Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo

  • Giuseppe de Filippo

    Torino
    05/11/2014 15:40

    variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo

    Buongiorno,
    un creditore ammesso per un importo inferiore durante la verifica dei crediti, ha successivamente presentato ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F..
    Il fallimento si costituisce in giudizio. Dopo la celebrazione di alcune udienze, il fallimento, ottenuto il parere favorevole alla transazione ed informato il GD ai sensi dell'art. 35 L.F, sottoscrive accordo transattivo con l'opponente riconoscendo al predetto un importo superiore al credito escluso ma inferiore alla richiesta avanzata nell'atto di opposizione. Il giudizio di opposizione viene abbandonato dai legali del fallimento e dell'opponente ai sensi e per gli effetti degli artt. 309 e 181 c.p.c.

    A mio parere, la transazione dovrebbe comportare una modifica e/o variazione dello stato passivo.

    Non potendosi utilizzare, a mio sommesso parere, lo strumento di cui all'art. 115 L.F. che ne limita l'applicazione ai casi espressamente previsti nella norma, mi chiedevo a quale procedura occorre far riferimento per procedere alla variazione e/o modifica dello stato passivo.

    Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, resto in attesa di un Vostro parere sulla questione sopra evidenziata.

    Cordialmente

    Giuseppe de Filippo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/11/2014 19:19

      RE: variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo

      La linea più corretta sarebbe stata quella di continuare il giudizio di opposizione per far dichiarare che il credito da ammettere era quello concordato con la transazione; sarebbe bastato, allo scopo, che il creditore avesse ridotto la pretesa alla somma transatta e il curatore avesse dichiarato che entro questi limiti non si opponeva all'accoglimento della opposizione. per rimediare a questa situazione non vi è una via sicura, per cui dovendo comunque arrivare a qualche forzatura, la cosa più semplice sarebbe, in applicazione analogica proprio dell'art. 115, co. 2, l.f., che il creditore faccia una istanza per la rettifica dello stato passivo sulla base della intervenuta transazione e il curatore vi proceda.
      Zucchetti SG srl
    • Marco Crifò

      Verdellino (BG)
      26/11/2021 16:27

      RE: variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo

      A seguito della modifica dello stato passivo esecutivo già depositato (creditore escluso e poi ammesso dopo l'esecutività a seguito di atto di transazione autorizzata dal GD in sostituzione del comitato dei creditori), bisogna procedere a deposito nuovo stato passivo aggiornato nel Processo civile telematico o è sufficiente la variazione in Fallco (parte provvedimento del GD)?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        29/11/2021 19:59

        RE: RE: variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo


        A seguito delle variazioni dello stato passivo esecutivo dovute ad una delle impugnazioni dello stesso previste dall'art. 98 l.fall, (irrilevante al fine in esame è che poi si arrivi ad una decisione del giudice o ad una transazione) si ha una modifica dello stato passivo già esecutivo di cui deve restare traccia negli atti della procedura, oltre che sul programma che si utilizza, per cui riteniamo che debba essere depositato uno stato passivo aggiornato, senza però bisogno di nuova comunicazione ai creditori, non prevista dalla legge. L'art. 97 l. fall., infatti, prevede soltanto che "Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda", ma non prevede una comunicazione delle integrazioni delo stato passivo, di cui essi possono venire a conoscenza tramite i rapporti che il curatore deposita semestralmente ai sensi dell'ult. comma dell'art. 33 l. fall.
        Zucchetti SG srl.