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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ACCERTAMENTO STATO D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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Eleonora Guidi
PAVIA08/06/2017 18:05ACCERTAMENTO STATO D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Sono stata nominata Commissario Liquidatore in due procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa di cooperative.
CASO A
La cooperativa non deposita bilanci dal 2010 e l'Amministratore non ha consegnato alcuna documentazione contabile/amministrativa/bancaria. L'attività da quanto dichiarato risulterebbe cessata dal 2014 e la cooperativa risulterebbe priva di attivo e/o beni ammortizzabili (dalle visure estratte dai pubblici registri non risultano beni immobili e/o mobili registrati).
E' necessario venga azionata la procedura di accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza o una volta depositata la relazione ex art. 33 LF è possibile procedere alla chiusura anticipata della Liquidazione Coatta Amministrativa (come avviene nei Fallimenti in caso di applicazione art. 102 LF)?
CASO B
La cooperativa ha operato in modo apparentemente lineare e corretto ed ha consegnato tutta la documentazione contabile/amministrativa/bancaria. Tra l'altro, l'accesso alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa è stata richiesta direttamente dalla cooperativa stessa.
E' necessario venga azionata comunque la procedura di accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/06/2017 13:00RE: ACCERTAMENTO STATO D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
L'art. 202 l.f. stabilisce che "Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo".
In entrambi i casi, quindi, deve procedersi alla dichiarazione di insolvenza.
Nel caso A, lei chiede se è possibile chiudere anticipatamente la liquidazione coatta come avviene nei fallimenti in caso di applicazione dell'art. 102. In realtà l'art. 102 consente soltanto di non effettuare la verifica del passivo e tale norma non è richiamata nella liquidazione coatta, ove lo stato passivo è formato dal commissario liquidatore e non dal giudice. Cosa diversa è la chiusura della procedura, che l'art. 213 prevede soltanto per il caso di ripartizione finale dell'attivo o per concordato. Tuttavia secondo autorevole dottrina (Provinciali, Bonsignori) le cause di chiusura previste dall'art. 118 sono applicabili anche alla liquidazione, ad eccezione di quella del numero uno, che attiene alla mancanza di domande, visto che in questa procedura la formazione del passivo avviene d'ufficio. Se è così, e non vediamo diversamente come possa risolversi una situazione come quella da lei rappresentata al caso A, lei, constatato che l'attivo disponibile non consente la soddisfazione neanche dei creditori prededucibili, chiede la chiusura della liquidazione seguendo (e adattando) le disposizioni dell'art. 213.
Nel caso B, alla dichiarazione dello stato di insolvenza, seguirà l'ordinaria procedura prevista dalla legge.
Zucchetti SG srl
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Maurizio Rubini
VITERBO07/05/2018 15:01RE: RE: ACCERTAMENTO STATO D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
VOLEVO AVERE UN CHIARIMENTO SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA DELLA COOPERATIVA GIA' IL LCA E SULL'OBBLIGO DEL PATROCINIO LEGALE PER IL COMMISSARIO.
DA INFORMAZIONI RACCOLTE MI RISULTA CHE L'ORIENTAMENTO DEI TRIBUNALI E' DIVERSO; SOLO ALCUNI PRETENDONO CHE IL RICORSO SIA PRESENTATO DA UN AVVOCATO (ESEMPIO ROMA).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/05/2018 20:13RE: RE: RE: ACCERTAMENTO STATO D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Cass. 10/10/1992, n. 11085 ha statuito che "Il commissario liquidatore di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che chieda la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa (art. 195, 202 l. fall.), non ha bisogno del ministero di un difensore, potendo le istanze di fallimento essere proposte anche personalmente, nè deve essere autorizzato dall'autorità governativa, atteso che, in mancanza di una contraria previsione normativa, vale la regola della libertà dell'organo di autodeterminarsi nell'ambito della propria competenza".
Questa sentenza viene richiamati in tutti i commenti all'art. 202 l.f. a sostegno della tesi della non necessaria assistenza di un legale per il commissario, senza altro commento, dando per scontato l'applicazione del medesimo principio anche ai tempi attuali. Invece questa certezza, a nostro avviso, non può più sussistere perché le argomentazioni della Corte si rifanno al sistema antecedente alla riforma fallimentare del 2006, che non richiedeva l'assistenza del legale tecnica per la presentazione della domanda di fallimento data la funzione di denuncia segnalazione che aveva allora la "richiesta" del debitore.
Oggi, eliminato il fallimento d'ufficio, i dubbi in proposito non sono pochi e questo spiega la diversità delle linee seguite dai vari uffici anche per la dichiarazione di insolvenza, posto che per una serie di motivi, ben esposti proprio nella citata sentenza, risulta pacifico che "il procedimento di messa in liquidazione coatta (con relative impugnazioni in sede di giustizia amministrativa) e la procedura giurisdizionale di dichiarazione dello stato di insolvenza costituiscono momenti indipendenti" e che all'interno della fattispecie complessa, vi è la prevalenza del momento devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, che ha la cognizione esclusiva dell'insolvenza come status dell'impresa, "escludendo che l'affermazione o la negazione di essa possa esser fatta "dipendere" da accertamenti compiuti in sede amministrativa (o di giustizia amministrativa)".
Non le resta che informarsi preventivamente quale tesi segue l'ufficio al quale deve rivolgersi.
Zucchetti Sg srl
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