Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

opposizione stato passivo costotuzione della Curatela

  • Cesare De Luca

    Catanzaro Lido (CZ)
    21/07/2023 15:42

    opposizione stato passivo costotuzione della Curatela

    Buongiorno
    premesso che il Curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo non ha alcuna necessità di essere autorizzato a stare in giudizio dal Giudice Delegato, in quanto il giudizio di opposizione, così come il suo sviluppo nella fase di legittimità, rappresenta un'ipotesi di contestazione dei crediti, per il quale la decisione di stare in giudizio è rimessa alla sola volontà del curatore, Vi domando se tale possibilità di derogare al disposto normativo di cui all'artt. 25 possa riferirsi anche alla possibilità che il Curatore si costituisca nel giudizio di opposizione, se è avvocato, senza l'assistenza di un difensore, perchè qui potrebbe valere il divieto per il Curatore di assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
    grazie a tutti per i Vs. contributi
    cesare de luca
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/07/2023 16:53

      RE: opposizione stato passivo costotuzione della Curatela

      Il secondo comma dell'art. 31 l. fall. lì dove dispone che il curatore "non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento…" pone una deroga al principio fissato dall'art. 25, co. 1, n. 6, secondo cui il curatore per stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato. Deroga che ben si spiega col fatto che risalendo la formazione dello stato passivo al giudice delegato non è opportuno che sia questo stesso organo a valutare se il curatore debba costituirsi in caso di impugnazione dello stato passivo o di altra modifica dello steso.
      In sostanza il legislatore con la riforma del 2006/2007 ha voluto eliminare quella mescolanza di ruoli che caratterizzava il giudice delegato lasciandogli il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio per la necessità di una preventiva valutazione della causa nell'interesse della massa, evitando, da un lato, la necessità dell'autorizzazione quando il giudizio o il procedimento abbiano ad oggetto un suo provvedimento e, dall'altro, che egli tratti giudizi da lui autorizzati o, comunque, faccia parte di collegi investiti della trattazione di suoi atti.
      Quello che, quindi in forza della citata disposizione derogatoria è demandato al curatore è la possibilità di partecipare ai giudizi indicati dal secondo comma dell'art. 31 senza l'autorizzazione del giudice, il che non ha nulla a che fare con la precisione del terzo comma dell'art. 31 che pone un divieto per il curatore che svolga la professione di avvocato di assumere la difesa tecnica del fallimento, che vale sia per i casi in cui il curatore sta in giudizio previa autorizzazione del giudice delegato sia nei casi in cui non vi è bisogno di detta autorizzazione. Pertanto, nelle opposizione allo stato passivo, il curatore non può costituirsi personalmente in giudizio, anche se avvocato, ma può farlo solo a mezzo di un legale terzo.
      Zucchetti SG srl