Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

contratto affitto azienda

  • Lorenza Scaravelli

    Ancona
    06/12/2011 23:24

    contratto affitto azienda

    Sollecito cortesemente una risposta in ordine al quesito se il termine previsto dall'art.79 L.F. (60 gg) , per l'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, sia prorogabile dal GD su istanza del curatore dato che recentemente è intervenuta una sentenza del tribunale di Roma (7.7.2011) che ha statuito la perentorietà del termine, nonostante tuttavia la norma non indichi tale particolarità. Chiedo inoltre se la richiesta di proroga, laddove sia possibile procedere in questo senso, debba essere portata a conoscenza del fallito nelle more della decisione del GD e se ciò interrompa lo scorrere dei termini indicati dalla norma per esercitare il diritto di recesso.
    Distinti saluti.
    Avv.Lorenza Scaravelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/12/2011 08:47

      RE: contratto affitto azienda

      Condividiamo la soluzione proposta dalla sentenza del Tribunale di Roma da lei citata. Anche secondo noi, infatti, il termine per il recesso è da considerare di natura perentoria, benchè non sia espressamente qualificato come tale.
      Va premesso che la esplicita previsione della perentorietà riguarda soltanto i termini processuali nel mentre in materia sostanziale, quale è quella che ci occupa, la decadenza può derivare anche implicitamente dalla funzione che il termine è destinato ad assolvere. Orbene, il legislatore, con l'art. 79, dopo aver fissato il principio della ininfluenza del fallimento di una delle parti, concede a ciascuna di esse un lasso di tempo per valutare la soluzione ritenuta più conveniente anche in relazione alle conseguenze che determina l'automatica prosecuzione del contratto con una delle parti dichiarata fallita. La fissazione di questo termine in 60 giorni sta a significare che il legislatore ha ritenuto congruo questo arco di tempo per svolgere le valutazioni di cui si diceva, e, ripercuotendosi la decisione di ciascuna parte sulla posizione dell'atra, non si può consentire ad una di esse di aumentare il tempo a propria disposizione.
      Proprio perché detto termine è posto a tutela delle parti, riteniamo che lo stesso possa, tuttavia, essere prorogato su accordo delle parti stesse.
      Qualora non fosse convinto di tanto, la richiesta di proroga non dovrebbe essere portata a conoscenza del fallito, che ha perso la disponibilità dei beni di cui si discute, e nelle more della decisione del GD (perché il GD?) il contratto continuerebbe, dato che l'art. 79 pone il principio della continuazione automatica fino al recesso.
      Zucchetti Sg Srl
      • Sara Morandina

        Bergamo
        01/07/2013 14:46

        RE: RE: contratto affitto azienda

        Supponiamo che fra curatela e affittuario si sia concordato un rinvio del termine: il curatore deve essere autorizzato dal GD per la sottoscrizione dell'accordo?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/07/2013 19:32

          RE: RE: RE: contratto affitto azienda

          Il giudice delegato non è più parte attiva nella gestione del patrimonio fallimentare, che ora è demandata al curatore, con le autorizzazioni, ove richieste, del comitato dei creditori. Quello da lei indicato è un atto al limite tra ordinaria e straordinaria amministrazione (i primi non abbisognano neanche dell'intervento del comitato), ma poiché la materia dello scioglimento dei contratti è soggetta all'autorizzazione del comitato dei creditori, riteniamo che prudenzialmente anche la proroga debba essere assoggettata a detta autorizzazione.
          Ovviamente se il comitato non 4esiste o non funziona, interviene il giudice delegato in via sostitutiva a norma dell'art. 41 comma quarto.
          Zucchetti Sg Srl
          • Sara Morandina

            Bergamo
            01/07/2013 22:54

            RE: RE: RE: RE: contratto affitto azienda

            Grazie mille
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/07/2013 20:33

              RE: RE: RE: RE: RE: contratto affitto azienda

              Siamo lieti di esserle stati utili.
              Zucchetti Sg Srl
      • Andrea Cutellè

        Roma
        09/03/2016 19:09

        RE: RE: contratto affitto azienda

        buonasera,
        come possiamo conciliare la prorogabilità del termine per il recesso, con la affermata perentorietà dello stesso? Mi trovo a dover operare la scelta se recedere o meno ed è ancora pendente il termine; da colloqui con l'affittuario questi sarebbe disponibile a prorogarlo di ulteriori sei mesi. Qual'è l'aggancio normativo da rappresentare al gd al fine di poter autorizzare l'accordo di proroga (proroga che peraltro è necessaria anche al fine di completare le operazioni di inventario e di stima dell'azienda stessa)? Non ho trovato giurisprudenza (a parte la citata Trib. Roma 7.7.2011, che, se da un lato afferma la perentorietà del termine, dall'altro non sembra escludere la validità di un accordo tra le parti), ma solo dottrina favorevole.
        Grazie
        Andrea Cutellè
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/03/2016 20:59

          RE: RE: RE: contratto affitto azienda

          La perentorietà comporta la decadenza del compimento di una determinata attività se non compiuta entro il termine qualificato come perentorio. Questo effetto è, come dicevamo nella risposta che precede, inevitabile quando si parla di termini processuali, nel mentre quando si tratta di termini negoziali, come nel caso, le parti possono prorogare il termine o fissarne uno nuovo in quanto lo stesso si presume fissato principalmente nel loro interesse.
          Nulla toglie pertanto, come dice il Ttrib. Roma e come da noi condiviso, che le parti contrattuali stabiliscano un recesso convenzionale, concordando che ciascuna può recedere dal contratto di affitto di azienda entro il….., e fissarne anche le condizioni economiche volendo.
          Zucchetti Sg srl