Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    31/05/2016 10:46

    PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

    Nel caso in cui il Curatore non avesse provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, secondo il Tribuanle di Rossano in una nota ai Curatori del 26.03.2012, il Curatore stesso sarebbe tenuto al pagamento del bollo qualora arrivasse la cartella di pagamento. Non potendo essere questo un onere gravante sulla massa.
    E' corretto?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2016 19:55

      RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

      Il comma 37 dell'art. 5 del D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83- che ha operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA- stabilisce che "la perdita del possesso del veicolo... o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".
      Di conseguenza, qualora la sentenza dichiarativa sia stata annotata al PRA, viene meno l'obbligo del pagamento del tributo in questione e per il fallito, unico tenuto a quest'obbligo, e per il curatore, non risultando per lui un'autonoma imposizione. Qualora, invece, sia mancata l'annotazione, i dubbi non sono pochi. Secondo Cass. 09/09/2004, n. 18194 "costituisce debito di massa, come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111 l. fall., l'obbligo di pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di una società fallita, sorto dopo la dichiarazione di fallimento"; ma questa soluzione ci convince poco perché il pagamento è dovuto per la mancata trascrizione della sentenza, per cui l'obbligo del pagamento dovrebbe gravare direttamente sul curatore in proprio, per la sua personale responsabilità per la mancata trascrizione; ed è questo il ragionamento fatto dal tribunale di Rossano, che noi condividiamo.
      Zucchetti SG Srl
      • Valentina Sarnari

        ROMA
        18/05/2023 19:08

        RE: RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

        La questione riguarda tutti i mezzi o solo quelli materialmente acquisiti dal curatore e di cui il medesimo ne ha fatto oggetto di liquidazione in favore dei creditori?
        Nel caso in cui nel Programma di liquidazione si decida di abbandonare le attività di liquidazione del mezzo in quanto non rinvenuto, la tassa automobilisitca è comunque dovuta dalla data di fallimento fino alla chiusura del fallimento ed anche successivamente? Ed in caso di mancanza di attivo ne sarebbe responsabile in solido il curatore?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/05/2023 18:02

          RE: RE: RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

          Il comma 37 dell'art. 5 del D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83- che ha operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA- stabilisce che "la perdita del possesso del veicolo... o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".
          Di conseguenza, qualora la sentenza dichiarativa sia stata annotata al PRA, viene meno l'obbligo del pagamento del tributo in questione e per il fallito e per il curatore, non risultando per lui un'autonoma imposizione, indipendentemente dall'acquisizione materiale del bene . Se e quando il bene viene dismesso ai sensi del ottavo dell'art. 104 ter l. fall., dovrebbe essere disposta la cancellazione della trascrizione della sentenza e riprendere l'obbligo personale del fallito di provvedere al pagamento dell'imposta.

          Zucchetti SG Srl
          • Valentina Sarnari

            ROMA
            19/05/2023 18:41

            RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

            Ringrazio per il riscontro molto chiaro, ma la questione che ponevo è in altri termini e precisamente: se non ho acquisito il bene in quanto il fallito non l'ha consegnato, che senso ha sostenere spese per trascrivere la sentenza di fallimento e poi immediatamente dopo annotare a margine di questa iscrizione il provvedimento di abbandono? Considerato peraltro che nella fattispecie sono attività a carico dell'erario in quanto il fallimento non ha acquisito attivo.
            Oppure c'è un obbligo di trasrizione ai sensi dell'art. 88, 2^ comma L.F. che prescinde dal rinvenimento e dalla materiale acquisizione del mezzo? Dal tenore letterale della norma non emerge.
            Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              22/05/2023 08:47

              RE: RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

              Noi siamo partiti dal concetto che la trascrizione della sentenza di fallimento fosse stata eseguita; in mancanza si può egualmente utilizzare la procedura di cui all'art. 104 ter, co. 8, in quanto questa norma prevede due fattispecie: la non acquisizione all'attivo e la dismissione dei beni già acquisiti.
              Il problema è: qualora si rinunci ad acquisire il bene all'attivo viene egualmente meno l'obbligo del pagamento del bollo in forza della normativa citata nella precedente risposta?
              Teoricamente la risposta dovrebbe essere affermativa, tuttavia in mancanza di qualsiasi precedente, sappiamo come gli uffici competenti possano reagire, dal momento che vi è giurisprudenza, anche della S. Corte (Cass. 09/09/2004, n. 18194), secondo la quale, in mancanza della trascrizione della sentenza costituisce debito di massa, come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111 l. fall., l'obbligo di pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di una società fallita, sorto dopo la dichiarazione di fallimento". Questa decisione riguardava il caso in cui la curatela non aveva effetuato la trascrizione nè fatto ricorso alla non acquisizione, tuttavia potrebbe essere utilizzata dalla Regione per ottenere il pagamento.
              Che fare allora? In mancanza di attivo e del bene materiale, non azioneremmo la procedura di ci non acquisizione all'attivo di cui al comma ottavo dell'art. 104 ter l. fall. e comunicheremmo al PRA il provvedimento.
              Zucchetti SG Srl
    • Paola Muscolino

      Bolzano (BZ)
      09/10/2023 11:25

      RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

      Premesso quanto già indicato e cioè:
      Il comma 37 dell'art. 5 del D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83- che ha operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA- stabilisce che "la perdita del possesso del veicolo... o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".
      Mi trovo quale Curatore nella situazione di dover ammettere o meno domande per bolli auto per periodi successivi all'annotazione al PRA della sentenza perchè secondo l'ente riscossione la tassa automobilistica è dovuta per l'intero periodo tributario, da colui che risulta proprietario al Pubblico Registro Automobilistico nell'ultimo giorno del mese di pagamento. In sostanza l'annotazione avrebbe effetto solamente dal periodo tributario successivo (per il tipo di veicolo in questione sarebbe una tassa quadrimetrale). Sempre secondo l'ente gli unici eventi interruttivi dell'obbligo tributario che consentono il pagamento parziale della tassa sono la radiazione per demolizione o esportazione e la perdita di possesso per furto, purché annotati al Pra. A Voi risulta? Grazie

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        24/10/2023 11:46

        RE: RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

        Non ci è molto chiaro dal quesito il fondamento della pretesa dell'agente per la riscossione perché, essendo stata correttamente annotata al PRA la sentenza di fallimento, la previsione del citato comma 37 dell'art. 5 è ben chiara: l'annotazione della sentenza nel PRA fa venir meno l'obbligo di pagamento della tassa di proprietà dal periodo successivo a essa, pertanto:

        - se il fallimento è avvenuto successivamente al decorso del termine per il pagamento e l'annotazione è avvenuta prima del termine del periodo d'imposta (annuale o, nel caso in esame, quadrimestrale), l'eventuale debito per tassa di proprietà relativo a tale periodo (e ai precedenti) è debito concorsuale, mentre dal periodo d'imposta successivo la tassa non è dovuta

        - se invece il fallimento è avvenuto dopo il termine del periodo d'imposta ma prima della scadenza del termine per il periodo successivo (in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2023, nel mese di gennaio 2024), a stretto rigore di legge l'annotazione esonera dal pagamento per il periodo d'imposta successivo (nell'esempio, l'anno 2025) ma la tassa per il 2024 parrebbe dovuta e, scadendo dopo la dichiarazione di fallimento, potrebbe essere a carico della procedura.

        Al di fuori da tale particolare evenienza (e della poco convincente conclusione che ci pare si raggiungerebbe), la pretesa dell'agente per la riscossione ci pare quindi priva di fondamento.
    • Michele Giuseppe Lo Prejato

      Milano
      08/03/2024 16:01

      RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

      Buongiorno,
      mi ricollego alla conversazione di cui sopra per sottoporVi la seguente questione. Ho ricevuto l'avviso di mancato pagamento della tassa automobilistica (di un veicolo acquisito all'attivo del fallimento) del periodo 12/2021-11/2022, il cui pagamento andava effettuato nel corso del mese 12/2021. La società è fallita in data 04/10/2022 e la sentenza non è mai stata trascritta al PRA. Preciso che il veicolo è stato poi venduto all'asta. Chiedo dunque se l'imposta è dovuta dal fallimento, in considerazione del fatto che nei mesi di ottobre e novembre 2022 il veicolo era della procedura, sebbene il termine di pagamento della tassa fosse spirato in data antecedente alla dichiarazione di fallimento (12/2021). Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        10/03/2024 12:57

        RE: RE: PAGAMENTO BOLLO AUTO - TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

        Nella specie, a differenza dei casi in precedenza esaminati, non è stata effettuata l'annotazione al PRA della sentenza dichiarativa di fallimento per cui la tassa di possesso è dovuta anche per i due mesi in cui l'auto è rimasta nella disponibilità della curatela.
        Il problema è stabilire se si tratta di un credito prededucibile o concorsuale e, a nostro avviso, considerato che la tassa copre il periodo anteriore la dichiarazione di fallimento, tranne gli ultimi due mesi, ma principalmente che la scadenza per il pagamento della stessa era antecedente alla dichiarazione di fallimento, riteniamo che si tratti di credito concorsuale che il creditore deve insinuare al passivo se vuol partecipare al concorso sostanziale sui beni d acquisiti all'attivo fallimentare.
        Zucchetti SG srl