Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    30/01/2016 12:21

    L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

    Il terzo coma del'art. 70 ha introdotto il limite delle somme revocabili nei rapporti bancari, costituito dalla differenza tra l'ammontare massimo del credito raggiunto nel periodo per il quale è provato lo stato d'insolvenza ed il residuo credito al momento dell'apertura del concorso.
    Ora, tenuto conto che l'art. 70 non fa alcun riferimento al periodo sospetto di sei mesi previsto dal secondo comma del'art. 67 e che nel concreto può accadere che l'insolvenza sia rivelata in un momento anteriore al semestre, secondo voi è corretto ancorare l'ammontare massimo del credito in quel periodo benché precedente all'inizio del semestre di cui all'art. 67, piuttosto che nel semestre anteriore all'apertura del concorso ove, ad esempio, il conto corrente è suscettibile di avere un picco negativo di minor importo (fermo restando che le rimesse revocabili da prendere in considerazione dovranno essere soltanto quelle registrate nel periodo sospetto)?

    Seconda domanda, in ipotesi di consecuzione tra procedure, secondo voi, l'apertura del concorso ex art. 70 si avrà con l'instaurazione della procedura minore o con la dichiarazione di fallimento?
    Personalmente, propendo per la seconda soluzione, ritenendo come la previsione di cui all'art. 69 bis secondo comma, benché codifichi il principio di unitariteà della procedura di concordato preventivo con il fallimento laddove sia accertato che lo stato di crisi in base al quale sia stata aperta la procedura minore abbia in realtà coinciso con lo stato d'insolvenza, nulla tolga alla natura costitutiva della sentenza dichiarativa di fallimento. Peraltro, l'art. 69 bis non richiama l'art. 44, cosicché ritengo come le eventuali rimesse effettuate sul conto corrente (non sospeso ex art. 169 bis)in pendenza di concordato preventivo, ricorrendone i presupposti, siano revocabili in caso di successivo fallimento, nei limiti di cui all'art. 70 avuto riguardo al saldo di conto corrente al momento della dichiarazione di fallimento.

    Grato di un Vostro parere,porgo
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/02/2016 11:36

      RE: L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

      A nostro avviso l'interpretazione che lei dà dell'art. 70 non è convincente perché, specie dopo il decreto correttivo del 2007, è uscita rafforzata l'idea che l'effettivo rientro costituisca un limite alla obbligazione restitutoria, e non già una causa di esonero in sé della inefficacia. Indubbiamente il raccordo tra la disposizione dell'art. 67, comma terzo, lett. b) e quella del terzo comma dell'art. 70 è controverso, ma ci sembra che l'interpretazione prevalente si sia orientata nel senso che la prima sancisce l'esenzione dalla revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario e precisa che l'esenzione non si applica alle rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente del correntista verso la banca; la seconda recepisce il criterio del c.d. massimo scoperto, secondo il quale la revoca può anche avere ad oggetto la sommatoria delle rimesse attive effettuate sul conto (sia pur oltre i limiti dell'affidamento), ma è restituibile soltanto l'importo per il quale la banca è effettivamente rientrata del suo credito, rappresentato dalla differenza tra il credito massimo erogato ed il credito residuo al momento della dichiarazione di fallimento. Di modo che la verifica della sussistenza dei requisiti della consistenza e della durevolezza, permette di individuare le rimesse revocabili nel semestre sospetto e l'art. 70 pone un limite all'obbligazione restitutoria del creditore soccombente all'importo dell'effettivo rientro conseguito da quest'ultimo, dal momento che l'entità del rientro non può essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza preso in considerazione dalla legge quale periodo sospetto, e l'importo residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso tra i creditori.
      In sostanza l'importo restituibile a norma dell'art. 70, che è quello della quale la banca è effettivamente rientrata, costituisce il tetto massimo della somma restituibile rispetto a quella revocabile o, meglio, revocata.
      Quanto al secondo quesito, confessiamo che non ci è chiara la domanda, anche se ci sembra che lei dia una interpretazione troppo estensiva del secondo comma dell'art. 69bis; questo, ha semplicemente chiarito che il dies a quo del periodo sospetto (biennale, annuale o, come nel caso delle rimesse, semestrale) viene ora ancorato non già ad un accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento e neanche al decreto di ammissione al concordato preventivo, ma alla data di pubblicazione del ricorso di concordato presso il registro delle imprese. fermo restando, come è ovvio, che solo a seguito della dichiarazione di fallimento è configurabile l'esercizio della revocatoria.
      Zucchetti Sg srl
      • Alfredo Tacchetti

        Fermo
        01/02/2016 16:03

        RE: RE: L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

        Concordo su quanto da Voi detto in merito al primo quesito. Intendevo soltanto saggiare la tenuta di una interpretazione dell'art. 70 autonoma rispetto all'art. 67 che codifica il periodo sospetto di sei mesi, trattando un caso concreto in cui l'insolvenza si è rivelata in un momento anteriore all'inizio del semestre, ove si aera toccato il picco massimo di pretesa creditoria della banca.
        Quanto al secondo quesito, mi par di capire che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che anche in presenza di consecuzione di procedure, è solo con la dichiarazione di fallimento che si configura l'esercizio della revocatoria, per cui - tornando al terzo comma dell'art. 70- l'ammontare residuo delle pretese va rapportato alla data del fallimento intesa - ai sensi della prefata norma- come data in cui si è aperto il concorso e non alla data di pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato. Siamo d'accordo su questo?
        Alfredo Tacchetti

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/02/2016 20:07

          RE: RE: RE: L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

          Esatto.
          Zucchetti Sg srl
          • Alfredo Tacchetti

            Fermo
            02/02/2016 09:01

            RE: RE: RE: RE: L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

            Per concludere, anche se sotto un diverso profilo: nell'ambito dell'attività di indagine del Commissario Giudiziale in merito alla sussistenza o meno di utilità provenienti dall'alternativa fallimentare; utilità che vanno segnalate nella relazione ex art. 172, è corretto sostenere che l'esame delle rimesse revocabili non potrà fermarsi a quelle effettuate in conto corrente alla data di pubblicazione nel RI della domanda di concordato, ma dovrà interessare anche le rimesse effettuate successivamente fino al momento della redazione della relazione?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/02/2016 20:06

              RE: RE: RE: RE: RE: L'annoso problema dEL coordinamento tra l'art. 67 e l'ART. 70 L.F.

              Probabilmente non ci siamo espressi bene. L'art. 69bis, co. 2 permette di anticipare il periodo sospetto alla data della pubblicazione della domanda di concordato, sicchè sono revocabili, sussistendone i requisiti, le rimesse sul conto effettuate nei sei mesi anteriori a tale data e abbiamo sostenuto che la somma effettivamente restituibile dalla banca è quella data dal massimo scoperto negli stessi sei mesi. Nella relazione ex art. 172, quindi il commissario, nell'illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi, deve prendere in considerazione sempre questo periodo.
              Aperta la procedura di concordato, il conto corrente rientra tra i rapporti pendenti da regolamentare a i sensi dell'art. 169bis e il problema delle rimesse sul sonto che eventualmente continua si pone sostanzialmente per quelle di terzi in adempimento fatture scontate in banca pervia anticipazione, per le quali si tratta di stabilire se sia configurabile la facoltà della banca di trattenere le somme versate portandole in compensazione (secondo le solite clausole dei contratti bancari del genere) con quanto precedentemente anticipato, Ma questo è tutt'altro discorso.
              Zucchetti Sg srl