Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

cessione azienda: TFR e responsabilità solidale acquirente

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    10/05/2018 18:49

    cessione azienda: TFR e responsabilità solidale acquirente

    Buonasera,

    in una procedura fallimentare si sta per mettere in vendita un azienda. Nelle more tra la sentenza di fallimento e la vendita dell'azienda, il personale dipendente risulta occupato presso un terzo soggetto che gestisce l'azienda a seguito di contratto di affitto stipulato ante fallimento in relazione al quale non è stato esercitato il diritto di recesso.
    Il personale dipendente si è insinuato al passivo del fallimento per la quota di TFR maturata fino alla data del contratto di affitto d'azienda. Presumibilmente i dipendenti procederanno ad accedere al Fondo di Garanzia INPS
    Considerato che l'art 105 l.f. prevede, salvo diversa convenzione l'esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, si chiede se sia applicabile anche in tema di TFR o siano previste delle deroghe . In caso affermativo potrei vendere l'azienda senza prevedere nel bando la responsabilità solidale dell'acquirente ex art 2112 cc?
    In tal circostanza qualora l'inps accolga la domanda dei lavoratori si surrogherebbe nei diritti dei medesimi e sarebbe creditore esclusivamente nei confronti del fallimento e non potrebbe vantare diritti nei confronti del futuro acquirente

    Grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/05/2018 19:06

      RE: cessione azienda: TFR e responsabilità solidale acquirente

      La premessa dell'intera questione è l'esistenza di un contratto di affitto di azienda in corso all'atto della dichiarazione di fallimento; contratto che, a norma dell'art. 79 l.fall., non si scioglie a causa del fallimento di una delle parti né entra in una fase si sospensione, ma continua con facoltà per entrambe le parti di recedere dallo stesso entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato. pare di capire che nel caso non vi sia stato il recesso, per cui il contratto di affitto continua, il che vuol dire che la curatela, quando vende l'azienda, cede la stessa così com'è con il relativo contratto di affitto perché questo continua nonostante la vendita, sia essa volontaria o coattiva.
      Questa premessa chiarificatrice comporta che non è richiamabile nella fattispecie il terzo comma dell'art. 105 l.fall., per il quale "Nell'àmbito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti". Ciò perché l'affitto di azienda continua e, con esso, continuano i rapporti di lavoro e, quindi, la retrocessione all'atto della cessazione dell'affitto sarà disciplinata dalle ordinarie regole, tra cui l'art. 2112 c.c. quanto ai rapporti di lavoro, tra l'attuale affittuario e il futuro acquirente e non dall'ult. comma dell'art. 104bis, per il quale "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II".
      Tanto chiarito si può passare al trattamento (non del rapporto di lavoro all'atto della vendita ma) dei debiti pregressi dell'alienante curatela. Soccorre sul punto il comma quarto dell'art. 105 che, in deroga all'accollo cumulativo tra cedente e cessionario sancito dall'art. 2560 c.c., esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda sorti prima del trasferimento della stessa.
      Si applica questa disposizione anche ai debiti di lavoro o, in questo caso trova applicazione l'art. 2112 c.c.? A nostro avviso, quest'ultima norma, specifica alla fattispecie del lavoro dipendente, trova applicazione quando il rapporto di lavoro continua con il cessionario dell'azienda, come accade, per lo più (salvo accordi sindacali diversi) bel caso l'azienda sia nella libera disponibilità della curatela cedente, nel mentre, riteniamo, che non trovi applicazione per i rapporti di lavoro cessati o per quelli che, come nel caso, continuino con altri soggetti (l'affittuario), per i quali dovrebbe applicarsi il quarto comma dell'art. 105, che esclude la responsabilità solidale di cui all'art. 2560 c.c..
      Se è così, il debito per il TFR pregresso già insinuato al passivo del fallimento del cedente non dovrebbe passare al cessionario dell'azienda, il quale, come già detto, non è liberato dagli altri debiti perché al momento della cessazione dell'affitto , l'azienda sarà a lui restituita e questa retrocessione equivale a trasferimento.
      Sempre se si segue l'interpretazione proposta, neanche l'Inps che si surroga nella posizione dei dipendenti per la quota di TFR ammessa al passivo e anticipata, potrà vantare diritti nei confronti del cessionario.
      Zucchetti SG srl
      • Vittorio Sarto

        Cesena (FC)
        23/05/2018 17:42

        RE: RE: cessione azienda: TFR e responsabilità solidale acquirente

        Buonasera,

        grazie per il Vostro preziosissimo parere.

        qualora si optasse per prevedere nel bando la messa in vendita non dell'intera azienda ma solo di un ramo ( comprensivo dei lavoratori) e si prevedesse contestuale risoluzione dell'attuale contratto d'affitto d'azienda ( previo accordo con l'attuale affittuario) in caso di perfezionamento della procedura competitiva di vendita, i ragionamenti suesposti cambierebbero?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/05/2018 19:28

          RE: RE: RE: cessione azienda: TFR e responsabilità solidale acquirente

          Se viene consensualmente risolto l'attuale contratto di affitto di azienda, questa ritorna nella disponibilità del fallimento e il curatore può decidetre se metterla in vendita per intero o solo un ramo. In entrambi i casi si tratterebbe di una vendita di azienda, libera da affitto, effettuata dalla curatela per cui la stessa verrebbe regolamentata dalle disposizioni di cui all'art. 105 l.f..
          Zucchetti Sg srl