Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento, vendita beni mobili e revocatoria

  • Antonietta Salvemini

    Manfredonia (FG)
    26/07/2016 11:16

    Fallimento, vendita beni mobili e revocatoria

    Sono Curatore del Fallimento di una società a responsabilità limitata. 5 mesi prima del fallimento, nell'agosto 2014, la fallita vende una serie di beni mobili strumentali, soprattutto mobilio e apparecchiature da ufficio, ad un'altra società per l'importo complessivo di circa € 118.000 da corrispondersi mediante effetti cambiari dell'importo di € 10.000 cadauno all'anno a partire dal settembre 2015 sino al settembre 2026. Il corrispettivo della vendita appare congruo per la natura dei beni e lo stato dei medesimi, ma, in effetti, come rilevato dal GD, i tempi di pagamento stabiliti dalle parti non sono compatibili con i tempi della procedura concorsuale. Quale azione si potrebbe intraprendere per rendere inopponibile la vendita al fallimento, atteso che non ritengo siano sussistenti i presupposti per esperire un'azione revocatoria? Grazie per il riscontro che vorrete fornire.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/07/2016 19:28

      RE: Fallimento, vendita beni mobili e revocatoria

      Se esclude la revocatoria non esistono altri strumenti per inficiare la vendita, a meno l'atto non presenti una causa di nullità o un vizio di annullamento, oppure l'acquirente non paghi, nel qual caso potrebbe arrivarsi a risolvere il contratto; il contratto di vendita ha già prodotto il suo effetto traslativo, per cui non è più pendente e, comunque, anche se fosse stata fatta una vendita con riserva di proprietà, il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del rapporto, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 73 l.f.. Del resto, ci sembra di capire che la curatela voglia mantenere il contratto perchè il prezzo è giusto, ma vorrebbe ridurre i tempi del pagamento, ma ciò può essere fatto solo sulla base di un accordo con la controparte, che probabilmente vorrà qualcosa in cambio.
      Zucchetti SG srl
      • Antonietta Salvemini

        Manfredonia (FG)
        27/07/2016 12:34

        RE: RE: Fallimento, vendita beni mobili e revocatoria

        Grazie per la risposta tempestiva. Io riterrei più utile per la procedura concorsuale mantenere in essere il contratto con una riduzione dei tempi di pagamento del corrispettivo; riduzione che è stata anche proposta dalla società acquirente, ma non ritenuta congrua dal Giudice Delegato. Pertanto, visto il periodo in cui è avvenuta la vendita, l'unica strada sarebbe tentare l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, 2 comma, L.F., fornendo naturalmente, ove possibile, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della fallita da parte dell'acquirente. Gradirei gentile conferma di tanto. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/07/2016 15:58

          RE: RE: RE: Fallimento, vendita beni mobili e revocatoria

          Nella precedente domanda lei aveva escluso la possibilità di fare ricorso alla revocatoria, per cui avevamo valutato le possibili alternative. Se si orienta verso la revocatoria, non vi è dubbio che la fattispecie utilizzabile sia quella di cui al secondo comma dell'art. 67, con onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza a suo carico, poto che lei afferma che il prezzo è congruo, per cui non è utilizzabile il n. 1 del primo comma dell'art. 67. Salvo che, considerando la lunga dilazione nel pagamento del prezzo, non si possa dire che, all'epoca del contratto, il valore dei beni ceduti superava di oltre un quarto l'importo effettivo pagato attualizzato a quell'epoca.
          Zucchetti Sg srl