Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prova credito dipendenti

  • Alessandro De Franceschi

    Padova
    18/09/2014 09:44

    Prova credito dipendenti

    Buongiorno,
    in un fallimento i dipendenti si sono insinuati producendo solo i cedolini paga (addiritura un dipendente non li ha aprodoti tutti nemmeno tutti), ma non i CUD perchè il consulente del lavoro aveva rimesso il mandato in corso d'anno per cui nessuno li ha elaborati. Il fallimento è stato dichiarato l'anno successivo l'interruzione di tutti i rapporti di lavoro, e ben dopo la scadenza per la consegna dei CUD ai dipendenti.
    Inoltre un dipendente ha interrotto il rapporto di lavoro qualche mese dopo che il consulente del lavoro aveva rimesso il mandato, per cui non esistono i cedolini paga di alcune mensilità e nemmeno (sembra) la formalizzazione della cessazione dela rapporto di lavoro nè tra le parti nè verso gli enti preposti. Naturalmente per i mesi in cui il consulente non ha prestato la propria opera, non esiste nemmeno il Libro Unico del Lavoro.
    L'imprenditore non ci sa aiutare.
    Possono essere sufficienti i cedolini paga come documentazione probatoria del credito?
    Per le mensilità in cui mancano sia il CUD che i cedolini, quale prova può produrre il dipendente per dimostrare il credito maturato?
    Grazie

    DF
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/09/2014 17:53

      RE: Prova credito dipendenti

      Come abbiamo detto altre volte, la prova ha una rilevanza concreta per cui non si può dire in via generale quando sia raggiunta. E' chiaro che è il lavoratore creditore che si insinua a dover fornire la prova, ma il raggiungimento della stessa è condizionato da una serie di fattori, tra cui anche i dati di cui il curatore dispone. E' evidente, infatti, che i cedolini da soli non offrono una prova sufficiente ove il curatore manchi di qualsiasi suffragio documentale da cui possa risultare che i creditori abbaiano effettivamente prestato la loro attività, per il periodo richiesto e con la retribuzione indicata, ma costituiscono comunque un indizio che, ove trovino conforto nella situazione pregressa, nelle indicazioni del fallito, nei riscontri l'Inps, ecc., possono essere idonei allo scopo; fermo restando che il lavoratore deve dare la prova dell'esistenza del rapporto, del periodo di lavoro e della retribuzione fissata (per quest'ultima si può fare riferimento ai contratti collettivi) e compete al datore di lavoro, ossia all'attuale curatore fornire la prova dell'eventuale avvenuto pagamento di una parte e dell'intero credito azionato.
      Qualora il dipendente non disponga di altro materiale probatorio e il curatore non sia in grado di integrare la documentazione, è chiaro che il credito non può essere ammesso; quel creditore ptrà poi fare opposizione allo stato passivo e in quella sede introdurre anche prove testimoniali a sostegno delle proprie pretese. La prova testimoniale, per la verità, può essere introdotta anche nella fase sommaria avanti al giudice delegato, ma è raro che ciò accada in quanto, a norma del terzo comma dell'art. 95 l.f., "il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento" ed è evidente che, tranne casi rari (esempio, un solo teste su una circostanza presente all'udienza di verifica), l'ammissione e l'assunzione di una prova testimoniale all'udienza di verifica è poco compatibile con la speditezza del procedimento.
      Zucchetti SG Srl