Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Dichiarazione consumo energia elettrica Agenzia delle Dogane

  • Stefano Inzoli

    Arese (MI)
    29/09/2017 13:28

    Dichiarazione consumo energia elettrica Agenzia delle Dogane

    Quale curatore di un fallimento dichiarato nel settembre del 2016 ricevo nel luglio 2017 P.V.C. da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la mancata presentazione da parte della fallita - entro i termini stabiliti del 31/3/2017 - della dichiarazione di consumo di energia elettrica di un impianto fotovoltaico di cui la fallita aveva licenza d'esercizio a norma degli articoli 26, 53 e 53-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504.
    Fatto salvo la possibilità di effettuare ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 (per sanzioni amministrative) in assenza di avvisi di pagamento e atti di accertamento, chiedo se tale adempimento dichiarativo rientra tra gli adempimenti propri del Curatore, e se così fosse con quale scadenza, nonché la natura (privilegio - chirografo - prededuzione) della eventuale irrogazione della sanzione amministrativa.
    Ringrazio.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/10/2017 10:57

      RE: Dichiarazione consumo energia elettrica Agenzia delle Dogane

      Abbiamo sempre sostenuto che:

      - il Curatore non è legale rappresentante dell'impresa fallita

      - il legale rappresentante della Società fallita mantiene legittimazione per le attività che non riguardino la gestione dell'attivo e passivo

      - il Curatore non è tenuto a obblighi che non sono posti dalla Legge a suo carico

      e di conseguenza riteniamo che tale adempimento non gravasse sul Curatore, ancorchè scaduto in corso di fallimento.


      Se così è, anche la sanzione per l'omissione non fa parte dei debiti della procedura, nè come debito concorsuale, essendosene verificata la causa successivamente alla dichiarazione di fallimento, nè come debito della massa in prededuzione, essendo conseguente a un adempimento estraneo alla sfera della procedura.


      Il discorso potrebbe forse mutare se il fallimento avesse introitato in corso di procedura proventi da produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in questione, ma ciò non pare dalla lettura del quesito.

      • Silvia Medici

        Modena
        20/05/2022 12:27

        RE: RE: Dichiarazione consumo energia elettrica Agenzia delle Dogane

        Buongiorno, mi ricollego al quesito del Collega di Arese per una vicenda similare.
        In un fallimento del quale sono curatore, l'Agenzia delle Dogane mi ha inviato un PVC per mancato invio dichiarazione annuale consumo energia elettrica, adempimento scaduto post apertura procedura fallimentare, e nel medesimo giorno l'atto di contestazione senza concedermi i termini di 60 giorni per presentare osservazioni al PVC, così come sancito dallo Statuto del Contribuente, alludendo all'urgenza di depositare istanza di ammissione (circostanza non vera in quanto Agenzia delle Dogane ha 8 mesi di tempo per presentare istanza di ammissione tardiva).
        Ora, il problema è che all'atto di contestazione si può ricorrere solo in Commissione Tributaria, pertanto dovrei far sostenere al fallimento spese per un adempimento che a me non risulta a carico della procedura fallimentare. A meno ché io non definisca la controversia pagando Euro 170,00 (1/3 della sanzione contestata). Mi pare una situazione paradossale.
        A me tale adempimento non risulta dovuto a carico della procedura fallimentare, d'altra parte se non pago Euro 170,00, mi tocca ricorrere in CT. Sono a chiedere se avete un qualche consiglio da darmi in merito. Grazie. SM
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          01/06/2022 14:08

          RE: RE: RE: Dichiarazione consumo energia elettrica Agenzia delle Dogane

          Come già scritto nella risposta precedente, concordiamo sul fatto che l'adempimento non sia a carico del Curatore, e conseguentemente le relative sanzioni per l'omissione.

          Nutriamo anche forti dubbi che il credito per sanzioni possa essere ammesso al passivo, non trattandosi di un debito sorto anteriormente al fallimento (non ci pare quindi un debito concorsuale) né di un debito da considerare in prededuzione perché debito della procedura. Ma non è questo l'oggetto della domanda.

          Il problema della necessità del ricorso in Commissione tributaria, con conseguenti spese spesso sproporzionate agli importi in discussione, si pone purtroppo frequentemente nelle procedure concorsuali.

          Il nostro consiglio è quello di presentare istanza di autotutela e cercare di ottenere l'annullamento dell'atto dall'emittente, facendo presente (se non si riesce a ottenere quanto richiesto) che in caso di ricorso alla Commissione Tributaria non si potrà in tale sede che chiedere con enfasi l'addebito delle spese di giudizio alla parte soccombente, trattandosi di una procedura concorsuale e quindi di danari dei creditori, sottolineando di aver tentato in ogni modo possibile di raggiungere una soluzione bonaria.

          Se anche tale prospettazione non dovesse sortire esito positivo, riteniamo che si debba sottoporre la questione al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato, che potrebbero autorizzare il pagamento in misura ridotta per evitare i tempi e i costi del contenzioso, senza sicurezza né di poter vincere, né di poter in caso di vittoria recuperare le spese sostenute.

          Tutto ciò, ovviamente, se appare ragionevolmente possibile che il debito in questione, una volta ammesso al passivo, possa essere pagato in sede di riparto, perché in caso contrario probabilmente l'acquiescenza sarà la scelta migliore.