Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cessione azienda

  • Carmela Cecere

    Aversa (CE)
    17/06/2022 10:15

    Cessione azienda

    Spett.le Zucchetti Software Giuridico,
    avrei bisogno di Vs opinione a riguardo:
    Sono in procinto di mettere in vendita un'azienda di una società fallita. L'azienda è oggetto di un contratto di fitto con una società terza. Il contratto di fitto d'azienda contempla le seguenti limitazioni: In deroga all'artt. 2558, la parte affittuaria non subentra nei contratti stipulati dalla parte concedente anteriormente alla data di efficacia del contratto, ancora validi ed in corso alla data di acquisizione di efficacia dell'atto stesso; In relazione ai contratti di lavoro dipendente la parte affittuaria non subentra nei rapporti di lavoro in corso; In merito al contratto di locazione dell'immobile in cui viene svolta l'attività aziendale le parti precisano che la parte affittuaria non subentra nel contratto di locazione esistente tra la parte concedente e la ditta intestataria dell'immobile , in quanto la stessa provvederà a stipulare nuovo contratto di locazione a far data dal giorno di efficacia del contratto di fitto d'azienda.
    In merito, soprattutto a quest'ultimo punto, il curatore chiede se vi siano motivi ostativi ad una cessione dell'azienda attraverso la vendita competitiva prevista dalla norma fallimentare, dal momento che i locali in cui si svolge l'attività potrebbero essere indisponibili per l'azienda da cedere..
    Per completezza si precisa che il valore dell'azienda (intorno agli 80.000,00 euro) che costituirà il prezzo base dell'avviso di vendita, è stato determinato per mezzo di perizia di stima a firma di un accreditato Dottore Commercialista, cui la curatela, con le previste autorizzazioni del G.D. ha affidato l'incarico.
    In attesa si Vs indicazioni e chiarimenti si ringrazia e si porgono distinti saluti
    Dott.ssa Carmela cecere
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2022 16:08

      RE: Cessione azienda

      Quando è stato dichiarato il fallimento di cui è curatore, lei si è trovato un contratto di affitto di azienda pendente nel quale il fallimento è automaticamente subentrato ai sensi dell'art. 79 l. fall. non avendo esercitato il recetto entro sessanta giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo. E' subentrato, quindi in un contratto di affitto di azienda che viene esercitata in locali di terzi coi quali l'affittuario ha stipulato un contratto di locazione immobiliare.
      Lei, pertanto, può sicuramente cedere l'azienda, ma deve dare atto, in primo luogo, che la stessa è oggetto di contratto di affitto che, in mancanza di recesso ex art. 79 c.c., continuerà fino alla sua scadenza naturale e, in secondo luogo, che la stessa è esercitata in locali non di proprietà del fallito (acquisiti all'attivo fallimentare) ma di terzi con i quali non ha un rapporto di locazione, che dovrà cercare l'aggiudicatario; nè è applicabile nella fattispecie l'art. 2558 c.c. quanto alla successione nel contratto di locazione perché la norma vale per i contratti di cui dispone il cedente, nel mentre nel caso titolare della locazione è l'affittuario dell'azienda.
      Tutto ciò renderà estremamente difficile la vendita essendo improbabile che vi siano altri interessati (oltre all'attuale affittuario) e questo potrebbe spingere a valutare se esistono gli estremi per una revocatoria del contratto di affitto. Non sappiamo l'entità del canone, ma le clausole che lei ha riportate sembrano estremamente favorevoli per l'affittuario, per cui converrebbe indagare per capire, anche alla luce di eventuali rapporti tra affittante e affittuario, se vi è stata una sproporzione tra le rispettive prestazioni tale da rendere applicabile il n. 1 del comma 1 dell'art. 67 l. fall., sempre che ovviamente l'atto sia stato compiuto nel periodo sospetto. Non dovrebbe precludere tale possibilità il subentro nel contratto perché questo è stato automatico e il recesso non è gratuito, ma è chiaro che una revocatoria non sarebbe agevole anche per i tempi, le difficoltà di prova e gli effetti sul contratto di locazione dell'immobile, che è quanto qui interessa; per cui prima di muoversi in tal senso bisogna penarci molto bene..
      Zucchetti SG srl