Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 72 rapporti pendenti

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    28/04/2015 22:04

    Art. 72 rapporti pendenti

    Buongiorno,
    in qualità di curatore mi trovo nell'attivo del fallimento un immobile sul quale sono stati trascritti vari preliminari di acquisto ad uso prima casa o ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.
    Sull'immobile grava ipoteca di primo grado ed il mutuo non è frazionato.
    Le trascrizioni da parte dei promissari acquirenti sono avvenute sulla particella relativa a ciascun appartamento.
    Detto questo, pur essendo i crediti derivanti dai preliminari trascritti chirografari perché il valore dell'immobile è incapiente rispetto al debito ipotecario di primo grado, mi chiedo se sia possibile risolvere detti contratti ex art. 72. Infatti mi pare proprio di essere nella circostanza di cui all'art. 72, comma 8 e quindi di non poter recedere da tali contratti.
    Se effettivamente non è possibile recedere, quali opzioni posso valutare?
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
    Dott. Matteo Panelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2015 21:11

      RE: Art. 72 rapporti pendenti

      Come lei ha ben intuito, la fattispecie rappresentata è rapportabile all'art. 72, comma ottavo, l.f., a norma del quale le disposizioni di cui al primo comma (quelle secondo cui i contratti pendenti rimangono sospesi a seguito del fallimento in attesa che il curatore decida se sciogliersi dagli stessi o subentrare e normalmente applicabile anche ai contrati preliminari) "non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente". Ciò significa che i contratti preliminari che abbiano le citate caratteristiche continuano automaticamente a seguito del fallimento dl promittente venditore, dato che il curatore dello stesso non può sciogliersi dagli stessi, per cui non vi sono altre opzioni da valutare, se non quella di dare esecuzione al contratto, dal momento che il legislatore con la norma in questione ha inteso approntare una tutela rafforzata per gli acquirenti in preliminare di un immobile destinato alla abitazione propria o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso commerciale destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.
      Dare esecuzione, comporta che il contraente in bonis è tenuti al pagamento del prezzo residuo e il curatore a perfezionare l'atto di vendita definitivo; a quel punto si porrà il problema insolubile della cancellazione delle ipoteche e della possibilità o non per il giudice delegato di provvedere ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l.f.
      Zucchetti SG Srl