati, ovvero ottenere un prezzo più adeguato per i beni mobili che comunque B deve restituire al fallimento e per le autorizzazioni, su cui, però, preferiamo non dire nulla perché questione prettamente amministrativa.
      Zucchetti SG srl